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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 463
Presentato in data: 19/09/2000
Disciplina del Referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell' art. 123 della Costituzione . (19 02 00)

Presentatori:

La Forgia Antonio Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari
Alni Daniele Democratici di Sinistra
Dragotto Giorgio Forza Italia
Bignami Marcello Alleanza Nazionale
Amato Rosalia Partito della Rifondazione Comunista
Zanichelli Lino Democratici di Sinistra
Balboni Alberto Alleanza Nazionale
Bertolini Isabella Forza Italia
Parma Maurizio Lega Nord Padania Emilia e Romagna
Canè Gabriele Per l'Emilia-Romagna
Giacomino Rocco Gerardo Partito dei Comunisti Italiani
Masella Leonardo Partito della Rifondazione Comunista
Marri Maria Cristina UDC - Unione Democraticocristiana e di Centro
Zanca Paolo Riformista PRI - SDI
Guerra Daniela Verdi
Pini Graziano Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari
Gilli Luigi Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari

Testo:

                               Art. 1
Finalita'
1. La Regione, per esercitare una politica attiva di conservazione e
sviluppo della lingua e della cultura romagnola quali componenti
essenziali dell'identita' culturale e storica della comunita'
regionale, con la presente legge detta i principi fondamentali
dell'azione volta alla realizzazione di tale politica.
2. La Regione Emilia-Romagna riconosce alla lingua locale pari
dignita' con la lingua italiana.
3. La presente legge individua gli strumenti per l'attuazione di
iniziative finalizzate al sostegno, alla conoscenza, alla diffusione
e all'uso corrente scritto e orale della lingua romagnola.
Art. 2
Tutela della lingua romagnola
e delle sue varianti locali
1. La Regione Emilia-Romagna considera la tutela della lingua e
della cultura romagnola e delle sue varianti locali una questione
centrale per lo sviluppo dell'autonomia.
2. Al Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, comma 2
spetta la definizione della estensione territoriale della lingua
romagnola.
Art. 3
Contesto europeo
1. La Regione Emilia-Romagna, riconoscendo che la protezione e la
promozione della varie lingue locali o minoritarie rappresentano un
contributo importante per la costruzione di una Europa fondata sui
principi della democrazia e del rispetto per le diversita'
culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio
territorio.
2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la
protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul
proprio territorio e delle loro varianti locali, come un preciso
obbligo verso la famiglia dei popoli europei, riservando una
particolare attenzione alla lingua romagnola ed alle sue varianti
locali.
Art. 4
Adesione ai principi della Carta europea
1. Fermo restando la potesta' dello Stato in ordine agli accordi
internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria competenza
in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi
affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:
a) riconoscimento nelle lingue regionali o minoritarie di una
ricchezza culturale;
b) tutela dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;
c) necessita' di una azione risoluta di promozione delle lingue
regionali allo scopo di preservarle;
d) facilitazione e incoraggiamento all'uso scritto e orale delle
lingue regionali e delle loro varianti locali nelle diverse
espressioni della vita sociale;
e) promozione di studi e ricerche sulle lingue regionali;
f) messa a disposizione per quanto di competenza regionale, forme e
mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in
tutti gli stadi appropriati.
Art. 5
Richiesta di riconoscimento ufficiale
1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge la Regione
Emilia-Romagna dovra' inoltrare allo Stato italiano ed all'Unione
Europea la richiesta per il riconoscimento ufficiale come lingua
regionale e minoritaria, della lingua romagnola e delle sue varianti
locali.
Art. 6
Richiesta di inserimento della lingua romagnola
tra le lingue in pericolo tutelate dall'UNESCO
1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge la Regione
Emilia-Romagna dovra' inoltrare all'UNESCO la richiesta per
l'inserimento della lingua romagnola e delle sue varianti locali nel
Red book of the endagered languages (Libro rosso delle lingue in
pericolo).
Art. 7
Attivita' scientifiche
1. La Regione Emilia-Romagna promuove autonomamente o attraverso
istituti, enti ed universita' l'attivita' di ricerca, di
insegnamento e di formazione di ricercatori sulla lingua, le
varianti locali e sulla cultura della Romagna.
2. La Regione Emilia-Romagna, con l'ausilio del Comitato scientifico
di cui all'art. 11, comma 2, promuove la realizzazione di dizionari
bilingue romagnolo-italiano/italiano-romagnolo nel pieno rispetto di
ogni variante locale della lingua romagnola.
Art. 8
Attivita' culturali
1. L'attivita' culturale, anche nel settore della cultura romagnola,
e' demandata alla libera determinazione delle persone singole e
associate. La Regione interviene nell'attivita' culturale con azioni
di impulso, di promozione e di sostegno.
2. La Regione Emilia-Romagna favorisce la tutela e la valorizzazione
della lingua romagnola e delle sue varianti linguistiche locali
mediante il contributo dei singoli, delle associazioni culturali, di
Enti e di istituzioni.
Art. 9
Obiettivi generali dell'azione regionale
1. Costituiscono obiettivi dell'azione regionale:
a) il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della lingua
romagnola e delle sue varianti locali mediante iniziative ordinarie
e straordinarie;
b) lo sviluppo della lingua romagnola e delle sue varianti come
codice linguistico adatto a tutte le situazioni di vita moderna e,
in particolare, utilizzabile attraverso i mezzi di comunicazione
sociale.
Art. 10
Uso della lingua romagnola e delle sue varianti
1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana,
l'Amministrazione regionale, gli Enti locali ed i loro rispettivi
Enti strumentali operanti nei comuni in cui la lingua romagnola e le
sue varianti locali siano storicamente radicate, possono usare la
lingua romagnola e le sue varianti locali, nei limiti in cui cio'
sia consentito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi Statuti.
2. In particolare, lo Statuto comunale puo', nei limiti del comma 1
prevedere l'uso della lingua romagnola e delle sue varianti nel
Consiglio comunale.
Art. 11
Grafia ufficiale della lingua romagnola
1. Per il perseguimento dell'obiettivo di una grafia ufficiale della
lingua romagnola, fermo restando la tutela di tutte le sue varianti
locali, la Regione determina la grafia ufficiale della lingua
romagnola e ne promuove la conoscenza e l'uso.
2. Allo scopo di determinare una grafia ufficiale della lingua
romagnola, rispettosa delle varianti locali e della differenza
storica tra le aree a nord e a sud del fiume Savio, storico confine
culturale tra le tribu' galliche dei Boi e dei Senoni, la Regione
Emilia-Romagna, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, istituisce un Comitato scientifico composto da:
a) un esperto designato dalla Regione con funzioni di Presidente;
b) cinque esperti designati dalle sedi romagnole dell'Universita' di
Bologna;
c) cinque esperti designati dalla Regione tra studiosi della lingua
romagnola non docenti universitari.
3. La pubblicazione e i documenti in lingua romagnola della Regione,
degli Enti locali e dei rispettivi Enti strumentali sono redatti
nella grafia ufficiale unitaria. Vengono pero' rispettate e tutelate
anche tutte le varianti locali.
4. Nel territorio, oltre alle indicazioni ufficiali in lingua
italiana sara' possibile utilizzare cartelli indicatori
toponomastici con il corrispettivo termine in lingua romagnola nella
variante locale, utilizzando la grafia ufficiale.
5. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a rimborsare agli Enti
locali territoriali e ai loro Consorzi le spese sostenute per la
posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai
requisiti di cui al comma 3.
Art. 12
Interventi ammissibili a finanziamento
1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi
finanziari ai soggetti operanti in settori culturali e linguistici
che tutelano e valorizzano la lingua romagnola.
2. Sono finanziabili le attivita' volte a perseguire, sulla base di
precisi indirizzi di programmazione attiva, le attivita' nei
seguenti settori:
a) nel settore degli studi e delle ricerche. Ricerche e studi sulla
lingua romagnola e le sue varianti. Ricerche e studi sulla storia,
le tradizioni, la cultura della Romagna e le sue genti;
b) nel settore della stampa, dell'editoria, delle produzioni
audiovisive e dei mezzi di comunicazione sociale, stampa di giornali
e periodici in lingua romagnola e delle sue varianti locali,
pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la
cultura e la lingua romagnola e le sue varianti locali,
realizzazione di programmi radiotelevisivi, produzione di opere ed
iniziative cinematografiche ed audiovisive in lingua romagnola e
nelle sue varianti locali, ovvero riguardanti la storia e la cultura
romagnola;
c) settore dello spettacolo. Produzioni teatrali, musicali,
rievocazioni storiche e feste popolari, in lingua romagnola e nelle
sue varianti. Produzioni teatrali e musicali, rievocazioni storiche
e feste popolari, concernenti la storia e cultura romagnola e le sue
tradizioni;
d) nel settore della toponomastica; nella raccolta e studio di
toponimi in lingua romagnola e nelle sue varianti locali e relative
pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare attraverso
apposite indicazioni la toponomastica originaria;
e)
nel settore della scuola; spese sostenute da scuole dell'obbligo e
private i cui progetti risultino corrispondenti alle finalita' della
seguente legge, per lo svolgimento di corsi integrativi non
obbligatori di lingua romagnola e delle sue varianti locali, delle
tradizioni, della cultura e della storia della Romagna.
Art. 13
Insegnamento scolastico lingua romagnola
e sue varianti nella scuola dell'obbligo e privata
1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare le spese
sostenute dalle scuole statali e non statali i cui progetti
risultino rispondenti alle finalita' della presente legge, per lo
svolgimento di corsi integrativi e non obbligatori di lingua
romagnola e delle sue varianti locali, sulle tradizioni, la cultura,
la storia della Romagna e delle sue comunita' locali.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata la
spesa complessiva di Lire 4 miliardi per l'anno 2001.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa
del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6
luglio 1977, n. 31.
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