Espandi Indice

Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 3175
Presentato in data: 15/07/2002
Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale (delibera di Giunta n. 1211 del 08 07 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                              TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E
NORME DI PRINCIPIO
Art. 1
Oggetto e finalita' della legge
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze legislative
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ispirandosi ai
principi ed ai valori della Costituzione e della Legge 7 dicembre
2000, n. 383, con la presente legge detta norme per la
valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale quale
espressione d'impegno e pluralismo della societa' civile.
2. Con la presente legge, la Regione detta altresi' i principi
generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e
le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia
dell'autonomia delle associazioni stesse.
Art. 2
Associazioni di promozione sociale
1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di
promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite
ai sensi della n. 383 del 2000 per perseguire, senza scopo di lucro,
interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di
attivita' di promozione sociale rivolte a favore degli associati e
di terzi e finalizzate:
a)
all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture
e della solidarieta' fra i popoli;
b)
allo sviluppo della personalita' umana in tutte le sue espressioni
ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei
principi di liberta', di uguaglianza, di pari dignita' sociale e di
pari opportunita', favorendo l'esercizio del diritto alla salute,
alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione
nonche? alla valorizzazione delle attitudini e delle capacita'
professionali;
c)
alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
ambientale e naturale nonche? delle tradizioni locali;
d)
alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli
stili di vita, della condizione fisica e psichica nonche? delle
relazioni sociali;
e)
allo sviluppo del turismo sociale;
f)
al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
2. Ai fini della presente legge, non sono considerate associazioni
di promozione sociale i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
2 della Legge n. 383 del 2000 e le associazioni che pongono limiti
alle ammissioni degli associati non strettamente funzionali e
necessari al perseguimento degli scopi di promozione sociale
dell'associazione.
3. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono delle
attivita' prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri
associati. Possono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
dipendente, anche ricorrendo a propri associati, solo in caso di
motivata necessita'.
Art. 3
Atto costitutivo e statuto
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto
scritto e sono dotate di uno statuto che prevede espressamente i
seguenti requisiti:
a)
la denominazione e la sede legale;
b)
lo scopo;
c)
l'attribuzione della rappresentanza legale;
d)
l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i
proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
e)
l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle
attivita' istituzionali;
f)
l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale;
g)
la democraticita' dell'ordinamento interno, ed in particolare
l'elettivita' delle cariche associative, l'uguaglianza degli
associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale,
nonche? l'effettivita' del rapporto associativo;
h)
i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro
diritti ed obblighi;
i)
l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le
modalita' di approvazione degli stessi da parte della base
associativa;
j)
le modalita' di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di
devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di
utilita' sociale.
TITOLO II
REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONISMO
DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 4
Registri delle associazioni
di promozione sociale
1. Sono istituiti i registri provinciali delle associazioni di
promozione sociale che sostituiscono l'Albo regionale e gli Albi
provinciali delle associazioni di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10.
2. In attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
118 della Costituzione, le funzioni amministrative relative alla
tenuta e alla gestione dei registri di cui al comma 1 del presente
articolo, sono esercitate dalle Province che provvedono ad
iscrivervi le associazioni che, avendo sede ed operando nel
territorio provinciale rispondono ad una delle seguenti condizioni:
a)
avere ottenuto l'iscrizione nel registro nazionale di cui
all'articolo 7, comma 1 della Legge n. 383 del 2000;
b)
essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della
presente legge nonche? essere costituite e svolgere effettivamente
l'attivita' da almeno un anno.
3. L'iscrizione nei registri provinciali e' condizione necessaria
per l'accesso alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla
Legge n. 383 del 2000, dalla presente legge nonche? dalle diverse
normative di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti
eventualmente da queste ultime richiesti.
4. L'iscrizione nei registri di cui alla presente legge e'
incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui
alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37.
Art. 5
Registri comunali
1. Al fine di perseguire le finalita' e i principi di cui alla
presente legge, i Comuni possono prevedere l'istituzione di registri
comunali delle associazioni di promozione sociale che hanno sede ed
operano nel territorio comunale.
2. Nei registri di cui al comma 1 del presente articolo sono
iscritte, a cura dell'Ente locale, d'ufficio le associazioni
iscritte nei registri provinciali che hanno sede ed operano nel
territorio comunale, e su richiesta le associazioni che, non essendo
iscritte su questi ultimi, sono in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 2 e 3.
3. Le associazioni iscritte unicamente nei registri comunali
acquisiscono titolo a:
a)
accedere a contributi erogati dai Comuni titolari dei registri;
b)
accedere a rapporti convenzionali con gli stessi Comuni, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13;
c)
accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprieta' dei
medesimi Comuni, cosi' come previsto dal comma 3 dell'articolo 8;
d)
accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste
dall'articolo 15.
4. I Comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni
iscritte nei registri comunali nel rispetto delle procedure e delle
condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12.
Art. 6
Procedure per l'iscrizione,
cancellazione revisione
1. Le Province ed i Comuni, ciascuno relativamente ai propri ambiti
di competenza, in attuazione del comma 6 dell'articolo 117 della
Costituzione, con propri regolamenti disciplinano le modalita' di
iscrizione, cancellazione revisione nel rispetto di criteri minimi
di uniformita' delle procedure stabiliti entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale
con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.
TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONISMO
DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 7
Forme di sostegno dell'associazionismo sociale
1. La Regione con la presente legge favorisce l'associazionismo di
promozione sociale attraverso interventi di sostegno delle strutture
associative dei soggetti iscritti nei registri provinciali.
2. La Regione favorisce altresi' l'acquisizione da parte delle
associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso
ai finanziamenti e alle iniziative dell'Unione Europea.
Art. 8
Fornitura di spazi e attrezzature
1. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 della L.R. 25 febbraio
2000, n. 10 Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R.
10 aprile 1989, n. 11 , la Regione puo' concedere, anche a titolo
gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio
disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri provinciali.
2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati
dalle associazioni sia per attivita' inerenti la vita associativa,
sia per lo svolgimento di attivita' statutarie specifiche, alle
seguenti condizioni:
a)
le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle
associazioni concessionarie;
b)
l'associazione concessionaria e' tenuta alla restituzione del bene
nelle medesime condizioni in cui e' stato consegnato, salvo il
normale deperimento d'uso.
3. Gli Enti locali, gli Enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli
Enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle
normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei
registri analoghe opportunita' per l'uso di spazi e attrezzature di
loro proprieta' o a loro disposizione.
Art. 9
Contributi economici
per il sostegno dell'associazionismo
1. La Regione favorisce e sostiene lo sviluppo delle associazioni di
promozione sociale, iscritte nei registri provinciali, e a tal fine
assegna contributi finanziari a titolo di concorso per la
realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione
regionale, volti:
a)
alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e
della evoluzione storica dell'associazionismo;
b)
al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli
associativi e di raccordo interassociativo;
c)
alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
d)
al potenziamento e alla qualificazione dei servizi.
2. La Regione assegna altresi' contributi alle Province per il
sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative
concordate con le associazioni operanti iscritte nei registri
provinciali.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le
modalita' per l'accesso ai contributi, le priorita' per
l'assegnazione e le modalita' di erogazione dei contributi di cui ai
commi precedenti.
Art. 10
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le associazioni iscritte nei registri provinciali nell'ambito
della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3:
a)
partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si
riferisce la loro attivita';
b)
possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di
attivita', programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli
Enti locali nelle materie di loro interesse.
2. Alle associazioni di promozione sociale e' riconosciuto il
diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto
previsto dall'articolo 26 della Legge n. 383 del 2000.
Art. 11
Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la
qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni
di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di
formazione professionale e di educazione degli adulti.
Art. 12
Convenzioni fra associazioni di promozione sociale
e soggetti pubblici
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno 6 mesi
nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attivita'
di promozione sociale di cui all'articolo 2.
2. Gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo debbono
pubblicizzare la volonta' di stipulare convenzioni, attraverso
strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da parte delle
associazioni del territorio interessate ed operanti nel settore
oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni debbono precisare almeno:
a)
le attivita' oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle
finalita' statutarie dell'associazione, nonche? le loro modalita' di
espletamento;
b)
le risorse umane, le strutture, le attrezzature e i beni strumentali
impiegati nell'espletamento delle attivita' di cui alla lettera a)
del presente comma, nonche? le loro condizioni di utilizzazione;
c)
la copertura assicurativa, a carico dell'Ente pubblico, delle
persone messe a disposizione da parte dell'associazione,
adeguatamente all'attivita' svolta e con riferimento ai livelli di
copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
d)
l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei
contraenti;
e)
le modalita' di verifica dell'attuazione della convenzione;
f)
la durata, le cause e modalita' di risoluzione della convenzione.
4. Qualora le attivita' convenzionate riguardino interventi di aiuto
alla persona, le risorse umane di cui al comma 3, lettera b) del
presente articolo devono possedere un'adeguata formazione specifica.
Art. 13
Criteri di priorita' per le convenzioni
1. La scelta, da parte degli Enti pubblici di cui al comma 1
dell'articolo 12, dell'associazione con cui stipulare la
convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione
comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacita' operative
delle associazioni, considerando nel loro complesso:
a)
l'esperienza maturata nell'attivita' oggetto di convenzione;
b)
il livello qualitativo adeguato all'attivita' convenzionata in
ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
c)
l'offerta di modalita' a carattere innovativo e sperimentale per lo
svolgimento delle attivita' di pubblico interesse;
d)
la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in
cui deve essere svolta l'attivita';
e)
il tipo e la qualita' della formazione curata dall'associazione;
f)
la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli
specifici settori d'intervento;
g)
ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della
particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente
pubblicizzati dall'Ente pubblico.
Art. 14
Osservatorio regionale
associazionismo di promozione sociale
1. E' istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di
promozione sociale, quale sezione speciale della Conferenza
regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della L.R. n. 3
del 1999.
2. La Giunta regionale con proprio atto provvedera' a determinare la
composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio di
cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a)
analizzare le necessita' del territorio e le priorita' di
intervento;
b)
favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere
dati, documenti e testimonianze riguardanti le attivita' di
promozione sociale di cui al comma 1 dell'articolo 2;
c)
promuovere direttamente o in collaborazione con gli Enti locali e
con le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
provinciali, iniziative di studio e di ricerca ai fini della
promozione e dello sviluppo delle attivita' di promozione sociale di
cui al comma 1 dell'articolo 2;
d)
formulare proposte operative in materia di promozione sociale.
4. La Regione, sentito l'Osservatorio, promuove ogni quattro anni la
Conferenza regionale della promozione sociale cui partecipano i
soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale
interessate.
Art. 15
Riduzione di tributi locali
1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto
ai sensi del DLgs 25 febbraio 1995, n. 77, possono deliberare
riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di
cui alla presente legge.
Art. 16
Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi
1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei
quali si svolgono le relative attivita' sono compatibili con tutte
le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero
per i Lavori pubblici 2 aprile 1968, indipendentemente dalla
destinazione urbanistica.
2. I locali ove si svolge l'attivita' statutaria dell'associazione
devono comunque rispondere ai requisiti richiesti dalla vigente
normativa disciplinante la specifica attivita' esercitata.
3. La destinazione d'uso rimane invariata fintanto che le
associazioni occupano gli spazi.
Art. 17
Attivita' di controllo
1. Le Province stabiliscono criteri e modalita' di controllo diretto
sulle attivita' delle associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri, al fine di verificare l'effettiva esistenza e
permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della presente
legge, nonche? in merito alle modalita' con cui esse usufruiscono
delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di
riferimento.
2. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o piu' requisiti
essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello
svolgimento delle attivita', l'Amministrazione competente procede
alla cancellazione dai registri.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18
Oneri finanziari
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente
legge si fa fronte nell'ambito di capitoli afferenti le unita'
previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.
Art. 19
Norme di indirizzo e coordinamento
1. Al fine di garantire uniformita' nell'interpretazione e
nell'applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita
la competente Commissione consiliare, puo' emanare apposite
direttive.
Art. 20
Modificazioni di leggi regionali
1. Alla L.R. 22 agosto 1994, n. 37 Norme in materia di promozione
culturale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 e' sostituita dalla
seguente: b) associazioni culturali e organizzazioni operanti anche
in campo culturale£;
b)
la lett. b) del comma 1 dell'articolo 5 e' cosi' sostituita: b)
progetti che in conformita' degli indirizzi del programma triennale
di cui all'articolo 3, vengono presentati da associazioni o
organizzazioni che operano anche in ambito culturale£;
c)
il comma 3 dell'articolo 5 e' cosi' sostituito: 3. Per accedere ai
contributi regionali le associazioni e le organizzazioni di cui al
comma 1, lett. b) devono essere iscritte rispettivamente nei
registri delle associazioni di promozione sociale e nei registri del
volontariato£.
2. Alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 Norme in materia di sport
sono apportare le seguenti modificazioni:
a)
il comma 4 dell'articolo 2 e' cosi' sostituito:
4. Le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono
realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con
soggetti pubblici e privati, con le Federazioni sportive
riconosciute dal CONI e con le associazioni iscritte nei registri
provinciali delle associazioni di promozione sociale, attraverso:
a) la concessione di contributi per attivita', iniziative
sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di
livello almeno regionale;
b) la promozione di campagne di informazione per il miglioramento
del benessere psico-fisico dei cittadini nonche? per la diffusione
ed il corretto esercizio delle attivita' sportive.£;
b)
il comma 1 dell'articolo 8 e' cosi' sostituito:
1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi
ad Enti locali, associazioni iscritte nei registri provinciali delle
associazioni di promozione sociale, e privati, in conto capitale o
in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore
all'80% del tasso praticato dall'istituto bancario.£;
c)
il comma 1 dell'articolo 11 e' cosi' sostituito:
1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito
della propria programmazione, a sostegno delle attivita'
organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali
sportive e ricreative iscritte nei registri provinciali di
promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di
promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo
sportivo e ricreativo.£.
Art. 21
Abrogazione di leggi regionali
1. La L.R. 7 marzo 1995, n. 10 Norme per la promozione e la
valorizzazione dell'associazionismo e' abrogata.
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 13
Norme in materia di sport e' abrogato.
3. Il comma 4 dell'articolo 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 e'
abrogato.
4. L'articolo 3 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27 e' abrogato.
Art. 22
Norma transitoria
1. Restano salve le iscrizioni effettuate negli Albi di cui alla
L.R. 7 marzo 1995, n. 10, nonche? nell'Albo di cui all'articolo 3
della L.R. 2 settembre 1981, n. 27.
2. Restano salve inoltre le domande di iscrizione negli Albi di cui
alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 presentate prima dell'entrata in
vigore della presente legge
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le
Province, ciascuna nel proprio ambito territoriale di competenza,
provvedono con atto ricognitivo ad iscrivere nei registri
provinciali di cui alla presente legge i soggetti iscritti negli
albi e nei registri di cui al comma 1 del presente articolo, nonche?
a completare i procedimenti di iscrizione di cui al comma 2 del
presente articolo. A tal fine la Regione trasmette alle Province
tutta la documentazione relativa alle domande di iscrizione ed alle
iscrizioni effettuate sull'abrogato Albo regionale
dell'associazionismo di cui alla Legge n. 10 del 1995.
4. Entro 120 giorni dall'adozione dell'atto ricognitivo di cui al
comma 3 del presente articolo, le Province, ciascuna nel proprio
ambito di competenza, verificano che le associazioni iscritte ai
sensi delle leggi di cui al comma 1 possiedano tutti i requisiti di
cui alla presente legge, chiedendo, se necessario, i dovuti
adeguamenti.
5. Le convenzioni tra associazioni ed Enti pubblici in atto alla
data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere
efficacia fino alla loro scadenza. L'eventuale rinnovo avviene
secondo quanto previsto dalla presente legge.
Espandi Indice