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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 524

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Oggetto:
Testo presentato:
524 - Interpellanza per sapere se la Giunta intenda rivedere i propri convincimenti espressi nella delibera del 4 maggio 2020, n. 429 recante “Calendario venatorio regionale. Stagione 2020-2021” tenuto conto del possibile danno erariale, per la mancata esclusione di alcune specie. A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE IN AULA

 

 

Visti

 

  • la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (c.d. migrazione prenuziale), in particolare prevede, al comma 1 dello stesso articolo: “In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione” e al comma 4 dello stesso articolo: “Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.” E infine l’Allegato II, Parte B al cui interno si trovano la specie Vanellus vanellus (Pavoncella) e la specie Aythya ferina (Moriglione);
  • la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, in particolare laddove cita la specie Vanellus vanellus (Pavoncella) e la specie Aythya ferina (Moriglione) tra le Specie cacciabili (di cui all’Allegato II della direttiva Uccelli) aventi uno stato di conservazione insoddisfacente con la specifica SPEC 3 - specie con stato di conservazione insoddisfacente e popolazione non concentrata in Europa (meno del 50% della popolazione complessiva a livello mondiale nidifica o sverna in Europa);
  • la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare, l’art. 18, commi 1, 1 bis e 2, che prevedono, rispettivamente, l’elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo ed, in particolare, nell’elenco di cui al comma 1, lettera b) “specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio” si ricomprendono anche la specie Vanellus vanellus (Pavoncella) e la specie Aythya ferina (Moriglione), il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA) e tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio;
  • la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e s.m.i., in particolare, l’art. 48, co. 1 che prevede: “Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio viene svolto nei limiti e nei modi previsti dalla legge statale e dalla presente legge dai cacciatori residenti in possesso del tesserino di cui all'art. 49 e dai non residenti ammessi negli ATC o autorizzati nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, in possesso dei tesserini rilasciati dalle rispettive Regioni o Province autonome”, l’art. 50, co. 1 che prevede: “La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno” e l’art. 51, recante “Provvedimenti limitativi” che prevede: “La Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio ... o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.”;

 

premesso che

 

  • dal “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023. (Proposta della Giunta regionale in data 23 luglio 2018, n. 1200)” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 in cui, dalle pagg. 778 e 779, risulta che nel quadriennio delle quattro stagioni venatorie 2011-12, 2012-13, 2013-14 e 2014-15 sono stati abbattuti 17.526 esemplari e 3.869 esemplari, rispettivamente, della specie Vanellus vanellus (Pavoncella) e della specie Aythya ferina (Moriglione), inoltre, a pag. 856, nel punto 4.33, recante “Considerazioni conclusive”, si fa presente che “Le specie trattate nel presente capitolo, non presentano particolari problematiche di conservazione con l’eccezione di: allodola; codone; marzaiola; mestolone; moretta; moriglione; pavoncella; quaglia; tortora selvatica. Le specie elencate, in ragione dello stato di conservazione sfavorevole che le caratterizza, necessitano di approfondimenti e pianificazione di misure di conservazione e azioni gestionali”;
  • la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha predisposto uno schema di delibera di Giunta regionale recante “Calendario venatorio regionale. Stagione 2020-2021” - Proposta GPG/2020/374 dell’8 aprile 2020 sottoposta al parere della competente commissione assembleare, “Politiche economiche” nella seduta del 27 aprile 2020 ed approvato, in via definitiva, senza modifiche nella seduta n. 17 di Giunta regionale del 4 maggio 2020 con il numero d’ordine 429 (Allegato n. 1) in cui, in merito alle due specie Vanellus vanellus (Pavoncella) e Aythya ferina (Moriglione), la Giunta regionale ha deciso di non sospenderle, cautelativamente, dall’attività venatoria, bensì, di limitarne il prelievo venatorio nella seguente maniera: “fissare inoltre per Pavoncella un carniere giornaliero di 10 capi e un carniere stagionale di 25 capi, come previsto nella scorsa stagione venatoria, in considerazione dell’attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009) o di incremento moderato delle presenze ai conteggi invernali significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 del 3,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014) e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015), nonchè di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore del 30% di quella italiana ("Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010) e dove si registra un aumento della popolazione e delle aree di nidificazione dagli anni 90” e “fissare altresì per Moriglione, un carniere giornaliero complessivo prudenziale di 10 capi e un carniere complessivo di 30 capi, come previsto nella scorsa stagione venatoria, infatti dalla scheda specifica della Lista Rossa IUNC si evince che la pressione venatoria non risulta essere un fattore di maggiore criticità per tale specie. Rilevante risulta invece la riduzione del numero e della superficie delle zone umide create attraverso l’applicazione di misure agroambientali in cui nidifica circa il 20% della popolazione regionale. Inoltre nel vigente Piano faunistico-venatorio regionale, Parte 2, punto 5.7, si evidenzia che i censimenti effettuati nelle più importanti zone di nidificazione e svernamento della specie sembrano indicare una certa stabilità dei contingenti sul lungo periodo e che il numero medio di capi abbattuti per stagione venatoria è pari allo 0,12% della popolazione dell’area biogeografica costituita da Europa Centrale e Nord-Orientale/Mar Nero e Mediterraneo, che comprende anche l’Italia, definita da Wetlands International”;

 

considerato che

 

  • come fatto presente, anche dalla sottoscritta consigliera regionale nella suddetta seduta della commissione assembleare, “Politiche economiche” del 27 aprile 2020, e poi ulteriormente ribadito nella risoluzione oggetto assembleare n. 438 del 28 aprile 2020, è necessario escludere le specie Moriglione (Aythya ferina) e Pavoncella (Vanellus vanellus) dal calendario venatorio regionale in quanto specie inserite nell’allegato A dell’accordo AEWA, a causa del preoccupante stato di conservazione in cui tali specie versano, infatti, già in data 19 giugno 2019 la Commissione europea (Ref. Ares (2019) 3896523 con decisione 14175/18, ha ricordato agli Stati membri, in conformità ai principi dell’Art.7 (1 e 4) della Direttiva Uccelli, che la caccia su una specie in declino “non può per definizione essere sostenibile a meno che non faccia parte di un piano di gestione correttamente funzionante che comporti anche la conservazione dell'habitat e altre misure capaci di rallentare e infine invertire il declino e, continua la Commissione europea, poiché non esiste alcun piano di gestione valido per le specie menzionate, tra cui Moriglione e Pavoncella, la caccia su queste specie non può essere considerata compatibile con la Direttiva Uccelli e in particolare con le previsioni dell’articolo 7;
  • Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato, in data 9 luglio 2019, una comunicazione urgente agli Uffici Caccia di tutte le Regioni italiane a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare di detto Ministero e con tale comunicazione, il Ministero ha informato della rilevante novità, in particolare per quanto riguarda le specie Moriglione e Pavoncella, inseriti rispettivamente nelle categorie 4 e 1b dell’allegato A dell’Accordo AEWA, per le quali “viene richiesto all’Italia di sospendere il prelievo venatorio”, il Ministero ha infatti sottolineato che “l’assenza di specifici piani d’azione per le specie summenzionate fa sì che il prelievo venatorio non possa considerarsi sostenibile ai sensi dell’art. 7 della Direttiva Uccelli e delle collegate linee guida sulla caccia” e così si concludeva: “Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, si invitano le Regioni a escludere il moriglione e la pavoncella dai rispettivi calendari venatori regionali e di comunicare le proprie determinazioni entro il 25 luglio, considerato il riscontro che questa Direzione dovrà fornire alla Commissione Europea” (comunicazione consultabile alla pagina internet: https://www.minambiente.it/comunicati/caccia-commissione-europea-italia-divieto-moriglione-e-pavoncella);
  • l’autorizzazione all’apprensione di fauna selvatica, in violazione delle disposizioni poste a sua tutela, può comportare un danno erariale del quale possono essere riconosciuti responsabili sia gli estensori degli atti autorizzatori, sia l’organo politico, come accaduto nel giudizio avanti la Corte dei Conti, che ha visto la condanna degli ex Presidente e dirigente dell’ufficio caccia della Provincia Autonoma di Bolzano con sentenza n. 42/2016 e n. 248/2018, perché la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, cioè di ciascun cittadino, che sia egli cacciatore o meno, come stabilito dall’art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e la Corte dei Conti ha interpretato la disposizione nel senso che ciascun singolo animale appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato e pertanto, oltre ad avere un valore in quanto parte di un ecosistema, ha un preciso e determinabile valore economico come singolo esemplare, da ciò ne deriva che l’abbattimento di ogni singolo animale, in violazione di divieto, è foriero di danno erariale di misura pari al valore dell’animale;
  • anche recentemente, il 4 febbraio 2020, nella risposta all’interrogazione E-003647/2019 avente ad oggetto “Mancata protezione delle specie Pavoncella e Moriglione, da parte delle regioni italiane” la Commissione europea (risposta di Virginijus Sinkevičius a nome della Commissione europea) ha ribadito che, “secondo la guida alla disciplina della caccia da essa elaborata, nel caso di una specie in declino la caccia non può considerarsi sostenibile a meno che non faccia parte di un piano di gestione ben concepito che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino” e, inoltre: “La mancata adozione di tali misure potrebbe portare a una situazione di non conformità alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva Uccelli. La Commissione riesaminerà la situazione per quanto riguarda le decisioni sulla caccia nell'UE alla luce dei risultati delle relazioni e delle valutazioni attualmente in corso ai sensi dell'articolo 12 della direttiva Uccelli, che saranno disponibili alla fine del 2020 e sulla cui base adotterà le opportune misure per garantire il rispetto della direttiva”;
  • il TAR Toscana con l’Ordinanza n. 00158, del 5 novembre 2019, (Allegato n. 2) accogliendo in parte l’istanza cautelare ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato con il ricorso principale nelle parti in cui il Calendario Venatorio Regionale 2019-2020 della Regione Toscana consentiva la caccia alla Pavoncella e al Moriglione

 

Interpella la Giunta regionale per sapere

 

  • se intenda, per quanto sopra riportato nelle premesse e nelle considerazioni espresse, rivedere i propri convincimenti espressi nella delibera del 4 maggio 2020, n. 429 recante “Calendario venatorio regionale. Stagione 2020-2021” tenuto conto che questi possono condurre ad un danno per il pubblico erario.

 

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