Espandi Indice

Legislatura X- Atto di indirizzo politico ogg. n. 3627

Share
Oggetto:
Testo presentato:
Risoluzione per impegnare la Giunta e l’Assemblea a non approvare il progetto di legge relativo alla fusione dei Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio, a verificare l'iter di fusione per incorporazione fra i Comuni di Mondaino e Montegridolfo, apportando inoltre modifiche alla legge regionale n. 24/1996, riguardanti la fattispecie in cui "… l'esito del referendum sia favorevole alla fusione solo in una parte dei Comuni interessati...". (24 11 16) A firma dei Consiglieri: Bertani, Sensoli

Testo:

RISOLUZIONE

 

L’Assemblea legislativa regionale

 

premesso che

 

  • l’esito del referendum sulla fusione dei Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio ha aperto rilevanti questioni sul piano politico e riproposto con forza e chiarezza l’esigenza che le norme regionali in materia assicurino piena aderenza alla volontà espressa nei singoli Comuni
  • le decisioni relative ai processi al momento in corso devono tenere conto di alcuni punti di riferimento ineludibili quali:
  • la volontà popolare, complessiva e dei singoli Comuni, non approvando progetti di legge di fusione che coinvolgano Comuni nei quali abbia prevalso in voto contrario; esigenza oggi rafforzata rispetto al passato alla luce dell’accresciuta e diffusa attenzione alle ipotesi di fusione e della grande attenzione dedicata proprio a questo aspetto dal dibattito che ha accompagnato la legge regionale 29 luglio 2016, n. 15 “Norme di promozione dei percorsi associativi: ambiti ottimali, unioni, fusioni e incorporazioni di Comuni”, di modifica della legge regionale n. 24 del 1996;
  • il quadro normativo di riferimento, che presenta diverse criticità, quali :
  • l’esplicita esclusione delle fusioni in corso all’atto dell’approvazione L. R. n. 15 del 2016 sono state esplicitamente escluse dall’applicazione delle innovazioni ivi introdotte all’articolo 12, poiché all’articolo 5, comma 4 della stessa legge si stabilisce che “le disposizioni di cui al comma 3 [vale a dire le norme di differenziazione, sulla base dei risultati referendari, di procedure ed esiti dei progetti di legge di fusione] si applicano solo ai nuovi procedimenti legislativi per i quali i progetti di legge siano presentati dopo l'entrata in vigore della presente legge”, vale a dire dopo il 30 luglio 2016;
  • la conseguente applicazione al processo di fusione dei Comuni di  Mondaino, Montegridolfo e Saludecio di quanto stabilito all’articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 per cui “In caso di svolgimento del referendum, la votazione finale da parte del Consiglio sul progetto di legge resta sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum. Il Consiglio regionale delibera definitivamente sul progetto di legge entro i successivi sessanta giorni”;
  • il dispositivo dell’ordine del giorno n. 2 approvato dall’Assemblea legislativa, contestualmente alla legge regionale n. 15 del 2016, il quale, richiamando le nuove disposizioni applicabili solo ai processi di fusione presentati dopo l'entrata in vigore della legge stessa (quindi non applicabili al progetto relativo ai Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio), impegna comunque l’Assemblea stessa a “tenere conto, nella valutazione degli esiti dei referendum consultivi propedeutici ai 6 processi di fusione attualmente in corso, dei principi espressi dalla legge regionale ‘Norme di promozione dei percorsi associativi: ambiti ottimali, Unioni, fusioni e incorporazioni di Comuni’, e del parere dei Consigli comunali dei Comuni in cui l’esito del referendum risultasse avverso alla proposta di fusione”;
  • il valore strategico delle politiche dirette alla fusione di Comune, che costituiscono in sé una misura di particolare rilievo nel processo di riordino istituzionale e di semplificazione della geografia amministrativa, rappresentando spesso un percorso indispensabile per le realtà di più ridotta dimensione, a maggior ragione a fronte dell’incerta condizione delle Province;

 

considerato che

 

  • la consapevolezza del valore e dei vantaggi connessi alle fusioni richiede di non imporle, per non trasformare in un’imposizione dall’alto una politica di grande interesse e prospettiva nello scenario istituzionale regionale e nazionale, generando particolarismi, ostilità e diffidenze istituzionali invece di favorire soluzioni condivise e obiettivi di coesione;
  • le fusioni fra Comuni rappresentano un risultato da raggiungere per convinzione, fiducia vicendevole a seguito di valutazione di interesse; un risultato che non può essere oggetto di forzature;

 

valutato che

 

  • alla luce del quadro descritto il progetto di legge relativo alla fusione dei tre Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio appare improponibile al momento, in un contesto contrassegnato dalla contrarietà nei confronti della fusione espressa dai cittadini di Saludecio, il cui Consiglio comunale ha deliberato all’unanimità di interrompere l’iter del progetto di legge in ragione dell’esito referendario, coerentemente con quanto lo stesso Consiglio aveva deliberato a giugno;
  • è invece fortemente orientata verso la fusione la volontà popolare dei cittadini dei Comuni di Mondaino e Montegridolfo;
  • la legge regionale n. 24 del 1996, così come modificata dalla L.R. 15 del 2016, tiene conto delle opportunità aperte dalla legge n. 56 del 2014 all’articolo 1, comma 130 e definisce le condizioni attraverso le quale realizzare fusioni di Comuni per incorporazione;

 

impegna la Giunta e l’Assemblea legislativa, per quanto di competenza:

 

  • a non approvare il progetto di legge relativo alla fusione dei Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio;
  • a verificare l’iter di fusione per incorporazione fra i Comuni di Mondaino e Montegridolfo, ferma restando la possibile di successive ulteriori adesioni
  • ad apportare alla legge regionale n. 24 del 1996, come novellata dalla L.R. 15 del 2016, modifiche dirette a prevedere che: “nel caso  l’esito del referendum sia favorevole alla fusione solo in una parte dei Comuni interessati, qualora questi siano contigui ed i relativi Consigli comunali entro e non oltre i successivi novanta giorni alla comunicazione dei risultati successivi avanzino istanza secondo quando previsto al comma 2 dell’articolo 8, l’Assemblea può procedere all’esame di progetto di legge di fusione ad essi limitato”.

 

I Consiglieri

Andrea Bertani

Raffaella Sensoli

Espandi Indice