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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3718
Presentato in data: 31/12/2002
Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia (delibera di Giunta n. 2678 del 23 12 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                              TITOLO I
FINALITA' PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI
Art.1
Finalita' e obiettivi generali
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della
politica energetica nazionale e della Unione Europea, disciplina con
la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi
operativi della Regione e degli Enti locali, in conformita' a quanto
previsto dal comma terzo dell'art. 117 della Costituzione, al fine
di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico
regionale.
2. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le
attivita' relative alla ricerca, coltivazione, produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione, uso di qualsiasi forma di
energia, comprese le fonti rinnovabili e le risorse geotermiche,
l'elettricita', l'energia nucleare, il petrolio, il gas naturale, le
attivita' inerenti alla produzione e all'utilizzo di impianti,
sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia. Sono
comprese nella materia altresi' le attivita' di servizio a sostegno
delle medesime attivita'.
3. Nel perseguire le finalita' di cui al comma 1, la Regione e gli
Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli
interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali:
a)
promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia
anche attraverso le azioni di assistenza, consulenza ed informazione
nonché lo sviluppo di servizi rivolti agli utenti finali
dell'energia;
b)
favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene,
delle fonti rinnovabili, nonché della cogenerazione, dell'energia
recuperabile da impianti termici ed elettrici e da processi
produttivi;
c)
assicurare le condizioni di compatibilita' ambientale e territoriale
e di sicurezza dei processi di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione ed uso finale dell'energia;
d)
promuovere i fattori di competitivita' regionale contribuendo, per
quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l'affidabilita' e la
continuita' degli approvvigionamenti con riferimento al fabbisogno
energetico regionale, assicurando la distribuzione equilibrata delle
infrastrutture sul territorio, diffondendo l'innovazione
tecnologica, organizzativa e finanziaria nella realizzazione dei
progetti energetici di interesse pubblico, garantendo l'efficienza,
qualita' , fruibilita' e diffusione dei servizi in condizioni di
concorrenza, economicita' e redditivita';
e)
favorire il miglioramento delle prestazioni dei sistemi energetici
con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione,
esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo di impianti,
edifici, manufatti, in conformita' alla normativa tecnica di
settore, anche attraverso la diffusione di sistemi di qualita'
aziendale e la istituzione di un sistema di accreditamento degli
operatori preposti alla attuazione degli interventi assistiti da
contributo pubblico;
f)
assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori;
g)
contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione
delle emissioni di gas ad effetto serra posti dal protocollo di
Kyoto.
4. Ai fini della presente legge si intendono per fonti rinnovabili
di energia: il sole, il vento, l'energia geotermica, idraulica, del
moto ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di
depurazione, il biogas, le biomasse intese come parte biodegradabile
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Sono altresi' fonti
di energia assimilate alle fonti rinnovabili: la cogenerazione,
l'energia recuperabile da impianti termici ed elettrici e da
processi produttivi. Le opere concernenti l'utilizzo delle fonti
rinnovabili e assimilate sono considerate di pubblico interesse.
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni concernenti:
a)
l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale di cui
agli artt. 7 e 8;
b)
l'approvazione di programmi a dimensione regionale, nonché di
progetti di interesse regionale finalizzati allo sviluppo
sostenibile del sistema energetico regionale;
c)
la promozione dei programmi e progetti di competenza degli Enti
locali, di cui agli artt. 3 e 4:
d)
la promozione di attivita' di ricerca applicata, nonché di attivita'
sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni
con enti e istituti di ricerca;
e)
la promozione dello sviluppo e qualificazione dei servizi energetici
di pubblica utilita' di interesse regionale;
f)
la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio
regionale, compresa la concessione dei contributi di competenza
regionale;
g)
la definizione delle procedure per la localizzazione e la
autorizzazione di impianti e reti per la produzione, la
trasformazione, il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio di
energia, nel rispetto delle competenze dello Stato;
h)
la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di
ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche
di cui all'art. 34, commi 4 e 5 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59) entro i limiti fissati ai sensi dell'art. 33,
comma 1, lettera i) del medesimo decreto;
i)
le intese con lo Stato e le altre Regioni per le attivita' e i
servizi che interessano il territorio regionale;
j)
la concessione delle autorizzazioni all'installazione e
all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza
superiore a 50 MW termici;
k)
le intese concernenti gli obiettivi di programmazione energetica
regionale e le relative modalita' di raggiungimento, nel cui
rispetto operano le imprese di servizi di pubblica utilita';
l)
tutte le funzioni in materia di energia non attribuite ad altro
ente.
2. In materia di fonti rinnovabili, risparmio energetico e uso
razionale dell'energia, la Regione esercita, in particolare, le
funzioni concernenti:
a)
la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione di
impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici,
gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di
energia o combustibili non tradizionali, ovvero di prototipi a basso
consumo specifico, nonché di iniziative utilizzanti tecnologie che
non abbiano raggiunto la maturita' commerciale e di esercizio;
b)
la promozione della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e
della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza
energetica;
c)
il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per
l'attuazione del DPR del 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante
norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,
comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10);
d)
l'assistenza agli Enti locali per le attivita' di informazione e
orientamento degli utenti finali dell'energia;
e)
l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli
operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.
Art. 3
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a)
la formulazione e l'attuazione del piano-programma per la promozione
del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia nei
processi produttivi, la valorizzazione delle fonti rinnovabili,
l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse
provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione
del sistema esistente;
b)
l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica nel rispetto delle competenze della
Regione;
c)
l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio delle reti di
trasporto e distribuzione dell'energia nel rispetto delle competenze
dello Stato e della Regione;
d)
tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi non
riservate alla competenza dello Stato e della Regione;
e)
le autorizzazioni inerenti i permessi di ricerca e le concessioni di
coltivazione delle risorse geotermiche;
f)
le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche
di cui all'art. 34, comma 2, del DLgs n. 112 del 1998;
g)
le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative.
2. E' attribuito alle Province l'esercizio dei poteri sostitutivi e
la nomina del commissario ad acta di cui all'art. 15, comma 1 del
DLgs 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della Direttiva n. 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a
norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144).
Art. 4
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni:
a)
approvano ed attuano piani e progetti per la qualificazione
energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla
promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico
e delle fonti rinnovabili negli edifici, allo sviluppo ed
adeguamento degli impianti di produzione e distribuzione di energia
asserviti agli insediamenti urbani, comprese le reti di
teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, anche nell'ambito dei
programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione
vigente;
b)
esercitano le altre funzioni attribuite loro da specifiche
disposizioni legislative.
Art. 5
Programmazione energetica territoriale
1. La programmazione energetica territoriale si articola nei livelli
regionale, provinciale e comunale, secondo quanto previsto dall'art.
2, comma 1, lettera a) dall'art. 3, comma 1, lettera a) e dall'art.
4, comma 1.
2. I piani di cui al comma 1 sono predisposti e approvati nel
rispetto delle previsioni dei piani sovraordinati nonché degli
obiettivi generali di cui all'art. 1, comma 3.
3. La Regione, le Province ed i Comuni provvedono, in sede di
elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione
preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale degli
effetti derivanti dalla loro attuazione, in conformita' alla
Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente,
informando la propria attivita' al metodo della concertazione
istituzionale e della partecipazione di cui all'art. 6.
Art. 6
Concertazione istituzionale e partecipazione
1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni di
programmazione energetica territoriale previste dalla presente legge
informano la propria attivita' al metodo della concertazione
istituzionale e della partecipazione delle istanze di rilevanza
economica e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle
Agende 21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale e di
concertazione sociale di cui alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma
del sistema regionale e locale).
Art. 7
Piano energetico regionale
1. Compete alla Regione, attraverso il Piano energetico regionale
(PER), stabilire gli indirizzi programmatici della politica
energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del
sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento tra
le fasi di ricerca applicata, sviluppo dimostrativo, diffusione di
processi produttivi e prodotti ad alta efficienza energetica,
orientamento degli utenti-consumatori.
2. Il PER, sulla base della valutazione dello stato del sistema
regionale nelle componenti legate alle attivita' di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso finale delle diverse
forme di energia e dello scenario evolutivo tendenziale spontaneo di
medio-lungo termine, individua gli obiettivi specifici e gli
interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici e privati.
3. Il PER e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta, sentita la Conferenza Regioni-Autonomie locali.
4. La delibera consiliare di approvazione del PER ha efficacia di
programmazione economico-finanziaria ai fini della individuazione
delle linee di intervento e degli stanziamenti di bilancio da
impegnare. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione
del PER di cui all'art. 8.
5. La Regione e' autorizzata a sottoscrivere convenzioni e accordi
con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'Ambiente (ENEA) in
applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) del DLgs 30 gennaio
1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie) e con altri
enti pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del PER e a
fornire alle Province e ai Comuni informazioni, consulenza tecnica e
assistenza nella predisposizione degli strumenti di programmazione
energetica locale.
Art. 8
Attuazione del Piano energetico regionale
1. Il Piano energetico regionale e' attuato attraverso programmi
annuali o poliennali di intervento approvati dalla Giunta regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 individuano le forme di
finanziamento accordate, gli standard prestazionali minimi
applicabili alle diverse tipologie di intervento, i criteri generali
per la valutazione delle proposte ai fini dell'assegnazione dei
contributi, le modalita' di erogazione dei finanziamenti regionali,
i termini di presentazione delle domande.
3. Gli Enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e
progetti di competenza sia singolarmente sia in forma associata.
Essi possono altresi' presentare progetti per conto di altri
soggetti, anche privati, purché i progetti siano conformi agli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e coerenti
con le linee di programmazione energetica regionale. In tal caso il
finanziamento regionale viene concesso agli Enti locali ai quali
spetta instaurare e disciplinare, secondo le forme del proprio
ordinamento, ulteriori e separati rapporti con i destinatari ultimi
del finanziamento regionale.
4. Sono ammesse domande di finanziamento relative a stralci
funzionali purché inquadrati in un progetto organico del quale sia
comprovata la funzionalita' e la finanziabilita'.
5. Le domande debbono essere accompagnate da una apposita relazione
illustrativa contenente:
a)
il riferimento agli obiettivi di programmazione locale e regionale e
alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica;
b)
il piano finanziario con la individuazione dei mezzi di copertura e
della loro ripartizione nel tempo;
c)
l'indicazione degli elementi tecnici ed economici, nonché di
sostenibilita' ambientale, necessari per la valutazione dei
risultati attesi;
d)
i riferimenti agli standard prestazionali;
e)
l'indicazione delle autorizzazioni richieste dalle norme vigenti.
6. Le modalita' di erogazione dei finanziamenti relativi ai progetti
di iniziativa diretta della Regione sono stabilite di volta in volta
nel contesto del progetto medesimo.
7. Per la promozione e lo sviluppo di progetti di formazione e
aggiornamento professionale, si applica la normativa regionale in
materia.
8. Al fine di garantire la funzionalita' della spesa regionale al
raggiungimento progressivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile
del sistema energetico regionale di cui all'art. 1, la Giunta
regionale emana direttive per il coordinato impiego degli strumenti
regionali di incentivazione previsti dalle leggi di settore.
Art. 9
Forme di finanziamento
1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge puo'
essere effettuato nelle seguenti forme:
a)
contributo in conto capitale;
b)
contributo in conto interesse;
c)
crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente
legislazione;
d)
fondi integrativi a favore di forme collettive di garanzia
riconosciute da leggi regionali.
2. Le agevolazioni regionali sono attivabili nei limiti comunitari
in materia di aiuti alle imprese, in relazione all'ambito
territoriale considerato.
Art. 10
Modalita' di finanziamento
1. La Regione e' autorizzata a stipulare intese e contratti con il
Fondo europeo degli investimenti e con la Cassa depositi e prestiti
allo scopo di regolamentare la copertura da parte di tali organismi
delle spese per la realizzazione dei progetti energetici
territoriali, anche a valere sul Fondo rotativo per la
progettualita' e sui mutui concessi dalla Cassa in base a leggi
speciali. Tali intese e contratti sono volti al fine di qualificare
e razionalizzare la spesa di investimento della Regione, delle
Province e dei Comuni, garantendo la funzionalita' della stessa al
raggiungimento progressivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile
del sistema energetico regionale.
2. I contributi regionali di cui all'art. 9 sono concessi
prioritariamente per la realizzazione di opere pubbliche o di
pubblico interesse immediatamente cantierabili per le quali gli Enti
locali interessati dispongono di un accordo preliminare con
organismi finanziari o bancari che si impegnano ad anticipare le
somme occorrenti con previsione di rimborso delle anticipazioni a
valere sui proventi di gestione. Detti contributi sono concessi
sulla base della lettera di adesione dell'istituto mutuante ed
erogati ad avvenuta presentazione del contratto definitivo di mutuo.
Art. 11
Funzioni di erogazione e controllo
1. La Regione puo' affidare ad istituti bancari, previa convenzione,
l'erogazione dei contributi di cui all'art. 9. A tali istituti puo'
essere altresi' affidata la verifica della completezza e correttezza
della documentazione amministrativa richiesta, come anche il
controllo della documentazione di spesa. Sono fatti salvi i poteri
di controllo dell'Amministrazione regionale, e la sua esclusiva
competenza nelle fasi valutative del procedimento.
2. L'istituto bancario che svolge tali funzioni deve essere distinto
dall'istituto erogante il mutuo.
Art. 12
Classificazione degli interventi finanziabili
1. Gli interventi di risparmio energetico, uso razionale
dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili sono
classificati, ai fini del loro finanziamento da parte della Regione
e degli Enti locali ai sensi della presente legge, sulla base degli
indici prestazionali di cui all'art. 8, comma 2.
2. L'elenco e gli indici di cui al comma precedente sono
periodicamente aggiornati dalla Giunta regionale, tenuto conto di
analoghi indici predisposti dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas ai fini del rilascio dei titoli di efficienza energetica e
dei certificati verdi.
Art. 13
Fondo per l'attuazione del piano energetico regionale
1. E' istituito il fondo regionale per l'attuazione del PER.
2. Al finanziamento del fondo si provvede:
a)
con le risorse regionali definite con la legge di bilancio;
b)
con le risorse statali e comunitarie attribuite alla Regione per la
realizzazione di interventi compatibili con le finalita' e gli
obiettivi di cui all'art.1.
3. Le disponibilita' del fondo possono essere utilizzate per il
cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali compatibili con
gli indirizzi del Piano energetico regionale.
Art. 14
Monitoraggio
1. Gli interventi di sostegno regionale sono oggetto di monitoraggio
al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni
assunti ed il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni
previsti. Tale azione deve permettere, se necessario, di riorientare
gli interventi stessi al fine di assicurare la loro maggiore
efficacia ed efficienza.
2. Il monitoraggio e' predisposto ed attuato dall'Amministrazione
regionale anche avvalendosi dell'Agenzia regionale di cui all'art.
22 ovvero di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei
indicatori strutturati in modo da individuare:
a)
lo stato di avanzamento dei piani e progetti nonché gli obiettivi
specifici da raggiungere entro la scadenza determinata;
b)
l'andamento della gestione, compresi gli aspetti procedurali e gli
eventuali problemi connessi.
3. Sulla base delle risultanze delle attivita' di monitoraggio, la
Giunta provvede all'adeguamento dei programmi annuali o poliennali
di cui all'art. 8.
4. La Giunta regionale, nel caso accerti ritardi di attuazione dei
progetti finanziati, puo' disporre la revoca dei contributi e il
trasferimento delle risorse a favore di progetti che dimostrino
maggiore capacita' di attuazione delle previsioni progettuali e
programmatiche.
Art. 15
Criteri generali tecnico-costruttivi
1. La Regione, al fine di facilitare il raggiungimento degli
obiettivi di uso efficiente dell'energia e valorizzazione delle
fonti rinnovabili e assimilate, definisce i criteri generali
tecnico-costruttivi relativi ai nuovi insediamenti abitativi o
produttivi nonché agli interventi di ristrutturazione degli
insediamenti esistenti.
Art. 16
Accelerazione delle procedure di autorizzazione
1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi generali dell'art. 1
della L.R. n. 3 del 1999 e dell'art. 6 della Direttiva 2001/77/CE
del 27 settembre 2001 concernente la promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita', emana, entro dodici mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti allo scopo di
razionalizzare ed accelerare le procedure di competenza regionale
relative all'autorizzazione e realizzazione degli impianti e delle
reti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e
stoccaggio di energia.
2. La Regione e gli Enti locali territorialmente interessati dalla
localizzazione di nuovi impianti o reti ovvero dal potenziamento o
trasformazione di quelli esistenti possono concludere con i soggetti
attuatori accordi che individuino misure di compensazione e
riequilibrio ambientale, commisurate alla entita' degli impatti.
Art. 17
Qualificazione dei servizi energetici
1. La Regione individua, per la promozione della efficienza dei
servizi di pubblica utilita' operanti nel settore energetico, di
seguito denominati servizi energetici , nonché di adeguati livelli
di qualita', fruibilita' e diffusione nel territorio regionale dei
servizi medesimi e per la tutela degli interessi degli utenti e
consumatori, lo strumento operativo della Carta dei Servizi, nel
rispetto delle competenze dello Stato e dei compiti amministrativi
attribuiti all'Autorita' per l'energia e il gas.
2. Gli operatori esercenti impianti, reti, servizi localizzati nel
territorio regionale e soggetti ad obblighi di incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di energia e di
valorizzazione delle fonti rinnovabili ai sensi del DLgs 16 marzo
1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), e del DLgs n.
164 del 2000, tenuto conto degli indirizzi di programmazione
energetico-ambientale regionale e locale, formulano il piano annuale
delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli
obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alla Regione
e agli Enti locali interessati.
3. L'Amministrazione competente per l'approvazione degli interventi
previsti dal piano delle iniziative localizzate nel territorio
regionale di cui al comma 2, al fine del coordinamento e della
integrazione dei procedimenti amministrativi e della acquisizione
unitaria degli atti amministrativi, intese, pareri e atti di assenso
comunque denominati necessari, attiva, ove opportuno, la Conferenza
di Servizi, di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e successive modificazioni.
4. Per favorire il raggiungimento al minimo costo complessivo degli
obiettivi generali di cui all'art. 1, con particolare riferimento al
risparmio energetico, uso razionale dell'energia, valorizzazione
delle fonti rinnovabili e assimilate, adeguamento e sviluppo degli
impianti e delle reti in condizioni di compatibilita' ambientale, la
Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi per gli
interventi realizzati in regione dai soggetti esercenti i servizi
energetici.
5. Tali contributi sono erogati subordinatamente all'espletamento di
procedure di gara e sulla base degli indicatori di qualita' dei
servizi di interesse regionale definiti dalla Giunta regionale anche
al fine di permettere la comparazione tra i diversi esercenti.
Art. 18
Qualificazione degli operatori
1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli
operatori preposti alla attuazione degli interventi finanziati dalla
Regione e dagli Enti locali ai sensi della presente legge,
attraverso l'istituzione di un sistema di accreditamento.
2. Il sistema di accreditamento attesta il possesso dei requisiti
tecnico-gestionali al fine di costituire adeguate garanzie a tutela
dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo di
programmazione, progettazione, esecuzione e gestione degli
interventi, in conformita' alla normativa tecnica vigente.
3. Gli operatori in possesso di una certificazione di qualita'
prevista dalla normativa vigente sono accreditati con una procedura
che prevede solo la verifica del possesso dei requisiti
eventualmente non compresi nella stessa certificazione di qualita'.
4. La verifica di riscontrata difformita' delle condizioni e dei
requisiti che hanno determinato l'accreditamento, comporta la
temporanea impossibilita' di partecipare alla attuazione di nuovi
progetti finanziati dalla Regione e dagli Enti locali ai sensi della
presente legge.
5. Il costo dell'accreditamento e del suo mantenimento e' a carico
del singolo operatore.
Art. 19
Funzioni di osservatorio regionale dell'energia
1. L'Agenzia regionale di cui all'art. 22 svolge le funzioni di
osservatorio energetico regionale provvedendo all'acquisizione,
raccolta, elaborazione, valutazione e diffusione dei dati
riguardanti l'evoluzione del sistema energetico regionale e relativi
servizi, ai fini della elaborazione e dell'aggiornamento degli
strumenti di programmazione energetica territoriale di cui all'art.
5.
2. Nell'ambito della funzione di osservatorio l'Agenzia regionale:
a)
integra, elaborandoli su base provinciale e regionale, i dati e le
informazioni che attengono alla produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia;
b)
sviluppa previsioni sugli scenari evolutivi;
c)
assicura il monitoraggio dei programmi e progetti promossi dalla
Regione e dagli Enti locali, ai sensi dell'art. 14;
d)
relaziona sullo stato dei servizi resi all'utenza locale e
sull'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare;
e)
valuta gli ostacoli normativi e di altra natura che si frappongono
al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1.
3. La Regione d'intesa con le Province, specifica e articola i
compiti e gli obiettivi della funzione di osservatorio, individuando
forme di coordinamento e di integrazione con altri osservatori e
organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al
fine di costituire un idoneo strumento per la programmazione
energetica territoriale.
4. Gli Enti locali e i soggetti cui e' affidata la gestione degli
interventi di iniziativa diretta della Regione sono tenuti a fornire
alla Regione le informazioni sull'attuazione dei programmi e
progetti di competenza. L'adempimento di tale compito informativo
costituisce requisito per l'ammissione ai contributi regionali
previsti dalla presente legge. La Regione provvede nell'ambito delle
attivita' di osservatorio alla definizione degli standard tecnici
volti a rendere omogenee, compatibili e integrabili le basi
informative dei vari livelli istituzionali.
5. La Regione promuove la stipulazione di una apposita convenzione
con i soggetti pubblici e privati detentori di informazioni, che
possono contribuire all'attivita' di osservatorio, avendo garantiti
l'accesso e la possibilita' di utilizzo delle informazioni raccolte.
I dati raccolti nell'ambito delle funzioni di osservatorio sono resi
pubblici nei limiti di quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali).
6. Sulla base degli elementi raccolti nell'ambito delle funzioni di
osservatorio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale
una relazione periodica sul grado di conseguimento degli obiettivi
fissati dal PER con particolare riferimento alla valorizzazione
delle fonti rinnovabili, in conformita' alla Direttiva 2001/77/CE,
sui fattori di maggiore criticita' che hanno condizionato il
completo raggiungimento di detti obiettivi, sugli elementi di
coerenza ed efficacia delle misure adottate.
Art. 20
Strutture tecniche
1. Le strutture tecniche della Regione e degli Enti locali preposte
alla elaborazione e attuazione delle politiche energetiche
territoriali operano in un rapporto di stretta collaborazione e di
sinergia ai fini di migliorare la qualita' tecnica degli atti e dei
servizi resi ai cittadini e di favorire la omogeneita' dei criteri
metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. La Regione, le Province e i Comuni assumono gli opportuni accordi
per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1.
3. Ai fine dell'elaborazione degli strumenti di programmazione
energetica territoriale di cui all'art. 5, la Regione, le Province e
i Comuni, per quanto di rispettiva competenza, richiedono agli altri
soggetti istituzionali interessati di trasmettere gli elementi e i
dati informativi in loro possesso entro il termine di sessanta
giorni.
Art. 21
Agenzie energetiche territoriali
1. La Regione promuove ed agevola la gestione associata delle
funzioni e dei servizi attinenti alla materia energetica, anche
attraverso lo sviluppo delle Agenzie energetiche territoriali e
degli Sportelli Unici per le attivita' produttive e per l'edilizia
intercomunali di cui all'art. 70 della L.R. n. 3 del 1999 e all'art.
5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia) ovvero tramite
l'avvalimento dell'Agenzia regionale per l'energia.
TITOLO II
AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA
Art. 22
Istituzione e funzioni dell'Agenzia energetica regionale
1. E' istituita l'Agenzia regionale per l'energia.
2. L'Agenzia e' dotata di autonomia organizzativa nei limiti
stabiliti dalla presente legge e gode di autonomia tecnica,
amministrativa. Nell'espletamento delle proprie attivita' l'Agenzia
opera, altresi', con piena autonomia tecnico-scientifica.
3. Spetta alla Regione la titolarita' dei poteri di indirizzo
politico sull'attivita' dell'Agenzia. A tal fine la Giunta puo'
emanare direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere,
acquisire dati e notizie per accertare il rispetto delle stesse,
nonché indicare eventuali specifiche attivita' da intraprendere.
Spettano all'Agenzia i poteri di gestione per l'attuazione delle
direttive e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla
Regione.
4. All'Agenzia sono affidati i seguenti compiti:
a)
svolgimento delle funzioni di osservatorio regionale dell'energia di
cui all'art. 18;
b)
supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini della elaborazione
e aggiornamento del piano energetico regionale;
c)
monitoraggio sull'attuazione dei piani e dei progetti degli Enti
locali finanziati dalla Regione, ai sensi dell'art. 14;
d)
supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini della elaborazione
ed attuazione dei piani e progetti di iniziativa diretta della
Regione;
e)
consulenza tecnica ed assistenza nella predisposizione ed attuazione
degli strumenti di programmazione energetica locale;
f)
supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative di
competenza regionale;
g)
supporto tecnico al rilascio di garanzie di origine
dell'elettricita' prodotta da fonti rinnovabili di energia ai sensi
dell'art. 5 della direttiva 2001/77/CE nonche? di certificati di
efficienza energetica previsti dalla legislazione vigente;
h)
attivita' di studio e ricerca per la realizzazione di azioni
pubbliche, anche sperimentali, volte a promuovere processi
energetici ecocompatibili ed a valorizzare le fonti rinnovabili;
i)
attivita' di informazione, orientamento e divulgazione in ordine
alle condizioni ottimali per conseguire gli obiettivi di cui
all'art.1;
j)
ogni altra funzione di supporto tecnico e scientifico ad essa
affidata dalle disposizioni attuative della presente legge.
Art. 23
Direttore dell'Agenzia
1. L'incarico di Direttore e' conferito dalla Giunta a dirigenti
regionali dotati di professionalita', capacita' e attitudine
adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei
risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
2. L'incarico di Direttore puo' essere altresi' conferito a persone
esterne all'Amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e
competenza, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilita'
gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o
private.
3. Nel caso di cui al comma 3, il Direttore e' assunto dalla Regione
con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque
anni e rinnovabile; il trattamento economico e' stabilito con
riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e puo' essere
motivatamente integrato con riferimento alla specifica
qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione
della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali.
4. Il posto di Direttore non e' ricompreso nelle dotazioni organiche
della Regione. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la nomina determina
il collocamento fuori ruolo del dirigente fino al termine
dell'incarico stesso.
5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed
esercita, in riferimento ad essa, i compiti e poteri posti in capo
ai direttori generali ai sensi della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
6. Il Direttore, in particolare, predispone e sottopone
all'approvazione della Giunta:
a)
il regolamento di organizzazione;
b)
il programma annuale di attivita' dell'Agenzia;
c)
la relazione gestionale annuale sulle attivita'.
7. Il Direttore puo' stipulare contratti di prestazione d'opera
professionale nell'ambito dei limiti e secondo gli indirizzi fissati
dalla Giunta regionale, nonche? convenzioni per lo svolgimento di
attivita' istituzionali.
Art. 24
Organizzazione dell'Agenzia
1. L'Agenzia si avvale di personale dipendente dalla Regione
nell'ambito della dotazione organica della Giunta, in distacco
presso l'Agenzia. La Giunta, su proposta del Direttore dell'Agenzia,
stabilisce il limite massimo di spesa per detto personale. La Giunta
definisce altresi' i limiti e le modalita' per la stipulazione, da
parte dell'Agenzia, di contratti di prestazioni professionali e di
convenzioni con gli Enti di ricerca.
TITOLO III
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 25
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio
nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge
annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 37, comma
1, della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31
e 27 marzo 1972, n. 4) e successive modifiche e nel rispetto dei
vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.
Art. 26
Abrogazioni
1. E' abrogata la Sezione I del Capo XI del Titolo V, Parte Terza,
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante Riforma del sistema
regionale e locale .
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