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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1258
Presentato in data: 21/02/2001
Modifica dell'art. 19 della L. R. 15 febbraio 1994, n. 8, recante 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria' (21 02 01).

Presentatori:

Aimi Enrico Alleanza Nazionale
Balboni Alberto Alleanza Nazionale
Bignami Marcello Alleanza Nazionale
Tassi Pietro Vincenzo Alleanza Nazionale

Testo:

    MODIFICA DELL'ART. 19 DELLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8,
RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
Art. 1
(Modifica dell'art. 19 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)
1. Il comma 5 dell'art. 19 della L.R. 15 febbraio 1994, n.
8, è sostituito dal seguente:
5. Il provvedimento amministrativo che determina il
perimetro delle zone di protezione viene notificato ai
proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso
la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché
mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle
frazioni o borgate interessati, su cui deve essere
chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di
affissione. E' altresì trasmesso alle organizzazioni
professionali agricole provinciali e locali.
2. Il comma 6 dell'art. 19 della L.R. 15 febbraio 1994, n.
8, è così sostituito:
6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori
interessati possono proporre opposizione motivata, con le
modalità indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge
statale, alla Provincia, entro sessanta giorni dalla data di
affissione del manifesto di cui al comma 5. Decorso tale
termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata
dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il
quaranta per cento della superficie complessiva che si
intende vincolare, la Provincia provvede alla istituzione
della zona di protezione.
Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31
dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo
alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
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