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Legislatura X- Atto di indirizzo politico ogg. n. 6544

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Oggetto:
Testo presentato:
Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi, da un lato, per l’istituzione di un tavolo di lavoro tra Regione, Aziende USL, Comuni e Arpae per l’aggiornamento delle attuali “Linee-Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio", dall’altro, in Conferenza Stato-Regioni ed in ogni altra sede opportuna, affinché venga realizzato uno strumento unico a livello nazionale in grado di omogeneizzare i criteri di valutazione del rischio. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: Piccinini, Bertani

Testo:

RISOLUZIONE

 

Visti

 

  • la legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto” la quale concerne l'estrazione, l’importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto;
  • il D.M. 6-9-1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto” con il quale vengono fornite le indicazioni per la gestione ed il mantenimento in sicurezza dei manufatti contenenti amianto, in particolare:

-          l'ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e l'analisi dei materiali sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto;

-          il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio stesso;

-          il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto;

-          le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica;

-          le metodologie tecniche per il campionamento e l'analisi delle fibre aerodisperse;

  • le Linee-Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio del 17/05/2002 realizzate dall’Assessorato Politiche per la Salute - Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna, elaborate, partendo dai criteri fissati dal D.M. suddetto, con lo scopo di semplificare ed uniformare il giudizio sullo stato di conservazione delle coperture, sulla valutazione del rischio per la salute e per fornire indicazioni sulle azioni conseguenti da adottare;
  • la Delibera Regionale Num. 1945 del 04/12/2017 “Approvazione del piano amianto della regione Emilia-Romagna” la quale prevede obiettivi e azioni che vanno dal miglioramento della conoscenza epidemiologica all’assistenza e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex-esposti e alla presa in carico dei soggetti con patologie correlate all’amianto, dal miglioramento delle conoscenze sulle attuali esposizioni ad amianto alla promozione delle bonifiche e della corretta gestione dell’amianto presente negli edifici, implementando e migliorando le attività di vigilanza e controllo, di informazione e di comunicazione del rischio;

 

premesso che

 

  • le Linee-Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio del 17/05/2002 realizzate dall’Assessorato Politiche per la Salute - Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna - indicano le procedure che i proprietari di immobili che presentano coperture contenenti amianto sono tenuti a seguire, indicando, in particolare, gli strumenti da utilizzare quali la scheda n°1, che descrive la localizzazione ed il contesto in cui si trova il manufatto ed evidenzia la vicinanza a finestre e balconi o luoghi con presenza di persone, e la scheda n°2, che serve per valutare lo stato di conservazione della copertura attribuendo un punteggio ai vari parametri che lo descrivono;
  • le suddette linee guida indicano anche le azioni da intraprendere, conseguenti al giudizio risultante dalle due schede sopra menzionate (stato di conservazione della copertura e contesto in cui è ubicata), i tempi di realizzazione, nonché le operazioni di manutenzione e bonifica più opportune, nello specifico:

 

Somma

Giudizio dello stato di conservazione della copertura*

Azioni conseguenti

 

5 - 10

 

Discreto

Valutare lo stato della copertura, almeno ogni 3 anni, e adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il disturbo delle lastre.

 

11 -20

 

Scadente

Valutare lo stato della copertura annualmente e comunque prevedere un intervento di bonifica** da effettuarsi entro 3 anni.

Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la bonifica entro un anno.

 

21- 27

 

Pessimo

Prevedere un intervento di bonifica** entro 18 mesi, privilegiando la rimozione come soluzione d’eccellenza.

Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la rimozione entro 6 mesi, fatti salvi tempi più brevi secondo giudizio dell’Organo di controllo.

In questi casi si propone di fare ricorso all’ordinanza emessa dall’Autorità Sanitaria Locale.

 

considerato che

 

  • il D.M. 6-9-1994 al capitolo 4. “PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE - PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE” stabilisce che il proprietario e/o il responsabile della copertura contenente amianto dovrà designare “una figura responsabile”, tenere “idonea documentazione” e fare ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da “personale in grado di valutare le condizioni dei materiali”, senza però specificare chi può ricoprire tali figure, se debbano essere iscritte o meno ad un albo e a quale:

 

D.M. 6-9-1994

 

4. PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE - PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE.

 

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

 

4a) Programma di controllo

 

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:

 

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;

- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio;

 

  • anche le Linee guida regionali lasciano gli stessi dubbi del D.M. 6-9-1994 in quanto non viene chiarito con precisione chi può verificare e valutare lo stato di conservazione delle coperture ma attribuiscono tale compito a non ben definiti “consulenti privati” e “professionisti di fiducia”:

 

Linee-Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio:

 

Tali linee-guida possono inoltre essere uno strumento utile, messo a disposizione in particolare di coloro che sono proprietari di immobili con coperture in cemento-amianto, per una valutazione dello stato di conservazione del manufatto.

I soggetti sopraddetti possono rivolgersi a consulenti privati, professionisti di fiducia o all’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) per far verificare e valutare lo stato di conservazione delle coperture.

 

  • La stessa Arpae sul proprio sito web dedicato all’amianto alla domanda “Che qualifica deve avere la figura responsabile?” risponde “Nella norma non è indicata alcuna specifica particolare, né in termini di formazione né in termini di titolo di studio”:

Cattura_sito_arpae_amianto

 

  • sono molte le amministrazioni comunali che per far fronte a questo vuoto normativo hanno adottato soluzioni personalizzate, e forse discriminatorie, verso alcune categorie di professionisti, un esempio su tutti è il caso del Comune di Bologna il quale sul proprio sito web alla pagina Ambiente - Verifica e valutazione - identifica alcune categorie di professionisti (Geometra, Perito industriale, Perito chimico, Ingegnere, Architetto, Chimico, Geologo, Biologo) quali figure legittimate a valutare lo stato di conservazione di coperture contenenti amianto, escludendole, probabilmente, altre (Dottori in Scienze Ambientali, Dottori in Scienze Naturali, ecc.):

 

Fonte: http://www.comune.bologna.it/ambiente/servizi/6:31142/19598

 

  • sono molte le amministrazioni comunali che hanno sottoscritto autonomamente dei protocolli d’intesa con il Dipartimento di Salute Pubblica della propria AUSL di riferimento e con il proprio gestore dei rifiuti urbani per il ritiro a domicilio di quantità di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta (cemento amianto e vinil amianto), derivanti da locali e luoghi adibiti ad uso abitazione o a servizio dell’abitazione;
  • Il Piano amianto regionale del 2017 afferma infatti che “la microraccolta gratuita di MCA, oggetto di Accordi fra gli Enti e promossa con iniziative informative, è presente nel 40% circa dei Comuni. In un altro 40% circa dei Comuni sono presenti modalità di microraccolta a pagamento in quanto non oggetto di Accordi fra gli Enti.”;
  • Nei suddetti protocolli d’intesa oltre a fare riferimento alle Linee guida regionali “Linee-Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio” sono stati introdotti novità quali piani di lavoro semplificati, da inviare alla Ausl di riferimento, e linee guida specifiche per la rimozione e il confezionamento dei rifiuti contenenti amianto derivante dalle abitazioni private, permettendo, per piccole quantità, al proprietario di effettuare tali operazioni invece di avvalersi di ditte specializzate, accollandosene rischi e responsabilità;

 

evidenziato che

 

  • le Linee guida regionali, essendo state realizzate nel lontano 2002 e poi leggermente riviste nel 2010, hanno ormai 8 anni e quindi non sono più totalmente rispondenti alle esigenze attuali, in particolare non tengono conto delle nuove e discutibili procedure di rimozione e smaltimento che sono nate negli ultimi anni in vari comuni tramite i suddetti protocolli d’intesa;
  • appare evidente, da quanto espresso sopra, che occorre definire con precisione la “figura responsabile che il proprietario di un immobile nel quale viene rilevata una copertura contenete amianto deve nominare, nonché definire “chi può fare la valutazione, ossia quali categorie di professionisti possono, attraverso la compilazione delle schede allegate alle Linee guida regionali, valutare lo stato di conservazione delle coperture stesse, al fine di garantire ai proprietari stessi, che ricordiamo sono i responsabili di tutte le attività, la massima sicurezza e tranquillità su tutte le operazioni di verifica e/o bonifica, garantendo altresì che tutte le categorie di professionisti idonei a questo tipo di lavoro vengano rappresentate;

 

evidenziato infine che

 

  • il Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna, approvato con Delibera Regionale Num. 1945 del 04/12/2017, riconosce le linee guida regionaliLinee-Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio” come uno strumento utile sia per una valutazione dello stato di conservazione sia per l’individuazione delle eventuali azioni da adottare, individua tra le azioni di miglioramento quella di promuovere tipologie di raccolta semplificate quali quelle messe in piedi da diversi comuni tramite i suddetti Protocolli d’intesa (capitolo 6.2.1.3 Promuovere procedure semplificate per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di MCA in matrice compatta) e, infine auspica la realizzazione di uno strumento unico a livello nazionale in grado di omogenizzare i criteri di valutazione;

 

Impegna la Giunta Regionale:

 

  1. ad adoperarsi affinché la Regione si attivi da un lato istituendo un tavolo di lavoro con le AUSL, i Comuni e Arpae finalizzato alla realizzazione/aggiornamento, in tempi brevi, delle “Linee-Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio”, le quali contengano, in particolare, la definizione precisa della figura del responsabile, con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto, nonché della figura di chi può valutarne lo stato di conservazione, indicando tutte le categorie professionali idonee a svolgere tale compito, e dall’altro, in Conferenza Stato Regioni ed in ogni altra sede opportuna, affinché venga realizzato uno strumento unico a livello nazionale in grado di omogenizzare i criteri di valutazione.

 

 

I Consiglieri

(Silvia Piccinini)

(Andrea Bertani)

 

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