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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 7149

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Oggetto:
Testo presentato:
7149 - Interpellanza circa il rispetto delle disposizioni, nell’ambito delle norme volte a contrastare il gioco d’azzardo patologico, che disciplinano il rinnovo dei contratti tra esercenti e concessionari. A firma del Consigliere: Bertani

Testo:

INTERPELLANZA

 

 

premesso che

 

  • con la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 “testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili” e stata integrata la legge regionale 04 luglio 2013, n. 5 “norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”, stabilendo all’art 6, comma 2 ter, che “sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività”;
  • il "concessionario per l'utilizzo degli apparecchi" di cui all'art. 6, comma 2 ter, lettera a) e b) della legge regionale 04 luglio 2013, n. 5, cosi come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18, è il gestore o anche noleggiatore, ossia colui il quale noleggia le slot/VLT (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005) e non può e non deve essere confuso con il concessionario di rete;
  • dall’entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 è equiparata a "nuova installazione" l'ipotesi in cui un esercente stipuli un nuovo contratto con un concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (che, come già detto, non va confuso con il concessionario di rete, ma identificato nel gestore che noleggia le Newslot e le VLT), sia che il gestore sia lo stesso del contratto già in essere, qualora il contratto vigente fra queste due parti fosse stato sciolto per qualsiasi motivo, sia che si tratti di un "differente concessionario”;
  • l'art. 6, comma 2 ter, lettera a) della legge regionale 04 luglio 2013, n. 5, cosi come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18, è chiaro nel disporre l’equiparazione a nuova installazione anche per "il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi", il quale, come già detto, non è da intendere come il concessionario di rete, bensì come colui il quale, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato gestore o anche noleggiatore, cioè l'operatore che possiede e fornisce agli esercizi pubblici autorizzati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
  • la violazione delle suddette norme comporta una serie sanzioni, ben dettagliate nel comma 2 septies della legge regionale 04 luglio 2013, n. 5, cosi come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18, che integralmente si riportano:

“2 septies. Per le violazioni alle disposizioni finalizzate all'osservanza del divieto di cui ai commi 2 bis e 2 sexies, contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, si applicano le seguenti sanzioni:

a) L'inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività ai sensi del comma 2 bis è punita, oltre che con la chiusura dell'esercizio, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 9.000,00 euro;

b) L'inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 Sito esterno, ai sensi dei commi 2 bis e 2 sexies, nonché delle ipotesi ad esse equiparate ai sensi del comma 2 ter, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000,00 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli; nel caso di reiterazione della violazione, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni;”

 

rilevato che

 

  • in riferimento alle norme sopra richiamate, un contratto di noleggio di slot stipulato fra esercente e gestore (noleggiatore) stipulato prima dell’entrata in vigore legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18, può essere rinnovato, dalla entrata in vigore della dalla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18, esclusivamente se non è soggetto al disposto del comma 2bis dell'art. 6, della legge regionale 04 luglio 2013, n. 5, in caso contrario alla scadenza il rinnovo del contratto è considerato nuova installazione e pertanto non ammissibile e soggetta alle sanzioni sopra riportate;
  • la tipologia di questi contratti è molto varia; si tratta, generalmente, di contratti con scadenza biennale o di durata comunque inferiore al 2022;
  • in una nota, di una associazione di categoria degli esercenti pubblici e turistici, si legge testualmente che “le slot legali e già autorizzate, anche se in esercizi a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, andranno a scadenza di contratto con concessionario e quindi indicativamente saranno eliminate solo da marzo 2022. Pertanto, baristi, commercianti e tabaccai fino a quel periodo, salvo scelte personali di recesso dal contratto, potranno continuare ad offrire questo servizio di intrattenimento e svago”, affermazione in netto contrasto con quando prevede la normativa regionale, in quanto la data del 2022 è la data di scadenza dei contratti stipulati dagli esercenti con i concessionari di rete; e non la data con il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, cioè il gestore ovvero noleggiatore;
  • alla luce di questa disinformazione, che potrebbe indurre degli esercenti in errore, le slot dovrebbero essere oggetto di puntuale verifica da parte della Polizia locale e qualora sorga il dubbio interpretativo la vicenda dovrebbe essere oggetto di specifica direttiva della Regione, che non potrebbe discordarsi dalla disamina sopra riportata, anche a tutela dei tanti esercenti, che in buona fede ritengono di essere erroneamente non soggetti al disposto del comma 2bis dell'art. 6, della legge regionale 04 luglio 2013, n. 5;

 

rilevato inoltre che

 

  • l’intento del legislatore regionale nell’introdurre norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate, era ed è tuttora, quello di dare una risposta ad un problema di natura sanitaria, come bene si ricava dalla lettura del primo periodo della relazione di accompagnamento della Proposta di Legge, poi approvata: “Con il presente progetto di legge, la Regione Emilia Romagna si prefigge l'obiettivo di contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo e le sue ricadute personali, familiari e il danno sociale legato all'aumento nella popolazione della patologia di dipendenza correlata, denominata gioco d'azzardo patologico (GAP)”;
  • qualsiasi interpretazione si voglia dare agli assunti della legge, non si può prescindere dal fatto che l’intento primario è la tutela della dipendenza dall’azzardopatia e non di certo degli operatori economici, che dall’attività del gioco d’azzardo lecito trovano utilità economica;
  • tra gli interessi legittimi dei suddetti operatori e quelli della collettività, di natura sanitaria ben focalizzati dalla legge in questione, prevalgono quest’ultimi;

 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE E

L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE

 

  • se sono a conoscenza di quanto riportato e che giudizio ne diano;
  • se non ritengano opportuno chiarie in modo esplicito, come già fatto da altre Regione e come emerge chiaramente dal testo della legge regionale 04 luglio 2013, n. 5, cosi come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18, che ai fini del rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, quest’ultimo soggetto non è da intendere come il concessionario di rete, bensì come colui il quale, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato gestore o anche noleggiatore, cioè l'operatore che possiede e fornisce agli esercizi pubblici autorizzati, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
  • se non ritengano opportuno nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all’attività operativa, alla formazione e all’aggiornamento professionale degli appartenenti alla Polizia Locale, agire affinché vi sia un controllo minuzioso sul rispetto delle norme della legge regionale legge regionale 04 luglio 2013, n. 5, cosi come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18, in particolare per quanto riguarda il rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi affinché non ci siano elusioni.

 

 

Il Consigliere

(Andrea Bertani)

 

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