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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4990
Presentato in data: 28/10/2003
Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo edilizio (delibera di Giunta n. 2111 del 27 10 03).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
1. La Regione conferma il principio della salvaguardia del
territorio e dell'ambiente quale interesse preminente della
comunita' regionale.
2. Nell'esercizio delle funzioni legislative di governo del
territorio ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, con
apposita legge la Regione detta, entro il 31 marzo 2004, nuove norme
in materia di vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia,
responsabilita' e sanzioni, promuovendo l'aggiornamento della
strumentazione pianificatoria, potenziando gli apparati
organizzativi e incentivando i sistemi tecnologici di controllo del
territorio.
3. La legge regionale si conforma ai seguenti principi:
a)
tutela assoluta delle risorse ambientali e demaniali, del paesaggio
e del patrimonio storico ed architettonico;
b)
valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio cosi' come
definito dal sistema della pianificazione territoriale e
urbanistica, in coerenza con le previsioni della legge regionale 24
marzo 2000, n. 20;
c)
pieno riconoscimento del ruolo dei Comuni, nell'esercizio delle
funzioni di governo del territorio, con particolare riferimento alle
funzioni di controllo e di vigilanza, ai sensi della L.R. 25
novembre 2002, n. 31;
d)
generale non sanabilita' delle violazioni in contrasto con la
strumentazione urbanistica vigente.
Art. 2
1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista
dall'articolo 1, i Comuni sospendono ogni determinazione circa la
conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli
illeciti edilizi, cosi' come regolati dall'art. 32 del Decreto Legge
30 settembre 2003, n. 269. Resta ferma la possibilita' della
presentazione delle domande di sanatoria da parte degli interessati,
a tutela e garanzia delle loro posizioni giuridiche.
Art. 3
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
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