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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 3870
Licenziato in data: 21/10/2013
"Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara" (delibera di Giunta n. 415 del 15 04 13).

Testo:

Regione Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

"Bilancio Affari generali ed istituzionali"

 

 

 

 

3870 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara" (delibera di Giunta n. 415 del 15 04 13)

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 181 del 18/04/2013

 

 

(Relatore consigliere Roberto Montanari)

 

 

 

Testo n. 15/2013 licenziato nella seduta del 21 ottobre 2013 con il titolo:

 

 

 

Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara

 



 

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE ROBERTO MONTANARI

RELATORE DELLA COMMISSIONE

 

 

 

Il presente progetto di legge, che dispone, ai sensi dell’art. 133, comma 2 della Costituzione, la proposta di fusione dei tre Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, torna ad essere sottoposto all’esame dell’Assemblea legislativa, secondo le procedure dettate dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), dopo l’espletamento del referendum consultivo delle popolazioni interessate.

 

Come noto, il procedimento legislativo di fusione ha preso avvio con una iniziativa legislativa della Giunta regionale a seguito della richiesta avanzata congiuntamente dai tre Comuni, impossibilitati ad esercitare direttamente l’iniziativa legislativa per la fusione poiché non raggiungono complessivamente la soglia dei 50.000 abitanti, richiesta dallo Statuto regionale per l’iniziativa popolare. Ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge regionale n. 24 del 1996, tale istanza, corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali (Migliaro n. 8 del 5 marzo 2013, Migliarino n. 7 del 4 marzo 2013 e Massa Fiscaglia n. 7 del 4 marzo 2013) e del ricordato studio di fattibilità, è pervenuta alla Regione nel marzo 2013.

 

La Giunta regionale, aderendo all’istanza assunta dai Comuni interessati nel rispetto dei quorum deliberativi previsti (tutte le deliberazioni sono state approvate con le maggioranze dei due terzi dei consiglieri assegnati ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 6 comma 4 previste per l’approvazione degli statuti comunali), ha approvato, con deliberazione n. 415 del 15 aprile 2013, il progetto di legge “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara”, previo accertamento della sussistenza di tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione.

 

Il progetto di legge regionale è stato altresì sottoposto alla Commissione I “Bilancio, Affari generali e istituzionali” del Consiglio delle Autonomie Locali in data 11 aprile 2013, che ha espresso parere favorevole all’unanimità.

 

Il progetto di legge regionale è stato quindi pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 181 del 18 aprile 2013. Il Presidente dell’Assemblea legislativa ha provveduto, il 17 aprile 2013, ad inviare la richiesta di parere alla competente Provincia di Ferrara, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 24 del 1996. Tale parere è stato reso con deliberazione n. 29 del 16 maggio 2013 del Consiglio della Provincia di Ferrara, acquisita in data 22 maggio 2013; la Provincia si è espressa in senso positivo. Non si è provveduto invece a inoltrare analoga richiesta alle amministrazioni comunali, in quanto si rientra nell’ipotesi prevista all’art. 10 comma 2 della legge regionale n. 24 del 1996.

 

Il progetto di legge regionale è stato iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa ed assegnato, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della legge regionale n. 24 del 1996 alla competente Commissione Assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali, che, dopo avere svolto l’audizione dei Sindaci e delle associazioni di categoria in data 11 giugno 2013, si è riunita, in sede referente, nella seduta del 25 giugno 2013, al fine di esaminare il progetto di legge, il parere pervenuto e la proposta di deliberazione di indizione del referendum da parte dell’Assemblea legislativa.

 

Avendo ritenuto che la finalità perseguita dai Comuni interessati fosse meritevole di approvazione e coerente con l’esigenza di promuovere un equilibrato sviluppo del territorio e avendo valutata favorevolmente l’ipotesi di fusione prospettata, l’Assemblea legislativa, su proposta della Commissione, ha dato ulteriore corso all’iter legislativo deliberando, prima della definitiva decisione sulla legge di fusione, l’indizione della consultazione della popolazione interessata tramite referendum consultivo ai sensi dell’art. 11 della citata legge regionale n. 24 del 1996.

 

Alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 125 del 2 luglio 2013 (prot. 28580 del 4 luglio 2013), che ha disposto di procedere all’indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei tre Comuni interessati, ha fatto seguito il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 139 del 10 luglio 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna Telematico n. 195 del 12 luglio 2013 (Parte Prima), con il quale è stato indetto, per il giorno 6 ottobre 2013, il referendum regionale consultivo per la fusione e per la denominazione del nuovo Comune.

 

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 202 del 17 ottobre 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 305 del 18 ottobre 2013 (Parte Prima), è stata disposta la pubblicazione dei risultati del referendum, ai sensi dell’art. 12, comma 8, della Legge regionale n. 24 del 1996. I risultati della consultazione referendaria hanno manifestato, da un lato, la volontà delle popolazioni interessate favorevole alla fusione e, dall’altro, la scelta dell’opzione “Fiscaglia” quale denominazione del nuovo Comune. 

 

 

QUESITO N. 1

Comuni

 

Risultato per singolo Comune e risultato complessivo quesito n. 1

Voti attribuiti alla risposta

SI
Numero

Voti attribuiti alla risposta

NO
Numero

Totale dei voti riportati da entrambe le risposte al quesito n. 1

Migliaro

732

117

849

Migliarino

949

222

1.171

Massa Fiscaglia

1.151

194

1.345

Risultato complessivo quesito n. 1

2.832

533

3.365

 

 

QUESITO N. 2

Comuni

Risultato per singolo Comune e risultato complessivo quesito n. 2

Lett. a)
Terre di Fiscaglia

Lett. b)
Riva del Volano

Lett. c)
Riviera del Volano

Lett. d)
Terredimezzo

Lett. e)

Fiscaglia

Totale dei voti riportati dalle cinque  risposte al quesito n. 2

Migliaro

67

302

137

149

126

781

Migliarino

170

297

193

165

253

1.078

Massa Fiscaglia

289

103

104

96

682

1.274

Risultato complessivo quesito n. 2

526

702

434

410

1.061

3.133

 

Considerato che scopo principale della consultazione referendaria è rappresentare al legislatore regionale, prima che decida definitivamente nel merito, qual è la volontà delle popolazioni interessate, la Commissione, visti i risultati della consultazione stessa, ha ritenuto di procedere al puntuale esame dell’articolato, al fine di proporne, all’Assemblea legislativa, la definitiva approvazione.

 

In seno alla Commissione sono stati formulati ed approvati una serie di emendamenti formali volti a recepire, all’interno dell’intero articolato, la scelta a favore del nome “Fiscaglia” quale denominazione del nuovo Comune. 

 

Il progetto di legge si compone di sei articoli: art. 1 “Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione”; art. 2 “Partecipazione e municipi”; art. 3 “Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali”; art. 4 “Contributi regionali”; art. 5 “Norma finanziaria”; art. 6 “Disposizioni transitorie”.

 

L’articolo 1 è composto da quattro commi.

Il comma 1 prevede l’istituzione del nuovo Comune nella Provincia di Ferrara, mediante fusione dei tre Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La scelta della data di decorrenza del 1° gennaio consente di semplificare l’adozione di una serie di atti, soprattutto di natura economico finanziaria, e permette di programmare le prime elezioni del nuovo Comune in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa generale del 2014, riducendo al minimo il lasso di tempo in cui il nuovo Comune dovrà essere retto da un organo straordinario. Il comma 2 dà atto del fatto che la denominazione del nuovo Comune è “Fiscaglia”. Tale denominazione è stata definita a seguito del referendum consultivo svoltosi il 6 ottobre 2013. Il comma 3 precisa che il territorio del Comune di Fiscaglia è costituito dal territorio dei Comuni d’origine come da allegata cartografia. Il nuovo comune avrà un’area di circa 115 Km quadrati ed un perimetro di 57,06 Km. Si posiziona geograficamente all’interno della provincia di appartenenza, Ferrara, e confina con i comuni di Tresigallo a Nord-Ovest, Jolanda di Savoia e Codigoro a Nord, Lagosanto a Est e Ostellato a Sud. Al riguardo, si è provveduto ad inviare al Servizio Statistica e informazione geografica le relative rappresentazioni cartografiche al fine di verificarne la regolarità tecnica. Il Servizio competente ha preso visione della documentazione tecnica riguardante la descrizione fisica e geometrica dei confini generati dalla fusione dei tre Comuni e ha valutato che tale elaborato sia esaurientemente rappresentativo della nuova situazione dei limiti amministrativi derivanti dalla fusione. La descrizione definisce esaurientemente la forma che il nuovo limite amministrativo andrà a contenere e le sue dimensioni geometriche. La rappresentazione cartografica è identificata e correttamente sovrapposta alla rappresentazione raster della CTR regionale 1:25.000 (prot. NP.2013.0007412 del 11/06/2013).

Il comma 4 rinvia all’Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell’art. 4 comma 5 della legge regionale 7 febbraio 2013 n. 1 (per il progetto di fusione della Valsamoggia) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione su cittadini, enti pubblici ed imprese, precisando che lo stesso risulterà composto, oltre che dai funzionari regionali, da funzionari del Comune di Fiscaglia e, sulla base di accordi con i competenti organi, anche da funzionari di altre amministrazioni.

 

L’articolo 2 contiene norme di natura ricognitiva declinate in due commi, nei quali, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ribadisce che lo Statuto del Comune di Fiscaglia può prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto.

Il comma 2 precisa altresì che agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali nei limiti previsti dalla legge statale, competente in materia in via esclusiva.

 

L’articolo 3 contiene una serie di norme volte a regolare la successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali.

Il comma 1 prevede il generale subentro del Comune di Fiscaglia nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti ai Comuni d’origine, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, a cui fanno seguito le norme sul trasferimento al Comune di Fiscaglia dei beni demaniali e patrimoniali (comma 2) e sul trasferimento del personale dei preesistenti Comuni al Comune di Fiscaglia (comma 3).

Il comma 4 dispone la vigenza degli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni con riferimento agli ambiti territoriali d’origine dei Comuni che li hanno approvati, sino a quando non vi provvederà il Comune di Fiscaglia, ai sensi dell’art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1996.

 

L’articolo 4 dispone la concessione dei contributi regionali nel rispetto dei criteri individuati dall’art. 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, precisando, al comma 1, che i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e dal territorio complessivi, dal numero dei Comuni e dal volume complessivo delle spese correnti. Sulla base di tali criteri, come specificati nell’ambito del programma di riordino territoriale ai sensi del citato art. 16, il comma 2 definisce la quantificazione del contributo ordinario della durata complessiva di quindici anni, di ammontare costante nel tempo, e di entità pari a 195.000 euro l’anno. Oltre al contributo ordinario è previsto anche un contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 150.000 euro all’anno, ai sensi dell’art. 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (comma 3). Il comma 4 conferma per il Comune di Fiscaglia, per i dieci anni successivi alla sua costituzione, priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, come già previsto dall’art. 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008 e lo equipara ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale. Tale previsione intende non privare il Comune di Fiscaglia, che nasce da una Unione di Comuni, della possibilità di accedere a contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni; la fusione infatti realizza al massimo grado l’intercomunalità, assai più di quanto non possa conseguirsi attraverso altri modelli associativi. Il comma 5 impegna altresì la Regione, ove compatibile con le norme in vigore, a supportare il Comune di Fiscaglia anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell’ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno previsti dall’intero art. 5.

 

L’articolo 5 rappresenta una norma finanziaria e prevede che, ai sensi dell’art. 37, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, agli oneri derivanti dall’applicazione della legge di fusione si provvede con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità.

 

Infine, l’articolo 6 contiene disposizioni volte a regolare la fase transitoria, dall’istituzione del Comune di Fiscaglia fino alla prima elezione dei relativi organi nella tornata elettorale del 2014. Il comma 1 prevede che i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d’intesa tra loro, formulino proposte e adottino provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Fiscaglia dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa, sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. Il comma 2 istituisce un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del nuovo Comune. Il comma 3 dispone che, per il Comune di Fiscaglia istituito a seguito di fusione, il termine per l’avvio della gestione associata obbligatoria delle funzioni di cui all’art. 7, comma 3, della legge regionale n. 21 del 2012 decorra dal 1° gennaio 2015 (anziché dal 1° gennaio 2014 come previsto dall’art. 7 comma 4), al fine di agevolare l’iniziale processo di riorganizzazione del nuovo ente. La proroga (peraltro già espressamente prevista, a fronte di apposita istanza motivata, dall’art. 30 della legge regionale n. 21 del 2012 per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti o a 3000 se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane) opera, in questo caso, in modo automatico favorendo così i Comuni per i quali il processo di fusione si concluderebbe necessariamente in coincidenza con l’entrata in vigore dell’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, ovvero il 1° gennaio 2014.

 

La Commissione, preso atto dei risultati del referendum consultivo espletato e nell’intento di rispettare la volontà espressa dalla maggioranza dei votanti, ha dato mandato al relatore del progetto di legge regionale di proporre all’Assemblea legislativa di procedere al puntuale esame dell’articolato, ai fini della definitiva approvazione del progetto di legge di fusione.

 

 


Art. 1

Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione

 

1. Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito, nella Provincia di Ferrara, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Fiscaglia.

 

3. Il territorio del Comune di Fiscaglia è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia come risultante dall’allegata cartografia.

 

4. L’Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali anche dai funzionari del Comune di Fiscaglia e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.

 

 

Art. 2

Partecipazione e municipi

 

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Fiscaglia può prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

 

2. Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Fiscaglia può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l’organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

 

 

Art. 3

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

 

1. Il Comune di Fiscaglia subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

 

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Fiscaglia.

 

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia è trasferito al Comune di Fiscaglia ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Fiscaglia.

 

 

Art. 4

Contributi regionali

 

1. Nel rispetto dei criteri individuati dall’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.

 

2. La Regione eroga al Comune di Fiscaglia un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 195.000 euro all’anno.

 

3. Al Comune di Fiscaglia viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 150.000 euro all’anno.

 

4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Fiscaglia:

 

a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;

 

b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

 

5. La Regione, in armonia con l’evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Fiscaglia anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell’ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

 

 

Art. 5

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

 

Art. 6

Disposizioni transitorie

 

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d’intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Fiscaglia dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa, sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

 

2. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l’organo di amministrazione straordinaria del Comune di Fiscaglia che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all’elezione degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell’anno 2014.

 

3. Al fine di agevolare la riorganizzazione iniziale del Comune di Fiscaglia, il termine per l’avvio della gestione associata delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 3, primo periodo, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) decorre dal 1° gennaio 2015.

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