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Legislatura X- Atto di indirizzo politico ogg. n. 8139

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Oggetto:
Testo presentato:
Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi al fine di assicurare la concreta attuabilità della scelta, da parte del defunto, che abbia manifestato, in vita, la volontà della dispersione delle proprie ceneri per mezzo della “BIO URNA”, costruita in modo da risultare biodegradabile, adoperandosi affinché i Comuni del territorio regionale, nel rispetto della vigente normativa, individuino e rendano disponibili aree pubbliche per tali finalità. (18 03 19) A firma del Consigliere: Sassi

Testo:

RISOLUZIONE

 

Viste

 

  • la legge 30 marzo 2001, n. 130 recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, entrata in vigore il 4 maggio 2001, in particolare, l’art. 2, comma 1 che prevede: “all'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni"”;ù
  • la legge regionale 29 luglio 2004 n. 19 recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;

 

premesso che

 

  • sino al 2001, le ceneri dei defunti cremati dovevano essere conservate nei reliquari istituiti presso le aree cimiteriali, esattamente come accadeva per le salme sepolte, inoltre, la dispersione delle ceneri era tassativamente vietata, anzi era considerata un reato;
  • attualmente è possibile, in Italia, disperdere le ceneri e dare una risposta anche a chi non si riconosce nelle usanze funebri tradizionali, mentre precedentemente, al massimo, si poteva scegliere di depositare l’urna in un loculo, una tomba o nel cinerario comune, ma sempre all’interno di un cimitero, ma adesso, visto che le ceneri non costituiscono un pericolo sanitario, queste possono essere conservate anche fuori dalla cinta di un camposanto, per esempio in un luogo significativo per il defunto ed i suoi cari, dove sia possibile coltivare la memoria in modo partecipe e convinto, oppure, si può optare per la dispersione in natura a scelta dell’interessato;

 

rilevato che

 

  • il comma 2 dell’art. 11, della legge regionale 19 del 2004, stabilisce che: “L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l’attività funebre di cui all'articolo 13”;
  • si va delineando, anche nel nostro paese, un nuovo significato per la cremazione, che vede la cenere come sinonimo di nutrimento, dal quale può nascere una nuova vita;
  • tra le soluzioni adottabili per dare piena attuazione alla suddetta equivalenza si sta diffondendo anche la c.d. “BIO URNA”, cioè un’urna interamente costituita da materiale biodegradabile e composta da una capsula superiore che contiene dei semi, nonché, da un substrato vegetale per facilitarne il germoglio ed, infine, da una capsula inferiore riservata alle ceneri del defunto.

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

 

  • ad attivarsi, nei modi reputati più idonei, al fine di assicurare la concreta attuabilità della scelta, da parte del defunto, che abbia manifestato, in vita, la volontà della dispersione delle proprie ceneri per mezzo della “BIO URNA”, costruita in modo da risultare biodegradabile, adoperandosi affinché i Comuni del territorio regionale, nel rispetto della vigente normativa, individuino e rendano disponibili aree pubbliche per tali finalità.

 

 

Il Consigliere

(Gianluca Sassi)

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