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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 8814

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Oggetto:
Testo presentato:
8814 - Interpellanza circa questioni e problematiche riguardanti il tombamento del Rio Corlo, a Fiorano Modenese. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE IN AULA

 

 

Visti

 

  • il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, in particolare, l’art. 142 “Aree tutelate per legge” che, al comma 1, lettera c), prevede: “Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: …. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; …” e al comma 3: “La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall’articolo 140, comma 4.”;
  • l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 20/2000, per la realizzazione di attrezzature collettive scolastiche e socio assistenziali a Spezzano di Fiorano Modenese con Proposta di Variante al PSC - ambito APS.I CSS in cui nell’Ambito specializzato per attività produttive sovracomunali di tipo industriale - AMBITO INDUSTRIALE COMPARTO SPECIALE SYSTEM, a nord di Fiorano nell’ambito industriale ricompreso tra la bretella Modena-Sassuolo, via Sacco e Vanzetti, via Ghiarola e Fossa di Spezzano, era previsto, per “consentire alla System Group di realizzare un assetto più razionale sia per la logistica che per la produzione e magazzino”, tra l’altro, che “il Rio Corlo sarà oggetto di tombamento sotto all’asse stradale di via Sacco e Vanzetti” e ciò benché nello stesso documento tra i “Limiti e condizioni di sostenibilità” venisse indicato chiaramente: “Limiti derivanti dalla morfologia, dalle infrastrutture perimetrali e dalla presenza del Rio Corlo. ….…  Vincolo di tutela paesaggistica da attuare con la tutela dei corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 mt. ciascuna. (Dlgs. n.42/2004 e s.m.i.)”, nonché, nella relativa Proposta di variante al P.O.C. del suddetto Accordo di Programma, tra le Prescrizioni specifiche “è previsto il tombamento ed una modesta deviazione del Rio Corlo. Il Rio Corlo e già tombato a valle e a monte, la sezione idraulica prevede 2,30m, prima della realizzazione di tutte le opere idrauliche sarà presentato un progetto esecutivo agli Enti competenti per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. I vincoli alle distanze imposte nel R.D. 523/1904 seguiranno la nuova disposizione del tombinamento del Rio Corlo. Il tracciato del Rio Corlo anche se tombinato rimarrà di proprietà demaniale, in quanto acqua pubblica.” ;
  • la Relazione Idraulica della suddetta Proposta di variante al P.O.C. in cui, relativamente all’AREA 1.1 – AREA OVEST, nella sezione: Interventi sui corpi idrici superficiali, si prevede:L’area 1.2 è attraversata in posizione centrale dal Rio di Corlo. Per permettere il realizzarsi del progetto di ampliamento dello stabilimento in tale zona è necessario prevedere una deviazione con contestuale copertura del canale. Il Rio di Corlo è già tombato sia a valle sia a monte del tratto in esame, pertanto non si ritiene che la sua copertura vada ad alterare in maniera significativa il contesto ambientale. Come sezione idraulica del nuovo tratto di canale tombato sarà scelto uno scatolare almeno pari a quello previsto per il tombamento del suo tratto finale (progetto approvato dal Servizio Tecnico, ente gestore del Canale), di dimensioni 3,00 m x 2,30 m. La scelta della sezione idraulica sarà comunque corredata, nelle fasi successive di progettazione, da un calcolo idraulico che dimostri la sua capacità a smaltire le portate ipotizzabili.”;
  • la Relazione Ecologica ambientale relativa alla variante introdotta dal suddetto Accordo di Programma in cui, relativamente all’AREA 1.1 e nel paragrafo “Criticità e Mitigazione”, si afferma: “Per quanto attiene la zona 1.1 la principale criticità ambientale è dovuta all’impermeabilizzazione del terreno e alla chiusura (tombamento) del Rio Corlo per tali aspetti si rimanda alla specifica relazione di invarianza idraulica, mentre per gli aspetti più propriamente naturalistici è possibile affermare che allo stato attuale si tratta di un’area residuale interclusa nell’ambito industriale, che le recenti attività di bonifica dei terreni hanno rimaneggiato a tal punto da azzerare le precedenti piccole nicchie ecologiche che si presume si fossero insediate a seguito dell’abbandono dell’area impiegata come area di scarico di materiali diversi poi come detto bonificata. Attualmente l’area è ricoperta da specie erbacee per la quasi totalità con poche piante arboreo arbustive per lo più alloctone di bassa statura in quanto vegetando nell’ambito del rio Corlo in cui viene eseguito annualmente lo sfalcio delle sponde per il mantenimento della officiosità idraulica del canale, in definitiva la primitività delle successioni vegetali presenti, il non collegamento con gli elementi della rete ecologica, l’inclusione totale in un’area industriale e l’alto livello di specie ubiquitarie comuni e di specie esotiche presenti nella compagine vegetale ne fanno un’area dalle basse capacità ecologiche anche in caso di impiego diverso da quello proposto.”;
  • la Delibera del Consiglio comunale di Fiorano Modenese n. 8, del 23 febbraio 2017, recante “Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L. e dell’art. 40 della L.R. 20/00 e s.m.i. per la realizzazione di attrezzature collettive scolastiche e socio-assistenziali a Spezzano di Fiorano Modenese - Ratifica risultanze conferenza preliminare e riapprovazione” con cui, tra l’altro, si prende atto delle risultanze dei lavori della conferenza preliminare ed esprimere nuovamente l’assenso alla proposta di accordo di programma;

 

premesso che

 

  • in queste settimane, a Fiorano Modenese, nell’ambito dei lavori di ampliamento di un opificio industriale (ampliamento a servizio dello stabilimento System), oltre 430 metri del corso del Rio Corlo stanno per essere definitivamente ed irrimediabilmente tombati all’interno di una tubazione scatolare in cemento armato;

 

considerato che

 

  • l’esclusione del vincolo paesaggistico del rispetto dei 150 metri, nel caso dell’ambito 1.1, cioè nel caso del Rio Corlo, deriverebbe da uno specifico parere del Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia del Comune di Fiorano Modenese che, a sua volta, si baserebbe su una Circolare interpretativa in merito alla individuazione delle aree urbane escluse dalla tutela paesaggistica – art. 142, comma 2, del D.Lgs. 24 gennaio 2004 n. 42 formulata dalla Regione Emilia-Romagna il 17 marzo 2006 prot. n. 4815, parere discutibile in quanto si sarebbe interpretato la dizione di “esterne alle zone omogenee di edificazione” come esterne alle zone A e B, mentre la Circolare interpretativa intenderebbe dentro le aree A e B ma esterne al costruito (costruito che è il fabbricato e l’area di pertinenza);
  • nel Parere di competenza, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.Lgs. 50/2016, della Soprintendenza “Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara”, del 27 gennaio 2017, prot. n. 1885, rilasciato nell’ambito della Conferenza preliminare per l’esame dell’Accordo di programma in variante alla pianificazione urbanistica comunale per la realizzazione di attrezzatture collettive scolastiche e socio-assistenziali a Spezzano di Fiorano Modenese, negli “Aspetti di tutela paesaggistica” dopo aver contestato quanto riportato nella VALSAT, in cui le schede di ambito delle aree di variante alla voce paesaggio, per tutte e quattro le aree interessate, dichiarano essere “di nessuna rilevanza paesaggistica” ricorda come “questo risulta in contrasto con quanto riportato nella precedente nota della scrivente e quanto descritto nel PSC”, e in particolare “per quanto riguarda l’area 1.1 si precisa che alla scrivente risulta che il Rio Corlo sia compreso nell’elenco dei corsi d’acqua tutelati della regione e pertanto i mappali della zona, considerata nella variante risultano oggetto di tutela paesaggistica ai sensi del suddetto Codice. Nel merito, in relazione a quanto previsto per quest’area si esprime parere favorevole alla variante avanzata, con la prescrizione di evitare il tombamento del Rio”;
  • prescrizione ribadita anche nella successiva nota, sempre nell’ambito della medesima Conferenza preliminare, della Soprintendenza “Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara”, del 21 luglio 2017, prot. n. 16980, in cui si “ribadisce la necessità di osservare quanto espresso nei precedenti pareri sotto i profili della tutela archeologica e paesaggistica”;
  • già la Variante al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) adottato con Delibera del Consiglio comunale di Fiorano Modenese n. 37, dell’11 luglio 2013 con cui la porzione di area di riequilibrio ecologico ambientale a margine del Rio Corlo, dotazioni ecologiche ambientali – ECO A-25 art. 75, limitrofa ad area intensivamente urbanizzata ad ovest a destinazione produttiva APS-i. veniva proposta a riconversione con destinazione produttiva APS-i A-13 art. 53, 56, 58, prevedendo un ampliamento di circa 3.600 mq, con destinazione Ambito specializzato per attività produttive unicamente per l’ampliamento di uno stabilimento industriale esistente, con completamento dell’arteria di collegamento tra la vecchia e la nuova Ghiarola, risultava carente sotto il profilo dell’utilità pubblica, creava un precedente ingestibile e a rilevante svantaggio per la collettività, considerando che tale area veniva a trovarsi immediatamente a ridosso di un corso d’acqua pubblico sottraendo una non indifferente quantità di area permeabile e in un ambito che avrebbe dovuto essere tutelato come fascia di rispetto fluviale, anche dal PTCP, inoltre, comportava l’impermeabilizzazione derivante dal completamento di una arteria di collegamento, non necessaria e non utile e collocata in un ambito caratterizzato da uno sviluppo viario comunale e sovra comunale già congestionato da interventi senza una programmazione razionale;

 

evidenziato che

 

  • il punto centrale dell’Accordo di programma in variante alla pianificazione urbanistica comunale per la realizzazione di attrezzatture collettive scolastiche e socio-assistenziali a Spezzano di Fiorano Modenese a cui dovevano essere destinati i circa quattro milioni di euro ottenuti come extra oneri dalla variante urbanistica che ha permesso l’ampliamento della System (questo sì in via di realizzazione) non sarà realizzato per i vincoli di totale inedificabilità del sito prescelto, improvvidamente, dall’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese, con la conseguenza che se da un lato il soggetto privato ha potuto realizzare i propri interessi, quelli pubblici sono rimasti inevasi.

 

Interpella la Giunta regionale e l’assessore competente

per sapere:

 

  • se ritenga l’attuale intervento, in corso, di tombamento del Rio Corlo coerente con le norme di tutela paesaggistica e con le politiche regionali di contenimento del consumo di suolo.
  • Se ritenga che sia stato violato l’art.34, commi 1, e 4, del d.lgs 267/2000 per la mancata partecipazione all’accordo di programma della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio la cui azione sarebbe stata necessaria, ad integrazione di quella delle altre amministrazioni, “per la completa realizzazione” degli interventi contemplati nello stesso accordo, quando il mancato raggiungimento del consenso unanime di tutte le amministrazioni interessate, in ragione dell’espresso dissenso manifestato dalla Soprintendenza, avrebbe precluso la conclusione del procedimento. Violazione del disposto dell’art.142, commi 1, lettera c) e 2, codice dei beni culturali e del paesaggio, per essere gli interventi oggetto dell’accordo progettati sull’esplicito presupposto della insussistenza della tutela paesaggistica di cui all’indicato disposto.

 

 

Il Consigliere

(Giulia Gibertoni)

 

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