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LEGGE REGIONALE 22 aprile 2024 , n. 1

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MICROBIRRIFICI EMILIANO-ROMAGNOLI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 122 del 22 aprile 2024

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Filiera brassicola regionale
Art. 4 - Istituzione dell’elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli
Art. 5 Logo dei microbirrifici dell’Emilia-Romagna
Art. 6 - Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime destinate alla produzione brassicola
Art. 7 - Valorizzazione dei microbirrifici e della birra artigianale regionale
Art. 8 - Vendita e somministrazione da parte dei microbirrifici
Art. 9 - Qualificazione e formazione professionale degli operatori
Art. 10 - Portale tematico
Art. 11 - Clausola valutativa
Art. 12 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato
Art. 13 - Norma finanziaria
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale, nell’ambito delle politiche a sostegno della qualità del patrimonio agroalimentare:
a) valorizza la produzione brassicola regionale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione;
b) promuove lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraria, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera regionale;
c) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore;
d) promuove il turismo brassicolo locale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:
a) istituisce l’elenco dei microbirrifici aventi stabilimento di produzione nella Regione Emilia-Romagna;
b) promuove la formazione professionale degli operatori del settore;
c) incentiva l’introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni;
d) favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
e) promuove lo sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione tra imprese di produzione di birra artigianale e imprenditori agricoli e della filiera;
f) favorisce la corretta informazione al consumatore;
g) favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell’orzo, del luppolo, del malto e dei loro derivati.
Art. 2
Definizioni
1. Per birra artigianale, ai sensi dell' articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 Sito esterno (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), si intende la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione.
2. Ai soli fini della presente legge, si intende:
a) per microbirrificio: fabbrica di birra che produce non più di 10.000 ettolitri di birra e che ha le caratteristiche identificative di cui all’ articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354 del 1962 Sito esterno, avente sede di produzione in Emilia-Romagna;
b) per microbirrificio agricolo: il microbirrificio di cui alla lettera a), facente parte di un’impresa agricola ai sensi dell’ articolo 2135 del codice civile Sito esterno;
c) per filiera brassicola regionale: l’insieme delle attività che concorrono alla realizzazione di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base, riferite nella specie al prodotto “birra artigianale” , come normativamente definita della legge n. 1354 del 1962 Sito esterno, che si svolgono nell’ambito geografico dell’Emilia-Romagna;
d) per progetto di filiera brassicola: lo strumento attraverso il quale è attuata l’integrazione tra i vari soggetti operanti nell’ambito della filiera brassicola regionale finalizzato alla produzione di birra artigianale;
e) per accordo di filiera brassicola: l’accordo sottoscritto dalla pluralità dei soggetti che compongono la filiera che sancisce la loro adesione al progetto di filiera brassicola.
Art. 3
Filiera brassicola regionale
1. Il progetto di filiera si configura come lo strumento attraverso il quale attuare l’integrazione tra i diversi soggetti operanti nell’ambito della filiera produttiva brassicola e presuppone la sottoscrizione di un apposito accordo cui partecipa la pluralità dei soggetti componenti la filiera stessa.
2. Le attività oggetto del progetto di filiera si devono svolgere nell’ambito geografico del territorio regionale, ad eccezione di processi quali la maltazione e la produzione di coadiuvanti, additivi e lieviti.
3. I contenuti minimi e obbligatori dell’accordo di cui al comma 1 sono definiti con atto della Giunta regionale.
4. L’accordo di filiera brassicola può altresì disciplinare ulteriori elementi oltre a quelli obbligatori, quali, in particolare, l’eventuale commercializzazione e distribuzione del prodotto finito.
Art. 4
Istituzione dell’elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli
1. La Giunta regionale istituisce l’elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli, definisce le modalità per l’iscrizione degli operatori, ne disciplina le modalità di tenuta e aggiornamento e le eventuali ipotesi di decadenza.
Art. 5
Logo dei microbirrifici dell’Emilia-Romagna
1. Il logo “Birra prodotta da microbirrificio dell’Emilia-Romagna” è riconosciuto ai microbirrifici che rispettano i requisiti di cui all’articolo 2 e che risultano iscritti all’elenco di cui all’articolo 4.
2. La Giunta regionale definisce la forma grafica del logo di cui al comma 1.
3. Chiunque utilizzi impropriamente il logo identificativo senza essere iscritto all'elenco di cui all’articolo 4 o non rispetti i limiti di cui all’articolo 4 definiti dalla Giunta regionale, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
4. L’ente competente all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 è il Comune.
5. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 3 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
Art. 6
Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime destinate alla produzione brassicola
1. La Regione promuove lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento in particolare alla filiera dell'orzo e del luppolo e alla qualità delle acque utilizzate.
Art. 7
Valorizzazione dei microbirrifici e della birra artigianale regionale
1. La Regione valorizza i microbirrifici e la birra artigianale regionali promuovendone lo sviluppo sostenibile e il consumo responsabile e informato, nonché l’aggiornamento professionale e la qualificazione degli operatori del settore.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale con proprio atto, sentita la Commissione assembleare competente:
a) definisce i requisiti e le modalità di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 4 e ne disciplina la tenuta e l’aggiornamento;
b) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti;
c) definisce le tipologie di spese ammissibili per i diversi interventi, le modalità di erogazione, le eventuali premialità, i termini di esecuzione, l’attività istruttoria, le procedure di controllo, i presupposti per la revoca dei benefici concessi;
d) promuove il turismo brassicolo, anche attraverso:
1) la promozione della valorizzazione di ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza, nell’ambito del patrimonio edilizio esistente;
2) la diffusione delle attività formative e informative rivolte alle produzioni brassicole del territorio e relative alla conoscenza della birra da parte del consumatore;
3) la valorizzazione territoriale e gastronomica, in particolare delle lavorazioni di filiera.
3. La Giunta regionale, con l’atto di cui al comma 2, può riconoscere forme di priorità ai microbirrifici, ai soggetti aderenti a un progetto di filiera e a quelli aventi sede in aree montane o nelle aree interne, nonché per l’ammodernamento dei processi produttivi.
4. Nel contesto delle iniziative di cui al comma 1, possono essere inserite azioni sul "Bere responsabile" per sensibilizzare il consumatore sui rischi per la salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida, nonché azioni per consentire il consumo della birra artigianale anche ai soggetti affetti da allergie e intolleranze alimentari.
Art. 8
Vendita e somministrazione da parte dei microbirrifici
1. In attuazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), i microbirrifici hanno facoltà di svolgere attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione, anche per il consumo immediato sul posto, purché questi avvengano nei locali di produzione, o ad essi contigui, e tale vendita sia strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa, ferma restando l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, i microbirrifici imprese artigiane non sono tenuti alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’ articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, non trova applicazione quanto previsto dall’ articolo 28, comma 7, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
3. Per i microbirrifici agricoli l’attività di vendita e consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell’ articolo 2135, comma terzo, del codice civile Sito esterno.
4. Per la vendita diretta e il consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione da parte di microbirrifici agricoli in occasione di sagre, fiere locali o eventi assimilabili, non è richiesta alcuna comunicazione preventiva o altra analoga autorizzazione, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
Art. 9
Qualificazione e formazione professionale degli operatori
1. La Regione favorisce l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività brassicole, agricole e artigianali, anche attraverso adeguate iniziative di formazione, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e di cui alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).
Art. 10
Portale tematico
1. Al fine di valorizzare il prodotto "birra agricola e artigianale dell’Emilia-Romagna" è istituito il portale tematico regionale sulla birra agricola e artigianale, luogo deputato alla diffusione e alla promozione delle attività, allo scambio di informazioni e alla conoscibilità dei birrifici agricoli e artigianali regionali.
2. I dati relativi ai birrifici agricoli e ai microbirrifici artigianali che intendono avvalersi del portale sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il portale contiene:
a) i riferimenti normativi europei, nazionali e regionali di settore;
b) una mappa interattiva dei birrifici agricoli e artigianali emiliano-romagnoli;
c) le informazioni principali sui birrifici aderenti e i collegamenti ai loro siti internet;
d) le comunicazioni sulle iniziative di promozione e sugli eventi.
Art. 11
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti e gli impatti prodotti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione e sui risultati raggiunti dalla presente legge, con particolare riferimento:
a) alle informazioni inerenti ai progetti di filiera presentati;
b) alle iniziative di promozione attivate dalla Regione e agli eventi in tal senso realizzati;
c) all'entità e alla destinazione delle agevolazioni e dei contributi concessi dalla Regione.
Art. 12
Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato
1. La Giunta regionale dà attuazione agli interventi di cui all’articolo 7 nel rispetto dei limiti stabiliti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di 50.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata per 50.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024 mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale 21 marzo 1995, n. 16 (Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali) nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, per 50.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023, a valere sulla legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 (Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali), nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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