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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5048
Presentato in data: 11/11/2003
'Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia' (delibera di Giunta n. 2181 del 03 11 03).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Modifiche all'art. 1
1. Il comma 2 dell'art. 1 (Finalita' e modalita' attuative) e'
sostituito dal seguente:
«2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione,
la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi
per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del
pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei
genitori, nel rispetto dei livelli essenziali determinati dallo
Stato.».
2. Il comma 3 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Consiglio regionale, con una o piu' direttive, definisce i
requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base
all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e
le modalita' per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di
cui alla presente legge, nonche' le procedure per l'autorizzazione
al funzionamento di cui all'art. 16 e per l'accreditamento di cui
all'art. 18.».
3. Dopo il comma 3 dell'art. 1 e' inserito il nuovo comma 3 bis:
«3 bis. Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce
norme specifiche per i servizi sperimentali.».
Art. 2
Modifiche all'art. 2
1. I commi 3 e 4 dell'art. 2 (Nido d'infanzia) sono sostituiti dai
seguenti:
«3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti
gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali
differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro
ricettivita', ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici
specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi. I nidi e i
servizi integrativi e quelli sperimentali di cui all'art. 3 possono
essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un
pieno utilizzo e ampliare le opportunita' di offerta.
4. I nidi d'infanzia, ivi compresi le sezioni aggregate a scuole
dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, nonche' i
nidi indicati all'art. 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, in
relazione ai tempi di apertura possono essere a tempo pieno o a
tempo parziale; in relazione alla ricettivita' possono essere anche
micro-nidi. La ricettivita' minima e massima del micro-nido e'
stabilita con direttiva del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 1
comma 3.».
Art. 3
Modifiche all'art. 3
1. La rubrica dell'art. 3 (Servizi integrativi) e' sostituita dalla
seguente: (Servizi integrativi e sperimentali).
2. Il comma 3 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini
insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di
socialita' e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione
per gli adulti.».
3. I commi 7 e 8 dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:
«7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di
altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia
in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare
fronte a nuovi bisogni. Con l'atto di autorizzazione al
funzionamento e' determinata la durata massima della
sperimentazione.
8. Tra i servizi sperimentali, la Regione e gli Enti locali
promuovono quelli dell'educatore domiciliare, che svolge l'attivita'
in uno spazio dedicato all'interno del proprio domicilio o in altro
contesto a cio' dedicato, e dell'educatore familiare. L'educatore
familiare si realizza tramite accordo tra alcune famiglie con
bambini di eta' inferiore ai tre anni che decidano di mettere a
disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico
adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo
a educatori con specifiche caratteristiche professionali e
appositamente formati a questo scopo. Con direttiva ai sensi
dell'art. 1 comma 3 bis il Consiglio regionale stabilisce i
requisiti del servizio di educatore domiciliare.».
Art. 4
Modifiche all'art. 4
1. Al comma 1 dell'art. 4 (Sistema educativo integrato), dopo le
parole «i servizi integrativi» sono inserite le parole «e i servizi
sperimentali».
Art. 5
Modifiche all'art. 6
1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 (Accesso ai servizi educativi e
contribuzione ai costi) e' inserito il nuovo comma 2 bis:
«2 bis. Nei nidi indicati all'art. 70 della Legge 28 dicembre 2001,
n. 448 che usufruiscono di finanziamenti pubblici, e' consentito
l'accesso anche a bambini i cui genitori non sono dipendenti
dell'azienda beneficiaria.».
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 6 sono soppresse le parole
«statale di settore e».
Art. 6
Modifiche all'articolo 10
1. All'art. 10 (Funzioni della Regione) la lettera a) del comma 1 e'
sostituita dalla seguente:
«a)
le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita'
e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,
nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali;».
2. Il comma 2 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
«2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma
1:
a)
adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto
capitale per l'estensione dell'offerta, approva gli atti
programmatori delle Province per le spese di investimento e adotta
il relativo riparto;
b)
attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese
correnti e, in conformita' ad esso, approva il riparto dei fondi a
favore delle Province.».
3. Al comma 3, in fine, dopo il punto, e' inserita la seguente
frase:
«La Regione rilascia altresi' ai soggetti gestori l'accreditamento
di cui all'art. 18, secondo quanto previsto all'art. 37 comma 7.».
Art. 7
Modifiche all'art. 11
1. All'art. 11 (Funzioni delle Province) il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
«1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a)
nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 10, comma 1,
approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il
programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi
educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani
annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli
operatori e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento
con gli interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e
di promozione di diritti e opportunita' dell'infanzia e
dell'adolescenza;
b)
istituiscono la Commissione tecnica di cui all'art. 23;
c)
provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati
ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima
infanzia esistenti sul territorio provinciale.».
2. Dopo il comma 1 dell'art. 11 e' inserito il nuovo comma 1 bis:
«1 bis. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale
sull'utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul
raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e
provinciale.».
Art. 8
Modifiche all'art. 12
1. All'art. 12 (Funzioni dei Comuni), dopo la lettera d) del comma
1, e' inserita la nuova lettera d bis):
«d bis)
richiedono alle Province la concessione dei contributi in conto
capitale indicati all'art. 14, comma 2;».
Art. 9
Sostituzione dell'art. 14
1. L'art. 14 (Interventi ammessi a contributo e beneficiari) e'
sostituito dal seguente:
«Art. 14
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui
all'art. 10 e dei programmi provinciali di cui all'art. 11, assegna
alle Province:
a)
i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 3;
b)
le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica
provinciale di cui all'art. 23 e per il sostegno contributivo ai
coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'art. 34.
2. A seguito dell'approvazione degli atti programmatori provinciali
da parte della Giunta regionale, i fondi regionali per spese di
investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi
per la prima infanzia, nonche' arredo degli stessi, sono erogati
dalle Province:
a)
ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per
questi ultimi, il Comune interessato;
b)
a soggetti privati, su richiesta dei Comuni; gli edifici da
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,
all'atto della concessione del contributo, in proprieta', oppure in
diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei
richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente
al termine del vincolo di destinazione.
3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al
comma 2 lettera b), sono revocati, con le modalita' indicate
all'art. 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al
funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se
l'autorizzazione e' revocata.
4. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per
spese correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori,
singoli o associati, di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c)
e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a
figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e
degli stessi coordinatori pedagogici, nonche' per la realizzazione
di servizi sperimentali.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita' e
le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente
articolo, nonche' le aree di intervento dei progetti regionali di
cui all'art. 10, comma 3.».
Art. 10
Modifiche all'art. 16
1. All'art. 16 (Autorizzazione al funzionamento) il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima
infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di eta'
inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a
fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micro-nidi
indicati all'art. 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e le
sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi
educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al
funzionamento secondo le norme di cui al presente Titolo,
indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.».
Art. 11
Modifiche all'art. 17
1. All'art. 17 (Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento), la
lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«c)
svolgere l'attivita' tramite personale il cui trattamento sia
conforme alla vigente normativa in materia di lavoro subordinato o
autonomo;».
Art. 12
Modifiche all'art. 19
1. All'art. 19 (Requisiti per l'accreditamento) il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. Per i servizi e le strutture private l'accreditamento
costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad
eccezione di quanto previsto all'art. 14, comma 2 lettera b). Il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' condizione di
funzionamento per i servizi e le strutture pubbliche.».
Art. 13
Sostituzione dell'art. 21
L'art. 21 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento
e dell'accreditamento) e' sostituito dal seguente:
«Art. 21
Vigilanza e sanzioni
1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se
necessario, della Commissione tecnica di cui all'art. 23, procede a
verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla
cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e
l'accreditamento e dei requisiti di cui all'art. 9. Sono fatte salve
le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione
vigente.
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza
avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o
gestisca un servizio ricreativo di cui all'art. 9 senza avere
presentato la denuncia di inizio attivita', e' soggetto ad una
sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui
importo e' stabilito con regolamento o con ordinanza comunale.
Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da
applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito
richiesto per l'autorizzazione. Se la violazione persiste, il Comune
assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso
inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione e
alla chiusura del servizio fino alla introduzione o al ripristino
del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal
Comune, il requisito mancante non e' ripristinato o il soggetto
gestore non ha presentato domanda di autorizzazione, il Comune
stesso puo' procedere alla revoca dell'autorizzazione e alla
chiusura del servizio.
3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o piu'
requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per
provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso
inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del
provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che
i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca
dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici
relativi alla gestione eventualmente concessi, nonche' dagli appalti
e dai rapporti convenzionali in atto.
4. Del provvedimento di revoca e' data notizia alla Provincia
competente che provvede alla cancellazione dal registro.
5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e
l'introito dei relativi proventi compete al Comune.».
Art. 14
Modifiche all'art. 22
1. All'art. 22 (Rapporti convenzionali e appalto di servizi) e'
aggiunto il seguente comma 2 bis:
«2 bis. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione
di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni per
gli stessi e' inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per
l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 17 e per
l'accreditamento di cui all'art. 19.».
Art. 15
Sostituzione dell'art. 24
1. L'art. 24 (Compiti della Commissione tecnica provinciale) e'
sostituito dal seguente:
«Art. 24
Compiti della Commissione tecnica provinciale
1. La Commissione ha i seguenti compiti:
a)
esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di
autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi
privati, nonche' parere vincolante in relazione all'accreditamento
di servizi pubblici;
b)
svolge attivita' di consulenza a favore dei Comuni e degli altri
soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di
accreditamento dei servizi educativi;
c)
trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica
sull'attivita' autorizzatoria e di accreditamento del territorio
provinciale, segnalando in particolare i casi problematici rilevati.
2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la
Commissione e' costituita esclusivamente dal Presidente e dai
coordinatori pedagogici, e puo' essere integrata da coordinatori
pedagogici esterni alla Commissione, in relazione al numero delle
richieste di parere.».
Art. 16
Modifiche all'art. 28
1. All'art. 28 (Vincolo di destinazione), al comma 2 le parole «Lo
svincolo» sono sostituite dalle parole «La rimozione del vincolo».
2. Dopo il comma 2 e' inserito il nuovo comma 2 bis:
«2 bis. Nel caso di finanziamenti in conto capitale concessi a
soggetti privati a norma dell'art. 14 comma 2 lettera b, il vincolo
di destinazione e' di durata ventennale e la rimozione del vincolo
prima della scadenza e' consentita solo nel caso che l'immobile sia
adibito ad altro servizio educativo per l'infanzia e l'adolescenza o
ad altro servizio sociale. La Giunta regionale stabilisce, in
relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del
contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario
deve restituire alla Regione.».
Art. 17
Sostituzione dell'art. 33
L'art. 33 (Coordinatori pedagogici) e' sostituito dal seguente:
«Art. 33
Coordinatori pedagogici
1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le
funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima
infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad
indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.
2. I coordinatori pedagogici svolgono altresi' compiti di indirizzo
e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla
loro formazione permanente, di promozione e valutazione della
qualita', nonche' di monitoraggio e documentazione delle esperienze,
di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e
sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunita' locale,
anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita
considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel
territorio.».
Art. 18
Sostituzione dell'art. 34
1. L'articolo 34 (Compiti dei coordinatori pedagogici) e' sostituito
dal seguente:
«Art. 34
Coordinamenti pedagogici
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli Enti e soggetti
gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia
all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di
coerenza e continuita' degli interventi sul piano educativo, e di
omogeneita' ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il
coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione
degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del
sistema dei servizi per l'infanzia.
2. Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento pedagogico
provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per
l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e
scambio delle esperienze, supporto alla innovazione, sperimentazione
e qualificazione dei servizi, nonche' supporto all'attivita'
programmatoria della Provincia in materia di servizi per l'infanzia.
Il coordinamento pedagogico provinciale cura altresi' i rapporti con
Istituti di ricerca e il raccordo con i Centri per le famiglie.
3. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori dei servizi
accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori
pedagogici al coordinamento provinciale.».
Art. 19
Modifiche all'art. 35
1. All'art. 35 (Formazione dei coordinatori pedagogici e degli
operatori) e' aggiunto il seguente comma 3 bis:
«3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di
accreditamento la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici
coinvolti nell'attivita' istruttoria un'adeguata formazione.».
Art. 20
Modifiche all'art. 36
1. L'art. 36 (Norma finanziaria) e' sostituito dal seguente:
«Art. 36
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con
risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo
nazionale per le politiche sociali, nonche' mediante la modifica o
l'istituzione di apposite UPB e relativi capitoli nella parte spesa
del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R.
15 novembre 2001, n. 40.».
Art. 21
Modifiche all'art. 37
1. All'art. 37 (Norme transitorie e finali) il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
«2. Le strutture funzionanti al 29 gennaio 2000 devono adeguarsi a
quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo III della presente legge
in materia di autorizzazione al funzionamento rispettivamente entro
tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative
direttive di prima attuazione.».
2. Il comma 3 e' soppresso.
3. Il comma 4 dell'art. 37 e' sostituito dal seguente:
«4. Per il personale in servizio al 29 gennaio 2000 valgono i titoli
di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento
dell'assunzione in servizio. Per i coordinatori pedagogici in
servizio al 29 gennaio 2000 sono ritenuti validi i titoli di cui gli
stessi erano in possesso in tale data.».
4. Il comma 7 dell'art. 37 e' sostituito dal seguente:
«7. Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in
materia, le funzioni relative all'accreditamento possono essere
esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.».
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