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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2967
Presentato in data: 29/05/2002
ridefinizione funzioni ERVET (delibera di Giunta n. 894 del 27 05 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1993
1. II comma 1 dell'art. 2 della L.R.13 maggio 1993, n. 25 e' cosi'
sostituito:
1. L'ERVET Spa assume la denominazione di ERVET - EMILIA-ROMAGNA -
VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO Spa£.
2. L'art. 3 della L.R. n. 25 del 1993 e' cosi' sostituito:
Art. 3
Oggetto
1. La societa', di cui la Regione e' azionista di maggioranza
rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e
pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione Province e
Comuni, di valorizzazione della concertazione con le forze
economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per
promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale
del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di
iniziative:
a)
attuazione di programmi di sviluppo territoriale nei territori
regionali derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione
Europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi
all'Amministrazione regionale e degli Enti locali in tali ambiti;
promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo
territoriale degli Enti locali.
b)
gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o
organismi nazionali o internazionali; ovvero di azioni di
cooperazione con altre Regioni europee o italiane.
c)
attuazione di programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo.
d)
sviluppo di azioni di promozione di investimenti anche esteri nel
territorio regionale.
e)
assistenza tecnica, alla pubblica Amministrazione regionale per la
partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:
e1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo
economico e il territorio;
e2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati
anche, con l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di
progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione
di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di
finanza di progetto.
f)
prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli Enti locali
per l'analisi e la documentazione sull'economia e la societa'
regionale; per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di
politiche e iniziative regionali.
2. La Societa' puo' promuovere e partecipare, anche in
collaborazione con altri soggetti operanti nell'economia regionale
ad iniziative di fondi di investimenti e partecipazioni finanziarie
destinate in particolare all'intervento in progetti di
qualificazione territoriale o all'intervento in nuove attivita'
imprenditoriali. La Societa' puo' altresi' acquisire o rilevare
quote in societa' partecipate dalla Regione.£.
3. L'art. 4 della L.R. n. 25 del 1993 e' cosi' sostituito:
Art.4
Modalita' di intervento
1. La societa' in conformita' agli obiettivi e per la realizzazione
degli scopi di cui all'art.3 svolge la propria attivita':
a)
attraverso la gestione di programmi di Regione, Enti locali o altri
enti pubblici della regione;
b)
partecipando ad iniziative o associandosi, con enti, istituti,
societa', organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi od
affini al proprio.£.
4. L'art.6 della L.R. n. 25 del 1993 e' cosi' sostituito:
Art. 6
Attivita' della Societa'
1. La Regione e' autorizzata a stipulare un'apposita convenzione, di
norma triennale, con la Societa' Ervet. Nella convenzione e'
indicato il programma generale delle attivita' affidate alla
Societa'. La convenzione disciplina:
a)
le modalita' e le procedure di conferimento alla Societa' dei
finanziamenti connessi alle attivita' di cui al presente articolo,
nell'ambito delle disponibilita' finanziarie autorizzate dal
bilancio regionale;
b)
il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle
attivita' svolte;
c)
le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a
consuntivo.
2. La Regione affida alla Societa' con specifica deliberazione
l'attuazione di singoli programmi, iniziative, azioni.
3. La Giunta regionale approva il programma annuale di attivita',
presentato dalla Societa' entro il 31 ottobre di ogni anno, con
relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al
comma 1 e comprensivo di tutte le iniziative della Societa'. Nella
proposta di programma la Societa' puo' presentare proprie proposte
di progetti, indicandone obiettivi, costi, partecipanti.
4. Il programma annualmente approvato puo' essere integrato o
variato dalla Giunta regionale, in accordo con la Societa'.
5. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio
regionale sull'attivita' svolta dalla Societa'.
6. II comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1993 e' sostituto dal
seguente:
3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da non piu' di sette
componenti, tra cui il Presidente, che e' nominato direttamente
dall'Assemblea dei soci. II Consiglio di Amministrazione puo'
delegare ad un suo componente parte dei propri poteri con esclusione
delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447
del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione puo' determinare
la nomina di un direttore della Societa'.£.
7. II comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 25 del 1993 e' sostituito
dal seguente:
2. II Consiglio regionale, fermo restando il mantenimento della
maggioranza, delibera, con apposito provvedimento legislativo,
modifiche della quota di partecipazione azionaria regionale.£.
8. Sono abrogati gli articoli 7, 8 e 10 della L.R. n. 25 del 1993.
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 6 e 7 della L. R. n. 25 del 1993, nel testo
previgente alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'1
gennaio 2004.
2. Per attuare le nuove funzioni indicate nella presente legge, la
Societa' ERVET predispone un piano industriale e un programma di
ricollocazione delle proprie partecipazioni nelle societa'
controllate e partecipate da presentarsi, entro il 31 ottobre 2002,
come parte integrante della Relazione Previsionale Programmatica per
il 2003 di cui al succitato art. 6, L.R. n. 25 del 1993, e da
realizzarsi entro il 31 dicembre 2003. II programma e' approvato
dalla Giunta regionale.
Art. 3
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri relativi alla attuazione della convenzione di norma
triennale di cui al comma 4 dell'art. 1, e agli oneri derivanti
dall'attuazione del piano e del programma di riorganizzazione
dell'ERVET, di cui al comma 2 dell'art. 2, si fa fronte mediante
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi
capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria
disponibilita', ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 della L.R.
n. 40 del 2001;
Art. 4
Dichiarazione di urgenza
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127,
secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
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