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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 2806
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 2806 N. 3/2012
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari generali ed istituzionali
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Assestamento del
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014 a norma
dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione
pubblicato sui Supplementi Speciali del Bollettino Ufficiale n. 137
e 137.1 del 11/06/2012
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
17/07/2012
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE
2012-2014 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
INDICE
Art. 1 - Stato di previsione delle entrate
Art. 2 - Stato di previsione delle spese
Art. 3 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 22 del
2011
Art. 4 - Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118
del 2011
Art. 5 - Mutui e prestiti. Modifiche all'articolo 16 della legge
regionale n. 22 del 2011
Art. 6 - Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto
del tesoriere
Art. 7 - Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo
definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
Art. 8 - Bilancio pluriennale
Art. 9 - Entrata in vigore
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE
2012-2014 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio
finanziario 2012 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa
Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato
di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 977.631.302,56
quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro
269.446.857,30 quanto alla previsione di cassa.
Art. 2
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario
2012 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato
di previsione delle spese risulta aumentato di Euro 977.631.302,56
quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro
264.647.936,90 quanto alla previsione di cassa.
Art. 3
Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 22 del 2011
1. L'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 22
(Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014) è sostituito dal
seguente:
Art. 12
Variazioni di bilancio
a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera f),
della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f), della legge
regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare con proprio atto, per l'esercizio finanziario 2012, le
variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni degli
stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilità speciali, per le
entrate a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 6.20.14000 -
Partite di giro, per le spese a valere sui capitoli afferenti alla
U.P.B. 3.1.1.7.31500 - Partite di giro, nonché all'istituzione e
alla dotazione di nuovi capitoli nell'ambito delle medesime unità
previsionali di base. .
Art. 4
Attuazione del titolo II
del decreto legislativo n. 118 del 2011
1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare, per l'esercizio 2012, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la
gestione sanitaria necessarie all'integrazione o all'istituzione di
nuove unità previsionali di base per l'iscrizione delle entrate,
nonché delle relative spese. Tali provvedimenti di variazione
dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei
capitoli appartenenti alle unità previsionali di base ovvero
l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di
base.
Art. 5
Mutui e prestiti. Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 22 del 2011
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16,
comma 1, della legge regionale n. 22 del 2011 di approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 2012, è ridotto di Euro
83.000.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2, della legge
regionale n. 22 del 2011 è ridotto di Euro 230.000.000,00.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 3, della legge
regionale n. 22 del 2011 è aumentato di Euro 94.000.000,00.
4. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 22 del 2011
è sostituito dal seguente:
4. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,5
per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di trenta anni. .
5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, della legge 12 novembre
2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).), è allegato
alla presente legge il prospetto recante gli impegni assunti alla
data del 14 novembre 2011 per spese di investimento derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate e finanziate
dall'indebitamento autorizzato entro il limite del 25 per cento.
Art. 6
Ricognizione residui attivi e passivi
- Approvazione conto del tesoriere
1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di
federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133) non si applica l'istituto della perenzione
amministrativa previsto dall'articolo 60 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e
passivi in chiusura dell'esercizio 2011 accertate in sede di
ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della
legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile
del Servizio bilancio e finanze n. 5543 del 26 aprile 2012, e della
giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del
responsabile del Servizio bilancio e finanze n. 5544 del 26 aprile
2012, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma
dell'articolo 63, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001, è
disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione
2012 di cui all'articolo 11, comma 3 - residui attivi e passivi -,
comma 4 - avanzo d'amministrazione applicato al bilancio - e comma 5
- giacenza iniziale di cassa -, della legge regionale n. 40 del
2001.
Art. 7
Applicazione al bilancio di previsione
dell'avanzo definitivo di amministrazione
dell'esercizio precedente
1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione
applicato al bilancio dell'esercizio 2012, l'avanzo definitivo di
amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro
2.891.326.831,62.
Art. 8
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2012-2014 approvato
dall'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2011, sono
apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2
allegate alla presente legge.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione
Emilia-Romagna (BURERT).
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