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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 6535

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Oggetto:
Testo presentato:
6535 - Interpellanza per sapere se la Giunta ritenga di promuovere, da parte di ARPAE, una campagna di monitoraggio e caratterizzazione completa delle matrici ambientali potenzialmente compromesse, sul sito dell'Azienda IRMA S.r.l., in Via Arsa Pega per arrivare ad una azione di messa in sicurezza. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

Interpellanza a risposta orale in Aula

 

visti

 

  • il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed all’interno di essa l’art. 192 che prevede “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.” nonché il Titolo V “Bonifica di siti contaminati”;
  • la deliberazione della Giunta Comunale di Comacchio (FE) n. 141 dell’8 maggio 2015 recante “Azione esecutiva nei confronti della IRMA s.r.l. in virtù della sentenza del Consiglio di Stato n. 6402/2014. Incarico allo studio legale avvocati Valgimigli e Cappello. Prenotazione della spesa”;

 

premesso che

 

  • in via Arsa Pega 3-8, dall’anno 2000, era presente un impianto, dichiarato insalubre di prima classe, per la produzione e formulazione di concimi chimici, per la preparazione di concimi da residui animali e vegetali e deposito e trattamento di rifiuti solidi e liquami di proprietà della ditta IRMA s.r.l. con sede legale a Ravalle (FE) in via Fiorile n. 28;
  • in data 8 marzo 2004 veniva notificato al Comune di Comacchio il ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna promosso dalla IRMA s.r.l. per l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza del Sindaco di Comacchio n. 21 del 14 gennaio 2004, protocollo n.80var2004/Amb., portante l’ordine di sospensione della produzione di fertilizzanti utilizzando quale componente per la miscelazione i fanghi proteici, ritenuti a tutti gli effetti rifiuti; nonché di smaltimento dei quantitativi di fanghi proteici depositati in stoccaggio presso l’impianto, producendo i relativi formulari di avvenuto smaltimento;
  • il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6402/2014 depositata il 29 dicembre 2014 e trasmessa all’Ente con nota del 30 dicembre 2014, prot. n. 59181, ha accolto l’appello incidentale del Comune, riformando in toto la sentenza del T.A.R. e respingendo il ricorso avanzato da IRMA s.r.l., condannandola al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio (pari ad euro 25.716);
  • a seguito della comunicazione del Corpo Forestale dello Stato avente ad oggetto “Segnalazione di deposito rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi e loro gestione non autorizzata” pervenuta al Comune di Comacchio il 26 maggio 2015, prot. 26529 è stata adottata, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, l’ordinanza n. 1347 del 20 luglio 2015 a carico del legale rappresentante della ditta IRMA s.r.l. e al soggetto responsabile del trasporto e stoccaggio dei presunti rifiuti;
  • l’ordinanza suddetta è stata impugnata davanti al T.A.R. della Regione Emilia-Romagna da quest’ultimo soggetto e a seguito di tale impugnazione il Comune ha stabilito la costituzione in giudizio, mentre per quanto riguarda la ditta IRMA s.r.l. è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica competente terriotrialmente dell’inadempienza dell’ordinanza;
  • il contenzioso pendente avanti al T.A.R. Emilia-Romagna sarebbe stato dichiarato perento con decreto decisorio n. 643/2017;

 

considerato che

 

  • da molti mesi sulla stampa locale erano presenti resoconti dettagliati sulla intricata vicenda che si trascina dal 2000, “legata alla presenza di ingenti cumuli di rifiuti a cielo aperto, che vede contrapposti, in sede giurisdizionale amministrativa, Comune e rappresentanti legali della società Irma s.r.l., situata in via Arsa Pega, un sottile lembo di strada che collega il Bettolino di Foce al Mezzano” in cui si rilevava come, da anni, “quell’area nelle valli del Mezzano, denominata ex stalle Valle Pega, è diventata luogo di abbandono di rifiuti, provenienti dalla lavorazione di fibre di diversa natura” con “quantità imprecisate di rifiuti di vario genere, che risultano accatastati tanto all’interno dell’area recintata dell’ex-azienda Irma, quanto sul lato opposto, dove permangono, in stato di evidente degrado, vecchi capannoni”;
  • è notizia di poche settimane fa come mentre l’azienda “dichiarava che c’erano solo concimi azotati o comunque fertilizzanti, invece c’era un lungo elenco di rifiuti, pericolosi e non: in tutto, 130mila metri cubi di materiale inquinante, stoccato abusivamente in una discarica nelle Valli di Comacchio, in piena area Natura 2000, per questo un imprenditore è stato condannato a 2 anni di reclusione, 2 anni di arresto e 2mila euro di ammenda e una delle sue società condannata al pagamento 105mila euro di sanzione”, inoltre, “al momento dell’apposizione dei sigilli da parte degli inquirenti, a metà luglio 2013, anziché solo concimi e fertilizzanti, in quella porzione delle Valli di Comacchio c’erano 130mila metri cubi di rifiuti vari, disseminati in parte sul terreno, in parte stipati in capannoni o sotto delle tettoie, in parte ancora conservati dentro ex concimaie in cemento o ammassati in cumuli alti fino a 6 metri o interrati in buche nel terreno profonde fino a 3 metri, il tutto senza protezioni di sorta, tanto che si generarono ruscellamenti di percolato che in parte finì nelle acque superficiali” ;
  • dagli atti emergerebbe “l’enorme quantità e varietà di rifiuti stoccati: materiale tessile frammisto a fibre sintetiche, plastica, legno, bottiglie, bombolette spray, rocchetti, reggette metalliche, refili di pelle, ancora: balle di poliuretano, calci e gessi di defecazione frammisto a materiale tessile sia naturale che sintetico e plastica, farine animali mischiate con materiale tessile, scorie di processi di combustione con concentrazioni elevate di metalli pesanti, gessi di defecazione con concentrazioni di cromo esavalente superiore di 25 volte il limite normativo imposto per i fertilizzanti, fusti e taniche di olio esausto, batterie per autoveicoli”;
  • oltre a ciò sarebbe stato realizzato un collegamento, senza autorizzazione, con “la vasca di accumulo delle acque di dilavamento posta all’interno di un capannone e un fosso interpoderale inserito nella rete idrica superficiale, realizzando così uno scarico abusivo, ancora, non venne realizzato alcun sistema di trattamento/depurazione delle acque meteoriche e di dilavamento delle superfici sporcanti”;
  • non ci si era neppure conformato all’ordinanza del sindaco di Comacchio che, nel 2014, imponeva di mettere delle coperture;
  • per i reati ambientali la pena decisa dal giudice è stata quella dei 2 anni di arresto e dei 2mila euro di ammenda per rappresentante legale dell’azienda, con sanzione da 105mila euro in capo all’azienda stessa, reclusione invece per aver violato i sigilli nel novembre del 2013, quando si sarebbe recato nell’area posta sotto sequestro, effettuando lavori di movimentazione del terreno, di sbancamento di una parte degli accumuli di realizzazione di piccoli argini di contenimento e di realizzazione di canaletti per scaricare il percolato, compromettendo così le finalità di preservazione proprie del sequestro;

 

evidenziato che

 

  • appare evidente la situazione di pericolo, contingente ed immediato, per l’ambiente e per la pubblica incolumità, relativamente al sito dell’Azienda IRMA s.r.l., infatti, basti pensare alla presenza di contaminazione da metalli pesanti ed alla possibilità, già concreta realtà, di dilavamento con le acque di pioggia e di messa in circolo, nel sistema idrico superficiale e di falda, di pericolosi inquinanti;

 

Interpella la Giunta regionale e l’assessore competente per sapere

 

  1. se non ritenga urgente ed indifferibile promuovere, da parte di ARPAE, una campagna di monitoraggio e caratterizzazione completa delle matrici ambientali potenzialmente compromesse, sul sito dell’Azienda IRMA s.r.l., per arrivare ad una azione di messa in sicurezza di emergenza, rapportandosi e coordinandosi con il Comune di Comacchio e mettendo in campo le necessarie procedure di responsabilità, nei confronti dei proprietari dell’azienda, fino ad arrivare, se necessario, all’esproprio dell’area interessata.

 

 

Il Consigliere

(Giulia Gibertoni)

 

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