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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 8536
Presentato in data: 26/06/2019
Progetto di legge d’iniziativa Consiglieri recante: "Disciplina, secondo criteri di trasparenza, dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici regionali". (26 06 19) A firma del Consigliere: Sassi

Presentatori:

Sassi

Testo:

Disciplina, secondo criteri di trasparenza, dell’attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici regionali

 


RELAZIONE

 

Il presente Progetto di legge intende fornire una regolamentazione all’attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici, sia per garantire la trasparenza dell'attività politica e amministrativa, che il rispetto del pluralismo economico, sociale e culturale.

Non passa settimana senza che la cronaca di tutti i giorni si incarichi di dimostrarci come la corruzione in Italia sia non un problema, ma “il problema”. L’Italia è notoriamente, tra gli Stati dell’Europa occidentale, il Paese che mostra livelli più alti di corruzione. È una percezione supportata anche dalle notizie diffuse dal sistema mediatico. A ottobre 2017, ad esempio, erano 560 i casi di corruzione riportati dai media a partire dall’inizio dello stesso anno, più di due al giorno. Infatti, secondo un’autorevole ricerca effettuata nel 2017, il 42% degli italiani dichiarava di essere colpito dalla corruzione nella sua vita quotidiana e l’88% riteneva che la corruzione e l’utilizzo delle relazioni fosse il modo più facile per accedere ad alcuni servizi pubblici, gli italiani, inoltre, reputavano come la corruzione condizionasse in maniera evidente le possibilità d’impresa, infatti, il 92% pensava che la corruzione e i favoritismi ostacolassero la competizione d’impresa e il 64% che avere relazioni politiche fosse la sola strada per avere successo nel proprio ramo di attività.

Un quadro normativo di contrasto alla corruzione, affiancato da azioni positive destinate a instaurare un quadro di legalità diffusa, non sarebbe completo senza una efficace regolazione che assicuri trasparenza all’attività legale di rappresentazione degli interessi legittimi con una regolamentazione puntuale di questa attività che consenta ai cittadini di conoscere il come e il perché delle decisioni pubbliche.

È convinzione del proponente che l'attività di rappresentanza di interessi, ove svolta secondo i principi di legalità, trasparenza, correttezza istituzionale, costituisca, infatti, un positivo strumento di partecipazione ed arricchimento del processo democratico concorrendo alla formazione dei processi decisionali pubblici e fornendo una più ampia base informativa per le relative scelte.

Le norme proposte intendono soddisfare tali esigenze, appunto, sia di trasparenza, con l'obiettivo di rendere conoscibili per il cittadino i molteplici fattori che incidono sulla formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna, sia di partecipazione, con la finalità di permettere ai rappresentanti di interessi, a valenza particolare, di intervenire nei processi decisionali pubblici.

Nello specifico le modalità operative che si propongono prevedono una disciplina di iscrizione nel Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, un registro che è istituito sia presso l’Assemblea Legislativa regionale che presso la Giunta regionale che ne garantiscono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e utilizzando le risorse umane e strumentali già a disposizione, la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile dal sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, nonché, delle rispettive sezioni dell’Assemblea legislativa regionale e della Giunta regionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati. In tal modo si è anche inteso rendere chiaro e regolamentato il rapporto tra gruppi di interesse e decisori pubblici, con l'indubbio vantaggio, da un lato, di una maggiore consapevolezza delle esigenze di aziende, consorzi e gruppi che intendono operare nel territorio regionale e, dall'altro, di una individuazione di interlocutori istituzionali certi.

 


Art. 1

Finalità e oggetto

 

1. La presente legge, al fine di assicurare i principi di pubblicità, di conoscibilità e di partecipazione, nonché, garantire la trasparenza dei processi di formazione delle decisioni pubbliche, disciplina l'attività di rappresentanza degli interessi particolari nelle sedi istituzionali regionali, regolamentando l'interazione tra decisori pubblici e portatori di interessi particolari.

 

2. Per le finalità, di cui al comma 1, è istituito un registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di cui al comma 1, a cui possono iscriversi tutti coloro che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi.

 

3. La presente legge riguarda solo le attività per le quali non sono altresì previste altre regole di trasparenza e tracciabilità dai regolamenti dell’Assemblea Legislativa regionale, da regolamenti della Giunta regionale, dallo Statuto regionale, o che sono pubbliche per loro natura.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Si intende per:

 

a) attività di rappresentanza di interessi (lobbying): ogni attività svolta da gruppi di interesse particolare, diretta a concorrere ed influenzare, direttamente o indirettamente, i processi decisionali pubblici, attraverso:

 

-          comunicazioni orali e scritte eventualmente diffuse anche in via telematica;

 

-          richieste di incontri individuali con un decisore pubblico regionale, volti a promuovere, elaborare, modificare o respingere un atto normativo, legislativo o regolamentare;

 

-          ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione della decisione pubblica;

 

b) rappresentante di interessi: il soggetto al quale è stato conferito l'incarico di rappresentare presso i decisori pubblici, di cui alla lettera d), dai portatori di interessi di cui alla lettera c);

 

c) portatori di interessi: sono i datori di lavoro o, comunque, i titolari di attività, o loro organismi rappresentativi che intrattengono con i rappresentanti di interessi un contratto regolante un rapporto di lavoro avente ad oggetto l'attività di cui alla lettera a), lo sono altresì i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi come oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla medesima lettera a);

 

d) decisori pubblici: Presidente e componenti della Giunta regionale, sottosegretari regionali, consiglieri regionali, dirigenti regionali, nonché coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono ai processi decisionali pubblici, sono altresì tali i collaboratori dei medesimi;

 

e) processi decisionali pubblici: sono i procedimenti di formazione degli atti legislativi, e regolamentari, nonché degli atti di programmazione e pianificazione svolti nella sede dell'Assemblea Legislativa regionale, della Presidenza della Regione, negli assessorati e nelle strutture facenti parti del sistema regionale.

 

Art. 3

Registro pubblico dei rappresentanti di interessi

 

1. I soggetti di cui all'art 2, lettera b) che intendano svolgere attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici regionali, si iscrivono nel Registro pubblico dei rappresentanti di interessi.

 

2. Ai fini dell'iscrizione, di cui al comma 1, i rappresentanti di interessi devono fornire le seguenti informazioni, tramite una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

 

a) in caso di persone fisiche, i propri dati anagrafici e il domicilio;

 

b) se l'attività di rappresentanza d'interessi è svolta da un soggetto giuridico diverso da una persona fisica, la denominazione e la sede, nonché i dati anagrafici delle persone che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto tale attività;

 

c) i dati identificativi del portatore di interessi per conto del quale è svolta l'attività di relazioni istituzionali;

 

d) la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che si intende svolgere, nonché i potenziali destinatari dell'attività di relazioni istituzionali.

 

3. Agli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 possono provvedere direttamente i portatori di interessi per i propri dipendenti e collaboratori in via esclusiva preposti ai rapporti con i decisori pubblici.

 

4. Tale registro è composto da due sezioni una per la Giunta regionale a) ed una per l’Assemblea legislativa regionale b):

 

a) la sezione della Giunta regionale del registro è istituita presso l’Assessorato con delega alla comunicazione interna, le relazioni con il pubblico e le procedure di trasparenza, con il coordinamento del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il quale ha il compito di individuare, nella propria struttura amministrativa, le risorse umane e strumentali per la gestione del registro;

 

b) la sezione dell’Assemblea Legislativa regionale del registro è istituita presso Direzione generale dell’Assemblea legislativa, con il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il quale ha il compito di individuare, nella propria struttura amministrativa, le risorse umane e strumentali per la gestione del registro.

 

5. Le strutture individuate al comma 4 lett. a) e b), garantiscono, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, la pubblicità dei contenuti delle rispettive sezioni del Registro pubblico dei rappresentanti di d'interessi, nell'ambito di una sezione apposita e accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati.

 

6. L'Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa d’intesa con la Giunta regionale emana ognuno per la propria sezione del Registro, di cui al comma 1, apposito provvedimento entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la disciplina delle modalità di gestione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi.

 

7. Il Registro, di cui al comma 1, è pubblicato in apposita sezione del sito internet della Regione Emilia-Romagna. Le sezioni di cui al comma 4 sono rispettivamente pubblicate sui portali web della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa, è puntualmente aggiornate in relazione alle modifiche intervenute.

 

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione

 

1. Per l’iscrizione nelle sezioni del registro, di cui all'art. 3 comma 4, il rappresentante di interessi:

 

a) deve essere maggiorenne e godere dei diritti civili;

 

b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato a pena detentiva, superiore a dodici mesi, per un delitto doloso per uno dei seguenti reati previsti dal Libro secondo del Codice penale (Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) contro: la pubblica amministrazione (Titolo II), la fede pubblica (Titolo VII) e il patrimonio (Titolo XIII) e non deve essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;

 

c) non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), salvo che sia stato riabilitato;

 

d) è tenuto alla sottoscrizione del codice di condotta di cui all’art. 6.

 

2. I requisiti, di cui al comma 1, devono essere posseduti per tutto il periodo in cui il rappresentante di interessi è accreditato presso l’Assemblea Legislativa regionale o la Giunta regionale. Per i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche tali requisiti devono essere posseduti dalle persone fisiche indicate all’articolo 3, comma 2, lettera b).

 

Art. 5

Divieto di iscrizione

 

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 4, non possono iscriversi al registro e svolgere attività di rappresentanza di interessi:

 

a) chi ricopre o abbia ricoperto la carica di Consigliere regionale o Assessore regionale o di Sottosegretario presso la Regione Emilia-Romagna, negli ultimi 5 anni che precedano la domanda di iscrizione nel Registro;

 

b) chi ricopre la carica di componente del Governo nazionale ovvero di una delle Camere del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;

 

c) chi ricopre l'incarico di dirigente della Regione o di amministratore o dirigente di enti partecipati dalla Regione o facenti parte del sistema regionale;

 

d) chi ha ricoperto, da meno di 5 anni, l’incarico di dirigente della Regione o di amministratore o dirigente di enti partecipati dalla Regione o facenti parte del sistema regionale;

 

e) i dipendenti della Regione e degli enti partecipati dalla regione o facenti parte del sistema regionale;

 

f) chi è stato, da meno di 5 anni, dipendente regionale o degli enti partecipati dalla regione o facenti parte del sistema regionale;

 

g) chi fa parte degli organi di vertice regionali e nazionali dei partiti, dei movimenti e delle associazioni politiche.

 

2. È cancellato d’ufficio dall’elenco chiunque rientri nei casi previsti dal comma 1 o che non possieda i requisiti di cui all’art. 4.

 

3. Il rappresentante o portatore di interessi è, in ogni caso, tenuto a dare tempestiva comunicazione in merito alla perdita dei requisiti ovvero alla sopravvenienza di una delle cause di divieto previste dalla presente legge.

 

4. I requisiti, di cui al comma 1, devono essere posseduti per tutto il periodo in cui il rappresentante di interessi è iscritto nel registro.

 

5. L'iscrizione al registro è subordinata all'impegno sottoscritto dal rappresentante o portatore di interesse a rispettare il codice di condotta, adottato con deliberazione della Giunta Regionale, di cui al successivo articolo 6.

 

Art. 6

Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse

 

1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, la Giunta Regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa regionale, approva il Codice di condotta, valido per ambedue le sezioni del registro. Esso fissa le regole e i principi che gli iscritti al registro devono osservare e dovrà indicare:

 

a) i doveri dei rappresentanti di gruppi di interesse nelle loro relazioni con i decisori pubblici e loro strutture, e i divieti e obblighi cui sono sottoposti tra cui:

 

-          trasparenza e tracciabilità;

 

-          obbligo di fornire al decisore pubblico informazioni corrette e non fuorvianti;

 

-          divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento e di esercitare pressioni indebite nei loro confronti;

 

-          divieto di elargire o promettere ai decisori pubblici qualsivoglia utilità anche in via indiretta;

 

b) le sanzioni irrogabili nel caso di mancata osservanza del codice di condotta;

 

c) gli obblighi che i decisori pubblici sono tenuti a rispettare;

 

d) le norme comportamentali da rispettare.

 

Art. 7

Prerogative degli iscritti al Registro

 

1. I rappresentanti di interessi iscritti nel registro, di cui all'art. 3, comma 1, possono presentare ai decisori pubblici di cui all’art.2 lett. d), anche verbalmente, richieste proposte e suggerimenti, comunicazioni, schede, studi, ricerche, analisi, memorie scritte e qualsiasi altra documentazione attinente all’interesse rappresentato, purché tutta l’attività svolta sia riprodotta, per iscritto, in un documento debitamente sottoscritto.

 

2. L'attività di rappresentanza di gruppi di interesse particolare può riguardare atti proposti o da proporre all’esame dell’Assemblea Legislativa regionale o della Giunta Regionale. Nel primo caso i rappresentanti iscritti al registro possono chiedere di essere auditi dalle commissioni consiliari permanenti o speciali dell’Assemblea Legislativa regionale e la relativa documentazione è trasmessa a tutti i Gruppi consiliari, nel rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza.

 

3. I rappresentanti iscritti al registro possono accedere agli uffici dell’Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, e degli altri decisori pubblici di cui all'art. 2 lett. d) per informazioni, chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse. Possono altresì accedere alla documentazione concernente l’interesse rappresentato non coperta da segreto d’ufficio, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

 

Art. 8

Agenda pubblica

 

1. Entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge, d’intesa tra la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa regionale, con apposita deliberazione della Giunta regionale è istituita l’agenda pubblica, su apposita sezione ben visibile del portale della Regione.

 

2. Nell’agenda di cui al comma 1, sono rese pubbliche le date, i temi di discussione e la documentazione disponibile, nel rispetto del codice per la protezione dei dati personali, degli incontri svolti tra i rappresentati dei gruppi d’interesse particolare e i decisori pubblici di cui all’art. 2 lett. d).

 

3. La Giunta regionale sempre d’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa regionale, regola le modalità attuative di gestione dell’agenda pubblica.

 

Art. 9

Sanzioni

 

1. La violazione degli obblighi, previsti dalla presente legge e dal codice di condotta nonché dalle altre norme attuative, da parte del rappresentante di interessi è punita, in modalità graduata in relazione alla gravità delle infrazioni, con sanzione determinata dal responsabile della rispettiva sezione del registro, di cui all’art. 3 comma 2, con il richiamo scritto, la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro definitiva o per un determinato arco temporale. Prima di irrogare la sanzione, il dirigente responsabile informa l’interessato della procedura in atto e concede un termine perentorio di quindici giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Del provvedimento assunto è data informazione nella sezione del sito internet indicata all'articolo 3, comma 5.

 

2. I decisori pubblici che ritengano violato, da parte dei rappresentanti dei gruppi d’interesse particolare, il codice di condotta o le disposizioni della presente legge o degli atti attuativi, ne danno immediata conoscenza ai responsabili delle sezioni del Registro, di cui all’art. 3 comma 2, che provvederanno ad irrogare le sanzioni previste.

 

3. In caso di revoca dell’iscrizione, di cui all’art. 3, comma 1, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nell’elenco prima di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

 

4. Alla falsità delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione al Registro o nei successivi aggiornamenti si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000.

 

Art. 10

Clausola valutativa

 

1. Con cadenza, almeno biennale, dall’entrata in vigore della presente, l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, trasmette alla commissione consiliare competente in materia una relazione contenente:

 

-          informazioni sullo stato di attuazione della presente legge;

 

-          il numero di iscritti al registro;

 

-          lo stato di attuazione dell’agenda pubblica;

 

-          eventuali sanzioni disposte.

 

Art. 11

Norma finanziaria

 

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto la sua attuazione è assicurata dal ricorso a risorse umane e strumentali già esistenti ed allocate presso gli uffici regionali delle strutture della Giunta regionale e dell’Assemblea Legislativa regionale.

 

Art. 12

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 


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