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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 748
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013 (delibera di Giunta n. 1704 del 15 11 10)

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 748 N. 6/2010
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e
Bilancio pluriennale 2011-2013 (delibera di Giunta n. 1704 del 15
11 10)
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 41
del 15/11/2010
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
14/12/2010
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013
INDICE
Art. 1 Stato di previsione delle entrate
Art. 2 Disposizioni in materia di entrate
Art. 3 Stato di previsione delle spese
Art. 4 Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
Art. 5 Quadro generale riassuntivo del bilancio
Art. 6 Spese di carattere obbligatorio
Art. 7 Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 8 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 - Programmi speciali
d'area
Art. 9 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera c), e comma 3 della legge regionale n. 40 del 2001
Art. 10 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera d) e comma 3 della legge regionale n. 40 del 2001
Art. 11 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera e) e comma 3 della legge regionale n. 40 del 2001
Art. 12 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001
Art. 13 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4,
lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento
regionale
Art. 14 Autorizzazione di spesa per attività o interventi
continuativi o ricorrenti
Art. 15 Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
Art. 16 Mutui e prestiti
Art. 17 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto
di amministrazione dell'esercizio precedente
Art. 18 Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di
cassa
Art. 19 Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge
regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della
gestione
Art. 20 Bilancio pluriennale
Art. 21 Entrata in vigore
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2011, annesso alla presente legge
(Tabella n. 1), è approvato in Euro 23.906.135.609,83 in termini di
competenza ed in EURO 26.808.045.958,57 in termini di cassa.
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la
riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante
nell'esercizio finanziario 2011.
Art. 3
Stato di previsione delle spese
1. Lo stato di previsione delle spese della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2011, annesso alla presente legge
(Tabella n. 2), è approvato in EURO 23.906.135.609,83 in termini di
competenza ed in EURO 26.730.146.638,30 in termini di cassa.
Art. 4
Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio
finanziario 2011, entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3, fatto
salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi
futuri a norma degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
2. Per gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2011 e
successive variazioni, la cui copertura finanziaria è assicurata da
autorizzazione all'indebitamento (spese d'investimento in conto
capitale - mezzi regionali), è autorizzata l'assunzione di impegni
contabili, a norma di quanto disposto dagli articoli 47 e 48 della
legge regionale n. 40 del 2001, esclusivamente in ottemperanza di
quanto previsto dall'articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).
3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
l'esercizio finanziario 2011, entro il limite degli stanziamenti di
cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3.
Art. 5
Quadro generale riassuntivo del bilancio
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2011, annesso alla presente
legge.
Art. 6
Spese di carattere obbligatorio
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco
n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 7
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore
fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2011 è
determinato per l'esercizio medesimo in EURO 600.000.000,00.
Art. 8
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 -
Programmi speciali d'area
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge
regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri
della Regione per la realizzazione dei programmi speciali d'area di
cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di
programmi speciali d'area), la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare per l'esercizio finanziario 2011, ove necessario, con
proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti
di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e fra i
relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di
finanziamento di cui all'elenco B allegato alla presente legge, in
deroga alle disposizioni della legge finanziaria regionale, nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione
degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la
realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge
regionale n. 30 del 1996, la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare per l'esercizio finanziario 2011, ove necessario, con
proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di
cassa, nel caso in cui sia previsto un apposito accantonamento
nell'ambito dei fondi speciali di cui al Cap. 86500 Fondo speciale
per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione - Spese d'investimento afferente alla U.P.B.
1.7.2.3.29150, alla voce specifica dell'elenco n. 5 e al Cap. 86350
Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti
afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco
n. 2, allegati alla legge di approvazione del bilancio, nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio stesso.
3. A tal fine è altresì autorizzata l'implementazione di capitoli
esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa
nell'ambito di unità previsionali di base già istituite o di nuove
unità previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi
settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite degli
specifici accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
4. L'elenco B di cui al comma 1, si intende integrato e/o
modificato sulla base dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo.
Art. 9
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera c), e comma 3
della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera c) e del comma 3
della legge regionale n. 40 del 2001, al fine della ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari
cofinanziati dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa
definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun
esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per
l'esercizio finanziario 2011, ove necessario, con proprio atto, le
variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità
previsionali di base della parte spesa, con riferimento ai
rispettivi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione
economica, per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle
necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di
nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base
già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia
necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di
cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali
necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.
Art. 10
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera d) e comma 3
della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d), e comma 3
della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire
l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con
mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare per l'esercizio finanziario 2011, ove necessario, con
proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di
cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in
vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito dei fondi
speciali e nel rispetto degli equilibri economico - finanziari del
bilancio.
Art. 11
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera e) e comma 3
della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e), e comma 3
della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire
l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con
assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2011, ove
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative
agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa
appartenenti alla medesima unità previsionale di base per le unità
previsionali di base di cui all'elenco E e all'interno della
stessa unità previsionale di base tra specifici capitoli indicati
anch'essi nell'elenco E , allegato alla presente legge, nel limite
dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato,
dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
Art. 12
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f) della legge
regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare, per l'esercizio finanziario 2011, con proprio atto le
variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro nn. 91046,
91048, 91050, 91055, 91070, 91120, 91135, 91140, 91150, 91160,
91289, 91312, 91322, 91380, in corrispondenza con gli accertamenti
dei correlati capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i
limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 13
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 4, lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001 -
Cofinanziamento regionale
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli
interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici
dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti è autorizzata
l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle
unità previsionali di base già istituite o di nuove unità
previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione
della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in
cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito
dei fondi speciali.
Art. 14
Autorizzazione di spesa per attività o interventi
continuativi o ricorrenti
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2011 concernente leggi
regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od
interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla
presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna
unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di
previsione. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione
sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente
richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta
dall'allegato documento di accompagnamento al Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013,
disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione
delle risorse (articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40
del 2001).
Art. 15
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai
crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non
tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento,
riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto
all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che
queste ultime non superino singolarmente la somma di EURO 10,00, a
norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale n.
40 del 2001.
Art. 16
Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese
di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si
prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2011 entro i limiti di
cui all'articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 -
di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio -
la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell'articolo 34
citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo
complessivo di EURO 692.000.000,00.
2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2011 le autorizzazioni
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
EURO 673.000.000,00 già autorizzati dall'articolo 4, comma 2 della
legge regionale 28 luglio 2004, n. 18 (Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'articolo 30
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione) come modificato dall'articolo 4, comma 2
della legge regionale 23 luglio 2010, n. 8 (Assestamento del
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 a norma
dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.
Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata
stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2010.
3. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2011 le autorizzazioni
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
EURO 1.291.000.000,00 già autorizzati dall'articolo 16 della legge
regionale 22 dicembre 2009, n. 25 (Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio
pluriennale 2010-2012) come modificato dall'articolo 4 comma 3 della
legge regionale n. 8 del 2010, a seguito della mancata stipulazione
degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2010.
4. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei
per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di 30 anni.
5. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2011.
6. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti
deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste
dalla presente legge.
7. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei
mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
8. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è
valutato in annui EURO 226.884.816,00 a partire dall'esercizio
finanziario 2012 e fino all'esercizio finanziario 2041.
9. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2012.
10. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo risultino
meno onerose di quanto previsto al comma 8, o che le operazioni
stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od
avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la
diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati
con legge di bilancio.
11. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 17
Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto
di amministrazione dell'esercizio precedente
1. È autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per
l'esercizio 2011 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente
dall'esercizio finanziario 2010 per l'ammontare di EURO
3.121.437.114,63.
Art. 18
Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40 del 2001 la
Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto
l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee
deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti
variazioni di bilancio.
Art. 19
Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8
della legge regionale n. 40 del 2001
e assegnazione delle risorse ai fini della gestione
1. Al bilancio è allegato un apposito documento che disaggrega per
ogni unità previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e
della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'articolo 11,
comma 6 della legge regionale n. 40 del 2001.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli
interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello
stato di previsione delle spese, è disposta l'assegnazione delle
risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, secondo
quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1,
a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8 della legge
regionale n. 40 del 2001.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse
ai dirigenti responsabili di direzione generale si intendono
integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di
variazione di bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle
competenze adottati nel corso dell'esercizio.
Art. 20
Bilancio pluriennale
1. A norma dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 40 del
2001 è approvato il bilancio pluriennale della Regione
Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013 nel testo allegato alla
presente legge.
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
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