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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1578
Presentato in data: 23/05/2001
Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000 (delibera di Giunta n. 863 del 22 05 01).

Presentatori:

Giunta

Testo:

      NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI
EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000
Indice
Art. 1 Finalità della legge
Art. 2 Delocalizzazione degli immobili distrutti o grave-
mente danneggiati
Art. 3 Contributi integrativi ai privati
Art. 4 Individuazione degli interventi di
delocalizzazione
Art. 5 Piano di delocalizzazione
Art. 6 Approvazione del piano di delocalizzazione
Art. 7 Norme finanziarie
Art. 8 Dichiarazione d'urgenza
Art. 1
Finalità della legge
La Regione Emilia-Romagna favorisce la delocalizzazione delle
unità immobiliari ubicate all'interno di aree golenali o in
aree a rischio idrogeologico che risultino colpite dalle
calamità dell'ottobre e del novembre 2000, integrando i
benefici previsti dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365,
recante Interventi urgenti per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato e in materia di protezione
civile, nonché a favore di zone colpite da calamità
naturali .
Art. 2
Delocalizzazione degli immobili distrutti o gravemente
danneggiati
1. La presente legge promuove la predisposizione ed il
cofinanziamento di piani di delocalizzazione di iniziativa
comunale che interessino:
a) nelle aree a rischio idrogeologico, gli immobili distrutti o
non ripristinabili;
b) nelle aree golenali, gli immobili distrutti o non
ripristinabili nonché quelli gravemente danneggiati.
2. I contributi regionali previsti dal comma 1 sono destinati a
cofinanziare:
a) l'elaborazione dello studio preliminare di cui all'art. 4 e
del piano di delocalizzazione di cui all'art. 5;
b) l'acquisizione delle aree necessarie per attuare l'intervento
e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione e
delle dotazioni territoriali necessarie.
3. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 sono erogati
al Comune secondo le modalità definite dalla Giunta
regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa di
cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 4. I contributi di
cui alla lettera b) del comma 2 sono erogati secondo quanto
previsto dall'accordo di programma che approva il piano di
delocalizzazione.
4. Le aree di pertinenza degli immobili delocalizzati sono
acquisite, a seguito della avvenuta demolizione delle unità
immobiliari non recuperate, al patrimonio indisponibile del
Comune e le relative trascrizioni sono a cura dei soggetti
interessati.
Art. 3
Contributi integrativi ai privati
1. La presente legge prevede contributi integrativi dei benefici
previsti dall'art. 4-bis della legge n. 365 del 2000, per
favorire la partecipazione dei soggetti titolari di immobili
distrutti o non ripristinabili ovvero di immobili gravemente
danneggiati all'attuazione del piano di delocalizzazione.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto
interessi attualizzati o in conto capitale e sono destinati
a finanziare la seguente quota integrativa delle risorse
erogate dallo Stato:
a) a favore dei soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso
di abitazione principale, fino al 100% delle spese di
demolizione dell'immobile distrutto o non ripristinabile o
gravemente danneggiato e di ripristino dell'area di
pertinenza nonché delle spese di acquisto o nuova
costruzione, nell'ambito del piano di delocalizzazione, di
una unità abitativa di superficie utile abitabile non
superiore a quella dell'immobile non recuperato e, comunque,
non superiore a 200 mq e per un valore a mq non superiore ai
limiti massimi di costo per gli interventi di nuova
edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata;
b) a favore dei proprietari di unità immobiliari ad uso
abitativo non adibite ad abitazione principale, fino al 75%
delle spese sostenute, secondo le medesime tipologie e limiti
di cui alla lettera a);
c) a favore dei proprietari di unità immobiliari ad uso
produttivo, con riguardo alle spese di demolizione
dell'immobile non recuperato e di ripristino dell'area di
pertinenza, di quelle di realizzazione dell'insediamento
produttivo nell'ambito del piano di delocalizzazione, nonché
di quelle di trasferimento delle attrezzature e degli
impianti produttivi. Tali finanziamenti sono concessi secondo
i criteri e modalità definiti con successivo atto della
Giunta regionale.
3. Qualora i contributi statali di cui all'art. 4-bis della
legge n. 365 del 2000 e i contributi integrativi di cui al
presente articolo siano tali da coprire complessivamente più
dell'80% delle spese di cui al comma 2, i privati
danneggiati che non partecipano al piano di
delocalizzazione, decadono da eventuali benefici connessi ai
danni causati da future calamità naturali agli stessi
immobili di loro proprietà, secondo quanto previsto dal comma
5 dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in
legge, con modifiche, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.
Art. 4
Individuazione degli interventi di delocalizzazione
1. I Comuni colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e
novembre 2000, per i quali sia intervenuta la dichiarazione
dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio
1992, n. 225, possono presentare alla Regione uno studio
preliminare di delocalizzazione degli immobili di cui al
comma 1 dell'art. 2 della presente legge, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
2. Lo studio preliminare deve indicare:
a) le unità immobiliari ubicate all'interno di aree golenali o
in aree a rischio idrogeologico che si intendono
delocalizzare, con l'individuazione di quelle ad uso di
abitazione principale, di quelle ad uso abitativo non adibite
ad abitazioni principali e di quelle ad uso produttivo;
b) l'individuazione di massima degli immobili e degli
insediamenti abitativi e produttivi esistenti idonei per la
delocalizzazione, ovvero delle aree nelle quali realizzare,
in condizioni di sicurezza, nuove unità immobiliari, con
l'indicazione delle dotazioni territoriali necessarie per la
loro urbanizzazione;
c) una prima quantificazione delle risorse occorrenti per
l'acquisto e il recupero degli immobili esistenti ovvero per
la realizzazione dei nuovi insediamenti, con l'indicazione
delle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili,
nonché la definizione di massima dei tempi di realizzazione
degli interventi;
d) i soggetti titolari degli immobili di cui al comma 1
dell'art. 2, i quali si siano formalmente dichiarati
interessati a partecipare all'attuazione del piano di
delocalizzazione, di seguito denominati privati
partecipanti ;
e) l'ammontare dei contributi concedibili ai privati
partecipanti, ripartito nella quota statale di cui
all'art.4-bis della Legge n. 365/2000 e nella quota regionale
di cui all'art. 3 della presente legge.
3. La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni:
a) valuta l'ammissibilità degli studi preliminari presentati e
definisce i contributi che la Regione si impegna a concedere
nell'ambito delle risorse autorizzate a tale scopo nel
bilancio regionale, avendo riguardo alla fattibilità
dell'intervento, alla prevedibile realizzazione di una
significativa riduzione del rischio idraulico ed
idrogeologico conseguente alla delocalizzazione nonché alla
misura del cofinanziamento dell'intervento da parte dei
soggetti che concorrono alla sua attuazione;
b) invita il Comune alla sottoscrizione di un protocollo di
intesa.
Art. 5
Piano di delocalizzazione
1. Entro sei mesi dalla stipula del protocollo d'intesa, il
Comune elabora il piano di delocalizzazione con il concorso
dei privati partecipanti.
2. Il piano di delocalizzazione presenta i contenuti propri
degli strumenti urbanistici attuativi e deve prevedere in
particolare:
a) l'individuazione degli immobili esistenti o in fase di
realizzazione che i privati partecipanti hanno acquistato o
intendono acquistare, al fine di attuare il piano di
delocalizzazione;
b) la dettagliata descrizione degli insediamenti da recuperare o
da realizzare, con la individuazione delle relative tipologie
edilizie, delle destinazioni d'uso e delle necessarie opere
pubbliche e dotazioni territoriali;
c) la specificazione degli interventi di demolizione delle unità
immobiliari non recuperate e di ripristino ambientale delle
relative aree pertinenziali;
d) l'elenco delle aree di proprietà comunale interessate
dall'intervento e di quelle da acquisire, con l'indicazione
delle proprietà e delle destinazioni d'uso attuali e di
progetto, e dei relativi valori di esproprio;
e) i costi di realizzazione del piano e la ripartizione degli
stessi tra i soggetti che concorrono alla sua attuazione;
f) i tempi di esecuzione del piano con la specificazione delle
diverse fasi della sua realizzazione;
g) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, con la definizione
dei loro contenuti cartografici e normativi e lo studio degli
effetti degli interventi previsti dal piano di
delocalizzazione sul sistema ambientale e territoriale nonché
delle misure necessarie per il loro inserimento nel
territorio.
3. Gli interventi di trasformazione previsti dal piano di
delocalizzazione si attuano attraverso il rilascio di
concessioni edilizie o di altro titolo abilitativo previsto
dalla legge. Gli interventi non sono soggetti al contributo
concessorio, per una quota massima corrispondente alla
superficie o al volume dell'edificio distrutto o non
ripristinabile ovvero di quello gravemente danneggiato.
Art. 6
Approvazione del piano di delocalizzazione
1. Per l'approvazione del piano di delocalizzazione, la Regione
promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi
dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come
specificato e integrato dall'art. 40 della L.R. 24 marzo
2000, n. 20. All'accordo partecipano, insieme alla Regione,
la Provincia, il Comune, i privati partecipanti nonché gli
eventuali altri soggetti che concorrono all'attuazione del
piano di delocalizzazione.
2. L'accordo di programma stabilisce altresì:
a) i finanziamenti regionali assegnati per la realizzazione del
piano e gli altri impegni finanziari assunti da ciascuno dei
partecipanti;
b) il termine massimo di acquisto degli immobili esistenti o in
corso di realizzazione da parte dei privati partecipanti;
c) il termine di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dal
piano e quello per lo svolgimento delle eventuali procedure
espropriative;
d) le garanzie per la corretta esecuzione degli interventi e le
sanzioni per gli eventuali inadempimenti, fermo restando che
la Regione, a seguito della decorrenza del termine per
l'inizio dei lavori, provvede alla revoca del proprio
finanziamento;
e) i casi di recesso di uno o più dei soggetti coinvolti
nell'attuazione del piano e le relative condizioni.
3. Il Decreto del Presidente della Regione di approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità
dei lavori anche per le aree non interessate da opere
pubbliche. Entro trenta giorni dall'esecutività, il decreto è
pubblicato all'Albo pretorio ed è notificato dal Comune,
nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari
degli immobili da espropriare. Il Comune provvede
all'assegnazione degli immobili espropriati secondo quanto
previsto dal piano di delocalizzazione approvato.
Art. 7
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di
spesa nel bilancio regionale che saranno dotati della
necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art.
11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, a integrazione dei
finanziamenti statali previsti dall'art. 4-bis della legge 11
dicembre 2000, n. 365, recante: Interventi urgenti per le
aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di
protezione civile, nonché a favore di zone colpite da
calamità naturali , comprensivi delle assegnazioni concesse
in base all'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del
18 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 8
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127, comma 2, della Costituzione e
dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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