Oggetto:
Risoluzione per impegnare la Giunta a modificare in via di urgenza, stante l'imminente termine del 1° ottobre 2018 per l'entrata in vigore, le disposizioni prescrittive introdotte dalla Delibera di Giunta n. 1412/2017, nel senso di escludere dal divieto i generatori di calore ed i camini aperti, privi della funzione primaria del riscaldamento dell'unità immobiliare nella quale sono collocati, e quindi che abbiano sostanzialmente un utilizzo saltuario e/o occasionale; ad eliminare la previsione dell'estensione del divieto di cui alla DGR 1412 / 2017 a tutto il territorio comunale, nel caso di mancata individuazione delle zone situate ad altezza inferiore a 300 metri s.l.m. da parte delle Amministrazioni locali interessate, prevedendo inoltre incentivi economici. (06 09 18)
A firma del Consigliere: Facci
Testo:
RISOLUZIONE
Il sottoscritto Michele Facci Consigliere Regionale,
premesso che
- La Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n° 1412 del 25.9.2017, ha adottato le “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano aria integrato regionale (Pair 2020) e del nuovo accordo di Bacino Padano 2017”;
- tale provvedimento è stato assunto a seguito del “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, ed approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con delibera n° 795 del 5 giugno 2017;
- tra le varie misure introdotte dalla DGR 1412/17, nell’ottica di contenimento e riduzione dei livelli di inquinamento ambientale, ve ne sono alcune particolarmente rigorose. In particolare, è stato introdotto il divieto, a far data dal 1 ottobre 2018, di utilizzo di biomassa legnosa sia nei generatori di calore con classe energetica inferiore a “2 stelle”, sia nei camini aperti o che possono funzionare aperti. Tale divieto sarà esteso, a far data dal 1 ottobre 2019, ai generatori di calore con classe energetica inferiore a 3 stelle;
- le predette prescrizioni sono riferite a tutte le unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile, site nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 metri, con l’onere per i Sindaci, nei Comuni il cui territorio si estende anche in parte sopra i 300 metri, di individuare le zone situate al di sotto della suddetta quota cui si applica il divieto. In caso di mancata individuazione, il divieto verrà applicato a tutto il territorio comunale;
- inoltre, sempre far data dal 1.10.2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35Kw, il pellet utilizzato dovrà essere certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2;
considerato che
- la delibera regionale DGR 1412/17, nell’introdurre i predetti divieti, ha interpretato in maniera eccessivamente penalizzante e restrittiva quanto prescritto dalle NTA del Pair 2020, ed in particolare la disposizione di cui all’art. 26, che prevede i divieti per tutti gli apparecchi destinati al riscaldamento domestico, con ciò implicitamente escludendo gli apparecchi la cui funzione non sia quella primaria del riscaldamento dell’unità immobiliare nella quale si trovano;
- egualmente, la previsione dell’estensione del divieto a tutto il territorio comunale, nel caso di mancata individuazione da parte delle amministrazioni locali delle zone situate sotto i 300 metri, non è contenuta nelle NTA attuative del Pair 2020, bensì è stata anch’essa introdotta autonomamente dalla Regione;
- i Comuni i cui territori siano situati a differente quota altimetrica (parte sopra i 300 metri e parte sotto), in tutto il territorio regionale, sono centinaia, e la richiesta zonizzazione del territorio in base alle quote altimetriche non appare di semplice realizzazione;
rilevato che
- la mancata suddivisione del proprio territorio, da parte delle Amministrazioni comunali interessate, determinerebbe l’assurda conseguenza dell’estensione del divieto di utilizzo di generatori di calore a biomassa legnosa inferiori a 2 stelle, così come dei camini aperti, a tutto il territorio comunale, a prescindere dalle differenze altimetriche;
- il divieto assoluto di utilizzo dei generatori di calore (cat. inferiore a 2 stelle, e a 3 dal 1.10.2019) e di camini a legna (di tipo “aperto”) nelle unità immobiliari - ulteriore rispetto a quanto in realtà previsto dalle NTA del Pair 2020 - anche quando la funzione degli stessi non sia quella del riscaldamento, appare oltremodo penalizzante e ingiustificato, sia per i privati, sia per tutte quelle realtà, specie quelle recettive o comunque aperte al pubblico (come per esempio le attività di ristorazione: agriturismo, antiche trattorie, ristoranti tradizionali, ecc.), quando i generatori di calore, così come i caminetti, costituiscono un componente di arredo, con utilizzo saltuario o comunque limitato;
- lo stesso obbligo di utilizzo di pellet ad alta certificazione, per i generatori di calore di potenza inferiore a 35 Kw, costituisce un’indubbia penalizzazione per tutti coloro che hanno già adottato un diverso e più ecologico sistema di riscaldamento, penalizzazione che si aggiunge al recente aumento dell’aliquota Iva da parte dello Stato (dal 10% al 22%), che ne ha reso più oneroso l’utilizzo;
Tutto ciò premesso,
IMPEGNA
La Giunta della Regione Emilia Romagna
- A modificare in via di urgenza, stante l’imminente termine del 1 ottobre 2018 per l’entrata in vigore, le disposizioni prescrittive introdotte dalla Delibera di Giunta n° 1412/2017, nel senso di escludere dal divieto i generatori di calore ed i camini aperti, privi della funzione primaria del riscaldamento dell’unità immobiliare nella quale sono collocati, e quindi che abbiano sostanzialmente un utilizzo saltuario e/o occasionale;
- Ad eliminare la previsione dell’estensione del divieto di cui alla DGR 1412 / 2017 a tutto il territorio comunale, nel caso di mancata individuazione delle zone situate ad altezza inferiore a 300 metri s.l.m. da parte delle Amministrazioni locali interessate;
- ad accompagnare l’ingresso delle nuove norme sul miglioramento della qualità dell’aria con la previsione di appositi e adeguati incentivi economici, ulteriori rispetto a quanto già previsto a livello statale, al fine di permettere a tutti gli interessati l’adeguamento dei propri impianti di generazione di calore alle imminenti modifiche normative.
Il Consigliere
(Avv. Michele Facci)