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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5522
Presentato in data: 02/11/2017
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)". (02 11 17) A firma del Consigliere: Foti

Presentatori:

Foti

Testo:

 

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)

 


Art. 1

(Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24)

 

1. All’articolo 15, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo le parole “I requisiti” è integrata la parola “minimi”;

 

b) le parole “attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo avente diritto” sono sostituite dalla parola “sono”;

 

c) la lettera b) è così integralmente modificata: “b) la residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;”;

 

d) la lettera c) è così integralmente modificata: “c) la titolarità in quota non superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale o all’estero da parte dei componenti il nucleo familiare;”.

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della LR 24/2001 è integrato il seguente comma: “1bis. I requisiti sono riferiti ai componenti dell’intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al comma 1, lettera b), che si riferisce al solo soggetto richiedente.”.

 

3. All’articolo 15, comma 2, le parole “specifica i requisiti” sono sostituite dalle parole “può specificare ulteriori requisiti”.

 

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