Oggetto n. 1492
Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante
'Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche
alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7'
Testo:
Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto 1492 N. 2/2011
:
Assemblea Legislativa
II Commissione Permanente
Politiche Economiche
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante
'Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche
alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7'
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 84
del 16/06/2011
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
07/07/2011
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16
recante 'Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali.
Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio
1992, n. 7'
Articolo 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996
1. L'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996 è sostituito
dal seguente:
Art.2
Compiti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali
1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono le seguenti
attività:
a) divulgazione delle norme tecniche per la difesa dalle malattie
delle piante, organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa
adottate dai consorziati, comprese le iniziative intese a ridurre
l'impatto ambientale ad esse connesso, conformemente alle direttive
del Responsabile della struttura regionale competente in materia
fitosanitaria;
b) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in
sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a
loro spese;
c) sperimentazione di campo e attività dimostrative finalizzate
alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonché divulgazione dei
mezzi e dei metodi di difesa in conformità con i programmi
regionali.
2. I Consorzi Fitosanitari Provinciali collaborano con la struttura
organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria e
possono svolgere specifiche attività nell'ambito del settore
fitosanitario commissionate da enti ed organismi pubblici o
privati. .
Articolo 2
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1996
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è così sostituita: c)
il Sindaco revisore .
2. Al comma 4 dell'articolo 3 le parole Collegio dei revisori sono
sostituite dalle parole Sindaco revisore .
Articolo 3
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996
1. Il comma 1 dell'articolo 4 è così sostituito:
1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali sono amministrati da una
Commissione, che dura in carica cinque anni, così composta:
a) tre rappresentanti dei consorziati designati dalle tre
organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;
b) dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale
competente in materia fitosanitaria;
c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della
Provincia competente in materia di agricoltura. .
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. La Regione e le Province comunicano ai Consorzi Fitosanitari
i nominativi dei dirigenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1
per l'insediamento delle Commissioni e le eventuali sostituzioni. .
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 sono così sostituiti:
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati i
componenti di cui alla lettera a) del comma 1, di cui uno con
funzioni di Presidente e uno di Vicepresidente della Commissione.
3. I Consorzi Fitosanitari si dotano di un regolamento interno, per
disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente. Il
regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale. .
Articolo 4
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996
1. L'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996 è così
sostituito:
Art. 5
Revisore contabile
1. La gestione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è sottoposta
al controllo di un revisore contabile, iscritto nel registro
previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ,
nominato per quattro anni con deliberazione della Giunta
regionale. .
Articolo 5
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 1996
1. La rubrica dell'articolo 6 Direzione tecnica è sostituita dalla
seguente: Direzione tecnico-amministrativa .
2. Il comma 1 dell'articolo 6 è così sostituito:
1. La direzione tecnico-amministrativa dei Consorzi Fitosanitari
Provinciali è affidata a un direttore, assunto a seguito di concorso
pubblico indetto tra laureati in Scienze agrarie, vecchio
ordinamento o in possesso di laurea magistrale, in possesso di
abilitazione professionale e con comprovata esperienza almeno
quinquennale nel settore fitosanitario. .
3. Al comma 1-bis dell'articolo 6 dopo le parole Il direttore la
parola tecnico è soppressa.
4. Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:
2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi
dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione
amministratrice ed esercita gli altri compiti attribuiti dal
Regolamento del Consorzio o affidati dalla Commissione stessa. .
5. All'articolo 6, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
3-bis. Allo scopo di ridurre la spesa riferita al personale, alla
cessazione del rapporto di lavoro del proprio direttore il Consorzio
Fitosanitario Provinciale si avvale, per le funzioni di direzione
tecnico-amministrativa, del direttore del Consorzio avente
competenze omogenee in relazione alle produzioni agricole presenti
sul territorio. Qualora vi sia l'accordo delle Commissioni
amministratrici, tutti i Consorzi interessati possono avvalersi di
un unico direttore. La Giunta regionale disciplina le modalità e le
condizioni dell'avvalimento.
3-ter. Ai fini della razionalizzazione dei servizi e delle attività
svolte dai Consorzi Fitosanitari Provinciali, nonché della riduzione
dei costi, i Consorzi devono concordare l'attivazione di servizi
comuni. .
Articolo 6
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 1996
1. Il comma 3 dell'articolo 7 è così sostituito:
3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi
Fitosanitari Provinciali possono avvalersi della procedura di
riscossione mediante ruolo, come disciplinata dalle norme vigenti, o
di altre modalità definite nel regolamento interno, anche attraverso
una gestione comune a più Consorzi. .
Articolo 7
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1996
1. All'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Il personale, già dipendente di uno dei Consorzi
Fitosanitari Provinciali e attualmente iscritto all'INPDAP, ai fini
del trattamento di fine servizio ha facoltà di richiedere,
anticipatamente alla cessazione dal servizio, la liquidazione della
somma maturata, a titolo di indennità di anzianità, a seguito di
stipulazione di un contratto di assicurazione, con polizza vincolata
a proprio favore, che, a richiesta del lavoratore interessato,
l'ente assicuratore è tenuto a liberare, erogando la prestazione. .
Articolo 8
Norme transitorie
1. La durata del mandato delle Commissioni amministratrici dei
Consorzi Fitosanitari Provinciali, nominate con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 236 del 20 settembre 2005, è
prorogata fino all'insediamento delle nuove Commissioni che dovrà
avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel
Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
2. La durata del mandato dei Collegi dei revisori dei Consorzi
Fitosanitari Provinciali, nominati con deliberazione della Giunta
regionale n. 516 del 14 aprile 2008, è prorogata fino alla nomina
del revisore contabile di cui all'articolo 4 che dovrà avvenire
entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel
Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.