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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3055
Presentato in data: 18/06/2002
Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n 8. 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria' (delibera di Giunta n. 1063 del 17 06 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Finalita'
1. In considerazione dell'accertata necessita' di prevenire gravi e
ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza
di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura
deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella
regione Emilia-Romagna e' consentito nel corso delle stagioni
venatorie 2002-2003 e 2003-2004, il prelievo in deroga di esemplari
appartenenti alle specie di cui alla lettera a), comma 1 dell'art.
2, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Direttiva
79/409/CEE e successive modifiche secondo le disposizioni della
presente legge.
Art. 2
Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
1. Il prelievo e' consentito:
a)
nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie Storno
(Sturnus vulgaris), Passero (Passer italiae) e Passera mattugia
(Passer montanus);
b)
con i mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge 11 febbraio
1992, n. 157;
c)
esclusivamente da appostamento fisso e temporaneo;
d)
da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione
Emilia-Romagna, ciascuno negli ambiti di iscrizione, o che
esercitino la caccia in azienda faunistico-venatoria;
e)
per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun
cacciatore, rispettivamente di 25 e 200 capi di storni e di 10 e 100
capi complessivi di passeri;
f)
dall'1 settembre al 31 gennaio, nelle giornate e negli orari
consentiti per l'esercizio venatorio.
Art. 3
Controlli
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' esercitata
ai sensi degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94 e successive modifiche.
2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura
dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel
tesserino venatorio regionale, il quale dovra' essere inviato alla
Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le
Province elaborano detta documentazione ed entro il 30 aprile la
trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre la relazione
finale di applicazione della presente legge per i competenti organi
statali e l'INFS, nonche? ai fini dei controlli previsti dalla
Direttiva 79/409/CEE.
Art. 4
Sospensione del prelievo
1. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS, puo' sospendere il
prelievo qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza
numerica delle specie.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Ai fini della prevenzione dei danni provocati alle colture ed al
patrimonio zootecnico, per il piccione di citta' (Columba livia) le
Province possono predisporre i piani di controllo di cui all'art. 16
della L.R. n. 8 del 1994.
2. L'art. 18 della L.R. n. 8 del 1994 e' sostituito dal seguente:
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale
istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La
loro entita' e' determinata con legge regionale di approvazione del
bilancio di previsione.
2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai
contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai
sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in
proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla
superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attivita'
agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai
contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai
sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla
base dei danni accertati, entro i limiti di disponibilita' di cui al
comma 3 dell'art. 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta
regionale..
3. Il comma 3 dell'art. 64 della L.R. 8/94 e' abrogato.
4. La L.R. 25 agosto 1997, n. 30, e' abrogata.
Art. 6
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
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