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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 48

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AL "FORUM EUROPEO PER LA SICUREZZA URBANA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 9 dicembre 1996

INDICE

Art. 1 - Adesione al Forum Europeo per la sicurezza urbana
Art. 2 - Esercizio dei diritti
Art. 3 - Rappresentanza della Regione
Art. 4 - Quota associativa annuale
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Norma finale Perfezionamento della partecipazione all'Associazione
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Adesione al Forum Europeo per la sicurezza urbana
1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire al Forum europeo per la sicurezza urbana, associazione internazionale, con sede in Parigi, costituita fra Comuni, Province e Regioni d'Europa.
2. L'Associazione persegue il fine di riunire le collettività locali d'Europa che mettono in atto, ciascuna nel proprio ambito di competenza, azioni e programmi di prevenzione della delinquenza e dell'insicurezza nelle città.
Art. 2
Esercizio dei diritti
1. I diritti conseguenti all'adesione all'Associazione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modifiche del vigente statuto dell'Associazione.
Art. 3
Rappresentanza della Regione
1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione nell'Assemblea generale del Forum e può delegare un suo rappresentante a partecipare a singole sessioni dell'Assemblea.
Art. 4
Quota associativa annuale
1. La Regione aderisce con una quota annuale il cui importo viene determinato ai sensi dell'art. VI dello statuto dell'Associazione, e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 02650 "Spese per l'adesione ad Enti, Organizzazioni ed Associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione e per contributo ad Associazioni che si prefiggono lo scopo dello sviluppo dei poteri locali" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e successivi.
Art. 6
Norma finale Perfezionamento della partecipazione all'Associazione
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione al Forum.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 5 dicembre 1996 ANTONIO AL FORGIA

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