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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 868
Presentato in data: 06/12/2000
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 'Norme in materia di sport' (delibera di Giunta n. 2212 del 05 12 00).

Presentatori:

Giunta

Testo:

      Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13
Norme in materia di sport
Art. 1
1. Dopo l'articolo 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 13
Norme in materia di sport viene inserito il seguente:
Art. 12 bis
Responsabilità dell'applicazione dei programmi.
Prima applicazione
1. Nelle strutture già operanti alla data di entrata in
vigore della presente legge la responsabilità
dell'applicazione dei programmi dell'attività motoria può
essere affidata, oltre che ad uno dei soggetti di cui al
comma 1 dell'art. 10, anche ad un operatore che vi abbia
svolto attività di istruttore ed abbia frequentato
apposito corso istituito dalla Giunta regionale,
superando positivamente il relativo esame finale.
2. A tal fine gli operatori che abbiano svolto
documentata attività di istruttore nelle strutture di cui
al comma 1 per un periodo di almeno 24 mesi, a decorrere
dal 1 gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2000, possono
candidarsi alla partecipazione al corso regionale.
3. A coloro che superano positivamente l'esame finale
del corso regionale può essere assegnata la
responsabilità dell'applicazione dei programmi presso le
strutture di cui al comma 1. Dell'avvenuto conferimento
di tale responsabilità gli esercenti le attività devono
dare atto con la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio di cui al comma 2 dell'art. 12.
4. Il corso è organizzato con modalità stabilite dalla
Giunta regionale che definisce anche l'entità delle quote
di partecipazione degli operatori interessati.
Art. 2
1. Il comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 13 del 25 febbraio
2000 è sostituito dal seguente:
2. Entro il 30 giugno 2002, le strutture già operanti
alla data di entrata in vigore della presente legge si
adeguano a quanto previsto dagli articoli 10, comma 1 e
12 bis e gli esercenti sono tenuti a rendere al Comune
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
con la quale attestano di aver acquisito la disponibilità
di almeno un istruttore in possesso dei requisiti
previsti dagli stessi articoli e che lo impiegano secondo
quanto dette disposizioni prevedono.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
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