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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 8943

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Oggetto:
Testo presentato:
8943 - Interpellanza circa questioni e problematiche riguardanti l'utilizzo, come combustibile, del cippato presso la centrale elettrica a biomasse di Finale Emilia. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

Interpellanza a risposta orale in Aula

 

 

visti

 

  • il Comunicato stampa della Giunta regionale, del 19 settembre 2019, recante “L'Emilia-Romagna dice sì al Veneto: smaltiti qui alberi abbattuti dal ciclone 'Vaia', combustibile per energia pulita” in cui si rende noto, tra l’altro che: “La richiesta di Zaia è stata accolta dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sentiti i Comuni che hanno condiviso la scelta solidale. E’ previsto il via libera perché le due centrali termoelettriche a biomasse di Russi (Ra) e Finale Emilia (Mo) utilizzino come combustibile il cippato di legno proveniente dalle zone venete colpite. E questo grazie ad una autorizzazione temporanea. Il provvedimento adottato di concerto con Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia) è in deroga alle prescrizioni della Valutazione di impatto ambientale che nel concedere il benestare alla realizzazione dei due impianti aveva imposto l’utilizzo esclusivo di materia prima certificata in arrivo da località poste entro il raggio massimo di 70 chilometri di distanza degli impianti. La deroga concessa, rinnovabile in caso di necessità, avrà una durata di tre anni nel caso dell’impianto di Russi, la centrale più importante in termini di potenza generata. Un impianto che per la produzione di energia elettrica potrà utilizzare il materiale legnoso proveniente dal Veneto fino al 40% del totale annuo, per un quantitativo complessivo nel triennio di circa 350 mila tonnellate. Un volume di oltre tre volte superiore rispetto alle quantità destinate all’impianto nel modenese, di proprietà del Fondo F21 SGR, che è già in funzione.”
  • la delibera di Giunta regionale n. 1460 del 9 settembre 2019, recante “Deroga temporanea dei 70 km per approvvigionamento biomasse da Veneto post urgano Vaia di ottobre 2018 nella centrale termoelettrica alimentata a biomasse di Powercrop Russi srl nel comune di Russi (RA) riportata nella prescrizione n. 99 della DGR 395/2011” con cui la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha scelto di concedere a PowerCrop Russi srl la deroga temporanea dell’approvvigionamento delle biomasse nel raggio di 70 km, contenuta nella prescrizione n. 99 della DGR 395/2011, relativa alla centrale termoelettrica realizzata nel Comune di Russi (RA) al solo materiale legnoso derivante dai boschi della Regione Veneto e, in generale, delle Regioni del Nord-Est, interessati dagli eventi calamitosi di ottobre-novembre 2018;
  • la delibera di Giunta regionale n. 1391, del 5 agosto 2019, recante “Dichiarazione di emergenza climatica e ambientale quale assunzione di consapevolezza e responsabilità politica, per il coordinamento e rafforzamento delle politiche, azioni e iniziative volte al contrasto del cambiamento climatico” con cui la Giunta regionale ha deciso di “dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale intesa non come attribuzione di poteri giuridici eccezionali, ma come assunzione di piena consapevolezza e responsabilità politica, coordinando e rafforzando ulteriormente le politiche, azioni e iniziative volte al contrasto del cambiamento climatico, da considerare una priorità trasversale ai propri piani e programmi, alle politiche economiche e agli accordi da perseguire con l’obiettivo di anticipare l’azzeramento delle emissioni climateranti rispetto alle attuali previsioni”;

 

premesso che

 

  • la stessa deroga per l’utilizzo di cippato proveniente da fuori regione concessa per l’impianto di Russi riguarderebbe anche l’impianto Enel Green Power di Finale Emilia (recentemente ceduto al fondo F2i SGR) anche se, appunto, per un volume inferiore rispetto all’impianto di Russi;
  • la centrale a biomasse di Finale Emilia era nata nell’area dell'ex zuccherificio di Finale Emilia come un progetto che vedeva la riconversione all’uso energetico di circa 5.000 ettari di terreno, in precedenza adibiti alla coltivazione di barbabietola, con un socio iniziale di questa iniziativa che era COPROB, che avrebbe dovuto garantire l'approvvigionamento di biomassa, in loco, infatti l’impianto avrebbe dovuto bruciare prevalentemente sorgo, una coltura dedicata introdotta espressamente da COPROB sul territorio, e in percentuale minore pioppo, residui agricoli e forestali;
  • questo progetto nasceva dodici anni fa, il 7 novembre 2007 quando era stato stipulato un accordo tra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Comune di Finale Emilia, Italia Zuccheri S.p.A., le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Professionali Agricole, per definire le linee guida del processo di riconversione produttiva dello zuccherificio di Finale Emilia;

 

la centrale di Finale Emilia era stata autorizzata con determinazione n. 67 del 14 maggio 2010, del Dirigente del Servizio “Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati”, della Provincia di Modena, visti i pareri favorevoli espressi dalla Conferenza di Servizi e dal Consiglio comunale di Finale Emilia, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, e in conformità con le soluzioni tecniche descritte nel progetto e a condizione che fossero rispettate le prescrizioni allora individuate, tra cui non ultima l’approvvigionamento in loco della materia prima (filiera corta), infatti nell’Allegato “A” a detta determinazione, a pag. 18, punto 2.1 “Accordo di riconversione” era stabilito:

 

In data 07/11/2007, è stato sottoscritto il documento denominato “Accordo di riconversione produttiva” fra i rappresentanti legittimati di:

Regione Emilia-Romagna;

Provincia di Modena;

Comune di Finale Emilia;

Organizzazioni professionali agricole (CIA, Confagricoltura e Copagri);

Organizzazioni sindacali (FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL e RSU dello stabilimento);

Italia Zuccheri Spa.

 

L’accordo è stato stipulato sulla base delle direttive previste dall’allegato 1 del “Piano per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo saccarifera” approvato dal Comitato Interministeriale del 31/01/2007, insediato ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) della L. 81/2006.

Il suddetto accordo prevede in particolare quanto segue:

Il progetto prevede la riconversione dello zuccherificio di Finale Emilia in impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse coltivate, avviando contestualmente, […] specifica sperimentazione su circa 90 ha […];

Il progetto farà perno su colture annuali appositamente individuate (herbal crops) coltivate in un raggio massimo di 50 km dallo zuccherificio di Finale Emilia;

Entro il 31/10/2008, Italia Zuccheri, OO.PP.AA. provinciali giungeranno, qualora la sperimentazione dia esito positivo, alla definizione di specifico accordo di filiera quale condizione inderogabile per la sostenibilità del progetto.

 

Quest’ultima indicazione dovrà essere riportata sotto forma di prescrizione nell’atto autorizzativo nella seguente forma:

l’avvio dei lavori potrà avvenire solamente a seguito della presentazione alla Provincia di Modena ed al Comune di Finale Emilia dell’Accordo di Filiera stipulato tra Italia Zuccheri e le Organizzazioni Professionali Agricole provinciali.”

 

  • nello stesso atto di deroga, sopra citato, si parla già di un ulteriore periodo di ulteriori tre anni di deroga, nonché di un estensione dell’areale di provenienza all’intero Nord-Est, ma soprattutto che “il superamento dei 70 km di raggio prescritti al punto n. 99 della delibera non comporterebbe alcun aggravio di traffico per la regione Emilia-Romagna dato che gli stessi 70 km già oltrepassano, verso nord-est, i confini regionali” come se l’aria inquinata dai tir che trasporteranno il cippato, anche da centinaia di chilometri di distanza, arrivata al confine regionale si fermasse e non contribuisse, comunque, all’inquinamento generale della nostra pianura (già tra le più inquinate al mondo) e quindi al riscaldamento globale;

 

considerato che

 

  • gli impianti come quello di Finale Emilia dal punto di vista finanziario si avvantaggiain maniera sostanziale sull’esistenza di forme di incentivazione pubblica, del tutto ingiustificate, se inquadrate in un contesto più generale del reale contributo complessivo all’inquinamento dell’aria, infatti, a parità di calore prodotto il cippato di legno inquina 400 volte più dei gas naturali, ciò perché come scrive Arpae, in un comunicato del 18 gennaio 2018: “La combustione della biomassa legnosa può quindi avere, come dimostrato dallo studio Supersito e da altre numerose ricerche internazionali, un impatto ambientale non trascurabile.  … Attraverso le analisi del profilo chimico del PM2.5 misurato nelle stazioni sopra citate - ioni, specie del carbonio e metalli - il progetto Supersito è stato in grado di mettere in evidenza come la sorgente legata alla biomassa legnosa rappresenti, anche per la nostra regione, una fonte importante di particolato fine. Dai dati ottenuti la biomassa legnosa risulta essere la principale sorgente di PM2.5 in tutti i siti durante la stagione fredda, ed è presente anche durante il periodo estivo, pur mostrando ovviamente contributi inferiori.” e tutto ciò con evidenti riflessi sulla insalubrità dell’aria e dunque sulla salute dei residenti, tra l’altro, in un’area come quella della Bassa Modenese già con una pessima qualità dell’aria.

 

Interpella la Giunta regionale e l’assessore competente

per sapere:

 

  1. in quale data esatta si inizierà a bruciare cippato proveniente da extra regione nella Centrale di Finale Emilia ed in quali quantità annue e con quali controlli, quali saranno le eventuali ripercussioni economiche sugli agricoltori locali fornitori di materia prima per la centrale e quali le ripercussioni sulla qualità dell’aria sia per la modifica del tipo di biomassa sia per il maggior numero di camion al giorno e con percorsi molto più lunghi per il trasporto della materia prima, se non fosse possibile di smaltire in loco (a partire dalla regione Veneto) la biomassa che verrà bruciata a Finale Emilia e se non ritenga utile ed opportuno escludere fin da adesso la possibilità di ulteriori deroghe triennali imponendo, comunque, un tetto alla massima distanza percorsa dalla biomassa oggetto della combustione, se abbia senso, in una fase di conversione dell’economia verso l’utilizzo di fonti di energia non climalteranti, anche considerando la necessaria fase di transizione e considerato che è incontrovertibile come: “La combustione di biomassa legnosa presenta quantitativi medi di emissione di inquinanti per unità di energia termica sviluppata superiore rispetto a quella del gas naturale”, facilitare ed incentivare economicamente impianti che sono oggi nella parte iniziale del loro ciclo di esercizio e che bruciano biomasse legnose e, per di più, biomasse cresciute a centinaia di chilometri dal luogo di combustione, infine, se ritenga oggi ambientalmente sostenibile bruciare una biomassa che abbia compiuto un viaggio di 2-300 chilometri e come intenda conciliare tale azione, anche eventualmente con opere compensative, con gli obiettivi di cui alla delibera regionale n. 1391, del 5 agosto 2019, in materia di cambiamenti climatici e necessità di intervenire rapidamente e con azioni efficaci per modificare le attuali emissioni climalteranti, ultimo, ma non meno importante, cosa valga scrivere in un accordo “condizione inderogabile” come si è fatto il 7 novembre 2007, in un Accordo sottoscritto tra gli altri anche da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena e Comune di Finale Emilia, quando, poi, pochi anni dopo lo si deroga tranquillamente e con un semplice tratto di penna.

 

 

Il Consigliere

(Giulia Gibertoni)

 

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