Espandi Indice

Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 4926
Presentato in data: 13/10/2003
Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo (delibera di Giunta n. 1973 del 07 10 03).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge nell'esercizio delle competenze attribuite
dall'art. 117 della Costituzione in materia di tutela della salute
ed alimentazione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti
dalla legge dello Stato, disciplina la movimentazione di ovini e
caprini nel territorio della regione Emilia-Romagna al fine di
prevenire il rischio di diffusione di malattie trasmissibili
attraverso il pascolo.
Art. 2
Modalita' di movimentazione
1. Il pascolo di ovini e caprini e' consentito esclusivamente su
terreni di proprieta' o in affitto o in concessione, chiaramente
delimitati ed identificabili.
2. Lo spostamento di ovini e caprini a scopo di pascolo e' soggetto
ad autorizzazione sanitaria, concessa dal Sindaco del comune di
destinazione previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda
Unita' sanitaria locale competente per territorio, anche nel caso di
movimenti intracomunali.
3. Gli ovini e i caprini che vengono spostati per ragioni di pascolo
o transumanza devono essere trasportati tramite automezzi e non
possono essere spostati con altri mezzi, eccetto i casi autorizzati
dal Sindaco su parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'
sanitaria locale competente per territorio.
Art. 3
Identificazione
1. Tutti gli ovini e i caprini di cui all'art. 2 devono essere
identificati con le modalita' disciplinate dal DPR 30/4/1996, n. 317
(Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli
animali).
Art. 4
Condizioni sanitarie
1. Gli ovini e i caprini devono provenire da allevamenti
ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei
requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti.
2. Tutti gli ovini e i caprini di eta' superiore ai sei mesi che
vengono trasportati per ragioni di pascolo o transumanza devono
essere stati sottoposti con esito favorevole ad un controllo
sierologico nei confronti della brucellosi effettuato negli ultimi
90 giorni.
Art. 5
Documentazione di accompagnamento
1. Gli ovini e i caprini che vengono trasportati per ragioni di
pascolo o transumanza con automezzo devono essere trasportati
unitamente al documento di accompagnamento di cui all'articolo 10
del DPR 30/4/1996, n. 317 (modello 4) sul quale deve essere
riportato anche l'esito favorevole dell'ultimo controllo sierologico
effettuato.
2. Copia del documento di cui al comma 1 deve essere consegnata al
Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria locale di
destinazione entro 48 ore lavorative dall'arrivo degli animali.
Art. 6
Sanzioni
1. La violazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 5, comma 1
comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario, della
sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 Euro per capo. Qualora il
proprietario non provveda ad ottemperare alle disposizioni impartite
dai soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa
vigente al fine di ripristinare le condizioni dettate dalla presente
legge e' disposta la confisca degli animali e la loro successiva
macellazione.
2. La violazione dell'art. 3 comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da 20,00 a 60,00 Euro per ogni capo non correttamente
identificato.
3. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa
vigente procedono all'applicazione della sanzione amministrativa di
cui al comma 2, qualora il proprietario non provveda entro 15 giorni
dalla notifica del verbale di accertamento; in caso di reiterazione
gli importi delle sanzioni sono raddoppiati.
4. La violazione di quanto disposto dall'articolo 4 comporta la
applicazione, nei confronti del proprietario, della sanzione
amministrativa da 20,00 a 60,00 Euro per capo. E' in ogni caso
disposta la confisca degli animali e la loro successiva
macellazione.
Art. 7
Applicazione
1. La Giunta regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della presente legge, adotta apposita direttiva
per l'applicazione delle disposizioni ivi previste.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Espandi Indice