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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 7893

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Oggetto:
Testo presentato:
7893 - Interpellanza circa questioni riguardanti la realizzazione di una pista ciclopedonale nell'alveo del torrente Parma. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

Interpellanza a risposta orale in Aula

 

visti

 

  • la delibera della Giunta comunale di Parma n. 2015-PD-4023 del 16 dicembre 2015 recante “Parco fluviale torrente Parma. Approvazione studio di fattibilità ai fini dell'inserimento nell'elenco dei lavori pubblici da avviare nell'anno 2016” in cui, rilevato che l’Amministrazione Comunale “intende valorizzare e rendere fruibile il Parco fluviale del Torrente Parma nella zona di attraversamento del centro storico, al fine di realizzare un percorso longitudinale di pregio e godimento del paesaggio urbano da parte di famiglie e sportivi, che costituisca un elemento di congiunzione e di collegamento tra i più importanti e significativi ponti monumentali, situati nel cuore della città” e visto lo studio di fattibilità che prevede “il ripristino ed il potenziamento delle discese al Torrente Parma esistenti, il loro completamento al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche, e la creazione di un percorso di fruizione del parco fluviale, con la realizzazione di punti per la sosta breve, opportunamente attrezzati. I lavori saranno suddivisi in due stralci, di cui il primo sarà costituito dal ripristino di una prima discesa in corrispondenza del Ponte Italia e nella creazione dell’intero percorso, il secondo riguarderà l’adeguamento ed il potenziamento degli altri punti di discesa: Ponte Verdi, Ponte delle Nazioni ed eventualmente Ponte Caprazucca” ed inoltre “: la verifica e l’adeguamento ed il potenziamento delle rampe di discesa esistenti; la creazione di un percorso pavimentato di fruizione dell’area verde; la posa di elementi di arredo e segnaletica tematica per la sosta breve;” si da atto che “l’intervento in questione è conforme alla strumentazione urbanistica vigente e che non occorrerà procedere ad espropri” si approva “ lo studio di fattibilità dell’intervento denominato “Parco fluviale del torrente Parma””;
  • la delibera della Giunta comunale di Parma n. GC-2016-498 del 19 dicembre 2016 recante “Parco Fluviale Torrente Parma - Tratto Urbano - CUP I97B16001080004. Approvazione studio di fattibilità ai fini dell'inserimento nell'elenco dei lavori pubblici da avviare nell'anno 2017” in cui si ribadisce che con “il presente progetto si intende valorizzare e rendere fruibile il parco fluviale nella zona di attraversamento del centro storico, da parte di turisti, famiglie e sportivi, costituendo un elemento di congiunzione e di collegamento tra i più importanti e significativi ponti monumentali, situati nel cuore
  • della città” e in cui è nuovamente allegato lo studio di fattibilità, come nell’analoga delibera della Giunta comunale di Parma n. 2015-PD-4023 del 16 dicembre 2015, integrato questa con la Tavola VINCOLI AMBIENTALI – PSC TAV. CTG01 in cui è evidenziato come, l’area oggetto di intervento, sia totalmente in Fascia A (P.S.F.F. e P.A.I.), cioè la più soggetta a pericolo, per quanto riguarda il rischio idraulico ed, inoltre, che “il percorso è situato in area di fascia A – ambito A2 come definito nel vigente PTCP. Nelle successive fasi progettuali, dovrà essere richiesto il parere all’autorità idraulica competente (AIPO) e alla Soprintendenza per i beni culturali e del paesaggio, ai sensi del D.L. 41/2004”;
  • la Determinazione n. proposta 2018-PD-3306 del Dirigente del Settore “Lavori pubblici, manutenzione e sismica” del Comune di Parma recante ““Parco Fluviale Torrente Parma” - Tratto Urbano e "Parco della confluenza Parma - Baganza" sport e natura e pista ciclabile in alveo” a Parma (CUP I97B16001080004) - affidamento incarico professionale esterno per studio di compatibilità idraulica, ai sensi dell'art.38 delle NTA del PAI dell’ADBPO e quindi secondo i criteri, le prescrizioni e gli indirizzi forniti dalla Direttiva n.4 "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce 'A' e 'B'", della pista ciclopedonale in alveo (CIG Z33252A494). Impegno di spesa” in cui premesso che “il Comune di Parma ha provveduto ad inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 approvato con i sopra citati atti e successive modifiche ed integrazioni, l’intervento denominato “Parco Fluviale Torrente Parma - Tratto Urbano e "Parco della confluenza Parma - Baganza" sport e natura e pista ciclabile in alveo” a Parma – per un importo complessivo di € 700.000,00”, ricordato che “mediante DD n. 2082 del 23/08/2018, successivamente rettificata con DD n. 2178 del 04/09/2018 si è provveduto a: affidare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 - comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del Dlgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, l’incarico professionale esterno per redazione della progettazione con livello di preliminare delle opere Parco Fluviale Torrente Parma - Tratto Urbano e "Parco della confluenza Parma - Baganza" sport e natura e pista ciclabile in alveo” a Parma, all’arch. ANDREA MAMBRIANI, con studio in PARMA –Borgo Felino n. 46 (partita IVA 02109410346) per un importo omnicomprensivo di € 20.935,20” e preso atto che “si rende ora necessario procedere all’individuazione di idonea figura professionale per lo studio di compatibilità idraulica, ai sensi dell'art.38 delle NTA del PAI dell'ADBPO e quindi secondo i criteri, le prescrizioni e gli indirizzi forniti dalla Direttiva n.4 "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce 'A' e 'B'", della pista ciclopedonale in alveo” si affida “l’incarico professionale esterno per studio di compatibilità idraulica, ai sensi dell'art.38 delle NTA del PAI dell'ADBPO e quindi secondo i criteri, le prescrizioni e gli indirizzi forniti dalla Direttiva n.4 "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce 'A' e 'B'", della pista ciclopedonale in alveo nell’ambito delle opere in oggetto allo STUDIO TELO’ MAY FLY s.r.l., con sede in PARMA” per un impegno di spesa di 4.758,00 euro, ciò nell’ambito dell’impegno dell’intervento che è stato previsto al cap. 20902230, per un importo di euro 700.000,00, che verrà finanziato mediante contrazione di apposito mutuo con idoneo istituto di credito, quanto ad euro 300.000,00 nel Bilancio 2019 del Comune di Parma e per euro 400.000,00 nel Bilancio 2020 del Comune di Parma, inoltre nelle considerazioni preliminari dell’offerta si fA presente che “La pista ciclopedonale in progetto è ubicata all'interno dell'alveo del torrente Parma in sponda idrografica sinistra, dal ponte Italia a monte e fino al ponte delle Nazioni a valle. Tale infrastruttura si trova all'interno delle fasce di esondazione A e B del PAI e in aree mappate a pericolosità frequente (H - TR30-50 anni) all'interno del Piano di gestione del rischio alluvioni. Per tale motivo valgono i disposti dell'art.38 delle NTA del PAI e più precisamente "all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali......, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni....da sottoporre ad Autorità competente....L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità....".” ed infine nell’ambito delle attività previste tra l’altro “verranno definiti quei valori di portata che potranno rendere inagibile la pista ciclopedonale” e “saranno quantificati i preliminari costi gestionali e definite le azioni che, le fasi di progettazione successive, dovranno attenersi nel rispetto della Direttiva 4 delle NTA del PAI dell’ADBPO”;
  • la Direttiva n. 4 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (ADBPO) recante “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce “A” e “B”” che tra l’altro prevede “Per quanto attiene alle previsioni degli strumenti urbanistici si rimarca che all’art. 39, comma 6, delle Norme di attuazione il PAI detta inoltre indirizzi per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali: evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva; favorire l’integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia; favorire la destinazione prevalente delle Fasce A e B ad aree a primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e ambientale prevedendo destinazioni che ne migliorino le caratteristiche.” ed inoltre “Nelle Fasce A e B è pertanto assolutamente prevalente la funzione idraulica, rispetto alla quale la migliore compatibilità è offerta dalle aree naturali (vegetazione spontanea arborea ed erbacea, superfici di acque lentiche, aree prive di copertura vegetale) e dalle aree agricole. In merito alle infrastrutture e alle opere pubbliche e di interesse pubblico, di conseguenza il PAI indirizza verso criteri generali di localizzazione che puntino ad inserire all’interno delle fasce unicamente quelle opere che, in ragione delle loro specifiche funzioni non possono essere collocate altrove (attraversamenti, opere di derivazione, ecc.). Per tutte le altre tipologie di infrastrutture e opere pubbliche e di interesse pubblico la localizzazione all’interno della Fascia A o B è condizionata alla dimostrazione dell’assenza di alternative di localizzazione al di fuori delle fasce, della sicurezza e della funzionalità delle infrastrutture stesse e comunque alla garanzia che non sia pregiudicata la sicurezza delle persone per quelle a fruizione collettiva.”;
  • il R.D. 523/1904 recante “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche”, in particolare l’art. 96, nel quale, si stabilisce che “sono lavori ed atti vietati in modo assoluto… le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra (…) a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi” per cui considerando che “la tipologia d’intervento per la realizzazione di una pista ciclabile non si configura né come scavo, né come corpo di fabbrica, per cui la fascia di rispetto da mantenere, sia dal ciglio di sponda che dal rilevato arginale, è di 4 metri” nonché l’art. 97, che prevede “la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini” sono “opere che si possono eseguire con speciale permesso del prefetto”;

 

premesso che

 

  • l’intervento in questione sarebbe inutile dal punto di vista della viabilità, o quanto meno facilmente sostituibile con un intervento alternativo non impattante sull’alveo fluviale, inoltre si interviene in maniera pesante su un’area che costituisce un corridoio ecologico, tra l’altro riducendo, inevitabilmente, la permeabilità dell’alveo;
  • l’atto in questione sarebbe in contraddizione con i principi e valori dello Statuto comunale, con particolare riferimento al Punto II, articolo 4 “Salvaguardia dell’ambiente, tutela e valorizzazione del territorio comunale”, infatti, con il fine di garantire un soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali si rischia di compromettere la qualità della vita ed i bisogni delle generazioni future, nonché con l’articolo 7 “Diritto all’acqua”, infatti, un bene comune, quale l’acqua, non deve essere inteso solo come bene di consumo, ma come parte integrante ed irrinunciabile di tutti gli ecosistemi naturali;
  • l’impatto ambientale di una tale opera rappresenterebbe un “vulnus”, una vera e propria ferita inflitta ad un’area naturalistica urbana che, proprio per la sua unicità, dovrebbe essere difesa e preservata, in quanto patrimonio comunitario ambientale;
  • l’alveo del greto del Torrente Parma, non è uno spazio vuoto, ma al contrario un ambito naturale pieno di biodiversità, infatti, nonostante la pressione antropica già presente ai suoi margini, risulta interessante sia dal punto di vista della flora che della fauna, oltre a caprioli e lepri, il greto del torrente Parma ospita oltre 100 specie di uccelli, che in questo luogo vivono o nidificano, tra cui: aironi, garzette, cormorani, germani reali, cavalieri d’Italia, nitticore, si possono ammirare anche specie rare a livello europeo, come l'airone schistaceo (garzetta egretta gularis), tutti animali della cui presenza nel greto abbiamo numerose testimonianze fotografiche, infine, nel greto del torrente, ricca è anche la flora composta da pioppi, aceri, noci, bagolari, olmi, sambuchi, biancospini, rose selvatiche, sanguinelle e tante altre specie;
  • aprire cantieri all’interno dell’alveo del torrente, provocherebbe un danno irrimediabile all’equilibrio dinamico dell’alveo stesso, generando l’inizio del processo di frammentazione del territorio, con conseguente estinzione o fuga di specie autoctone, infatti, è necessario ricordare come i corridoi ecologici siano utilizzati dagli animali selvatici anche per spostarsi e che questo, in particolare, è utilizzato da diversi animali (quali lupi, caprioli, ricci, tassi etc..) per dirigersi verso l’asta fluviale del Po, considerando che gli animali selvatici attuano come meccanismo di auto difesa la “distanza di fuga”, che li porta a fuggire di fronte al pericolo, che riconoscono nella presenza numerosa e ravvicinata dell’uomo, incentivare con rampe e manufatti l’accesso al greto di pedoni e ciclisti, porterebbe, inevitabilmente, anche alla perdita del prezioso patrimonio di “Natura in Città” che Parma ha avuto fino ad ora la ricchezza di possedere, senza contare la quantità di rifiuti, causati dall’alta frequentazione, di cui l’alveo diventerebbe oggetto;

 

considerato che

 

  • si tratterebbe, inoltre, di un intervento di viabilità non necessario, considerando che una pista ciclopedonale costeggiante il Lungoparma è già presente e può eventualmente essere migliorata, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente e concorrendo alla difesa del suolo, come previsto, tra l’altro, dal punto 2, dell’articolo 4, dello Statuto comunale;
  • si tratterebbe di un inutile dispendio di denaro pubblico, per un’opera aperta con certezza solo cinque mesi all’anno, da aprile a settembre, a causa del rischio piene, in cui l’investimento iniziale di 700 mila euro, potrebbe essere solo la prima parte del costo dell’opera considerando la possibilità tutt’altro che remota di alte spese di manutenzione e gestione dell’area a causa della possibile alta frequenza di  inondazioni e piene stagionali (in media due volte all’anno), inoltre l’opera sarà soggetta a costi di manutenzione periodici, soprattutto dopo le piogge autunnali oltre ai costi per il controllo degli accessi che prevedono l’installazione di cancelli che necessiteranno di essere aperti la mattina e chiusi la sera, poiché per la pista ciclabile sarebbe previsto il divieto di accesso nelle ore notturne e poiché la data esatta di una piena non è prevedibile, il progetto comprende anche l’istallazione di segnalatori acustici di “pericolo piena” (da collocare in prossimità di ponti e rampe di accesso, allo scopo di avvertire per tempo pedoni e ciclisti dell’arrivo di un’ onda di piena);
  • si porrebbe il problema della sicurezza, dal punto di vista dell’ordine pubblico, dovuto al fatto che la pista ciclopedonale, con la sua lunghezza di due chilometri, sarebbe difficilmente soggetta al costante controllo delle forze dell’ordine per tutto il suo percorso;
  • non trascurabile è il problema idrogeologico a causa dell’aumento degli accessi all’argine con rampe, e comunque la loro modifica per quelli esistenti a causa delle dimensioni necessariamente maggiori che potrebbero creare ulteriori pericoli per la città e per la stabilità dei ponti in caso di esondazione o eventi di piena;

 

evidenziato che

 

  • con gli stessi importi di spesa previsti per quest’opera potrebbe essere potenziata migliorata e ampliata la rete di piste ciclopedonali già esistenti, nonché migliorata la qualità delle aree naturali connesse agli alvei dei torrenti all’interno del comune di Parma;

 

Interpella la Giunta regionale e l’assessore competente

per sapere:

 

  1. se non ritenga opportuno segnalare alla magistratura competente, a cominciare da quella contabile, l’opera pubblica in questione, considerato che la prima delle condizioni richieste dal PAI cioè di “inserire all’interno delle fasce unicamente quelle opere che, in ragione delle loro specifiche funzioni non possono essere collocate altrove (attraversamenti, opere di derivazione, ecc.). Per tutte le altre tipologie di infrastrutture e opere pubbliche e di interesse pubblico la localizzazione all’interno della Fascia A o B è condizionata alla dimostrazione dell’assenza di alternative di localizzazione al di fuori delle fasce, della sicurezza e della funzionalità delle infrastrutture stesse e comunque alla garanzia che non sia pregiudicata la sicurezza delle persone per quelle a fruizione collettiva” è chiaramente e banalmente contraddetta dall’esistenza di una pista pedonale e ciclabile, già esistente e funzionante, in sponda idrografica destra ma al di fuori dell’alveo del torrente che al limite potrebbe essere potenziata e migliorata, con minore spesa e con certezza di minori rischi in termini di rischio idrogeologico, sicurezza per le persone e cose e non ultimo con un impatto ambientale praticamente nullo;
  2. se non concordi nel ritenere che opere del genere più che dalla loro necessità e funzionalità siano dettate da esigenze comunicative e programmatiche dell’amministrazione che le mette in cantiere e se, al fine di contrastare tale cattiva pratica, non ritenga utile, sul modello di quanto fatto dalla Regione Toscana già dall’anno 2010, non ritenga utile giungere alla redazione di un “Manuale tecnico – Piste ciclabili in ambito fluviale” in cui fare confluire le buone pratiche già acquisite su questa tema evitando che l’alveo dei nostri corsi d’acqua debba essere difeso anche da questa ulteriore minaccia;
  3. se, in relazione a questo progetto, siano già stati espressi pareri da enti terzi e quale ne sia il contenuto ed, infine, se non reputi l’esclusione di una qualsiasi valutazione ambientale per tale progetto un evidente errore nell’ambito della casistica a cui sarebbe utile porre rimedio.

 

 

Il Consigliere

(Giulia Gibertoni)

 

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