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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 32

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Oggetto:
Testo presentato:
32 - Interpellanza relativa alle emissioni odorigene e al loro impatto sul territorio A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

INTERPELLANZA

 

premesso che

 

  • l'inquinamento odorigeno, rappresentato dall'immissione in aria di sostanze aventi odori sgradevoli, è una problematica che può causare malesseri e incide sulla qualità della vita, costituisce uno dei più sentiti e rilevanti aspetti di impatto ambientale di molte attività produttive e impianti industriali anche nella nostra Regione;
  • le emissioni odorigene in atmosfera derivanti dalle attività produttive stanno diventando un problema sempre più attuale anche in relazione all’aumentata sensibilità della popolazione nei confronti degli odori e alla progressiva estensione delle aree urbanizzate, che in molti casi hanno portato le zone residenziali a ridosso delle aree industriali generando situazioni conflittuali sul territorio. Sempre più frequentemente i cittadini presentano esposti o segnalazioni con cui lamentano situazioni di disagio;

 

considerato che

 

  • nell’ordinamento italiano non esiste una specifica disciplina per le emissioni odorigene che fornisca valori limite di riferimento, né metodi o parametri idonei a quantificare il disturbo; pertanto gli operatori degli enti di controllo gestiscono tale problematica in assenza di strumenti idonei ad oggettivare per quanto possibile il disagio e a definire un intervallo di tollerabilità entro il quale ricondurre le emissioni di odore e a verificare l’efficacia delle azioni di mitigazione;
  • l’articolo 844 (Immissioni) del codice civile utilizza come soglia di riferimento la “normale tollerabilità”, precisando che l'autorità giudiziaria, nel valutare se l’immissione odorosa superi tale soglia, contemperi le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, anche tenendo conto della priorità di uso;
  • l’articolo 674 (Getto di cose pericolose) del codice penale punisce il responsabile di emissioni di gas, di vapori o di fumo che cagionino molestie alle persone; disposizione applicata anche alle molestie olfattive provenienti da stabilimenti muniti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori;
  • l’articolo 177 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) prevede riferimenti qualitativi in merito alla gestione degli odori nella gestione dei rifiuti;
  • l’articolo 237-septies del D.Lgs. 152/2006 prevede riferimenti qualitativi in merito alla gestione degli odori nella consegna e ricezione dei rifiuti;
  • l’articolo 237-octies del D.Lgs. 152/2006 prevede riferimenti qualitativi in merito alla gestione degli odori nella gestione degli impianti di incenerimento rifiuti;
  • all’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006, introdotto con il recente D.Lgs.n.183/2017, viene normato il potere delle regioni di legiferare in materia di emissioni odorigene per quanto concerne gli impianti autorizzati ex parte V del D.Lgs.n.152/06;
  • l’impatto odorigeno viene generalmente misurato come concentrazione di odore espressa in unità odorimetriche o olfattometriche al metro cubo (ouE/m3) a 20 °C, che rappresentano il numero di diluizioni necessarie affinché l’odore sia percepibile dal 50% della popolazione in base alla norma UNI EN 13725:2004 “Qualità dell’aria - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica”. Per quanto concerne il monitoraggio al recettore viene fatto riferimento alla EN 16841. Valori di 1 OU/m3 sono quantità tali da poter essere percepita dal 50% della popolazione, mentre 3 OU/m3 sono percepite da quasi il 90% della popolazione;

 

rilevato che

 

  • nel 2018, con Legge Regionale n.32, la Regione Puglia ha introdotto concentrazioni limite per sostanza all’emissione, introducendo la valutazione degli impatti odorigeni all’interno dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale di propria competenza;
  • Arpae ha Pubblicato gli indirizzi operativi sulle problematiche di odore associate ad attività produttive e impianti industriali, tuttavia questi rappresentano un'indicazione non vincolante per i soggetti istituzionali esterni ad Arpae;

 

Interpella la Giunta regionale per sapere

 

  • se non ritenga opportuno adottare una disciplina specifica in materia di emissioni odorigene, predisponendo metodologie e limiti uniformi sul territorio regionale da applicare agli impianti soggetti alle autorizzazioni ambientali, o comunque da cui derivino o possano derivare emissioni odorigene.

 

 

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