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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5341
Presentato in data: 19/02/2004
'Istituzione della figura professionale di operatore sanitario naturopata (O.S.N) (19 02 04).

Presentatori:

Bartolini Silvia Democratici di Sinistra
Guerra Daniela Verdi
Delrio Graziano Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari

Testo:

                               Art. 1
Finalita'
La presente legge ha lo scopo di riconoscere e istituire la figura
dell'Operatore Sanitario Naturopata (O.S.N.) al fine di garantire
all'operatore una qualifica per le prestazioni o servizi che ne
derivano e al cittadino la garanzia di una qualificata
professionalita' dell'operatore stesso.
Art. 2
Definizione e principi
II Naturopata e' un operatore non medico del benessere che opera
autonomamente o in collaborazione con il medico, nell'ambito
dell'educazione, della prevenzione e dell'assistenza al benessere e
alla salute.
La Naturopatia e' l'insieme di metodi naturali per garantire e
migliorare la qualita' della vita.
L'intervento assistenziale-terapeutico, partendo da una visione
olistica della persona (concezione unitaria di corpo e psiche) viene
ormai riconosciuto da tutti come coadiuvante del benessere.
Come operatore del benessere si muove in questi ambiti:
educativo: il fine e' quello di educare le persone a conoscere e
gestire il proprio equilibrio psicofisico indicando i comportamenti
piu' idonei da seguire
preventivo: riconoscendo in stili di vita inadeguati e patogeni la
causa sempre piu' frequente di un peggioramento della qualita' della
vita, insegna ai clienti stili di vita e metodiche per il recupero e
il mantenimento di condizioni di benessere
assistenziale: aiutare il cliente a riconoscere propri eventuali
squilibri psico-fisico-emotivi o predisposizioni ad essi e proporre
metodiche dolci per favorire il ripristino dell'equilibrio e del
benessere. Puo' altresi' farsi carico di interventi di supporto o
terapie mediche, previa diagnosi clinica e prescrizione medica
scritta, al fine di migliorare la qualita' della vita del cliente.
I consigli dell'O.S.N. si iscrivono quindi nell'ambito di una
riconciliazione con le leggi della natura.
Art. 3
Profilo professionale
1. L'O.S.N. e' in possesso di un diploma conseguito presso un
istituto pubblico o privato (convenzionato) al termine di un
percorso formativo triennale di 1200 ore di cui 200 di pratica dopo
il superamento di verifiche annuali e di un esame finale con
discussione di una tesi e conseguente valutazione di merito.
2. L'O.S.N. promuove il benessere e il mantenimento della salute
dell'individuo attraverso:
a)
l'osservazione della costituzione del terreno per una valutazione
olistica del cliente;
b)
l'educazione-informazione sull'alimentazione naturale, sull'igiene,
sull'attivita' fisica e sugli stili di vita;
c)
l'educazione all'abitare secondo principi di architettura organica
ed ecologica;
d)
l'utilizzo di tecniche quali il massaggio, il rilassamento e la
respirazione;
e)
l'utilizzo di rimedi della fitoterapia tradizionale, di integratori
alimentari, di olii essenziali, di floriterapia, di gemmoterapia, e
di oligoterapia;
f)
lo stimolo delle potenzialita' di autoguarigione dell'organismo;
g)
lo sviluppo nel soggetto di una presa di coscienza delle proprie
dinamiche relazionali e conflittuali.
Art. 4
Competenze e ambiti operativi
1. L'O.S.N. opera autonomamente o in collaborazione con il medico,
previa acquisizione di indicazione medica, in quelle attivita' che
non rientrano nell'ambito della professione medica.
2. L'O.S.N. puo' operare in centri di benessere, palestre, centri
fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione,
strutture assistenziali pubbliche o private, strutture per
l'infanzia e la terza eta', studi medici, presidi ospedalieri o in
ambiti propri.
Art. 5
Iter formativo
1. Il diploma viene rilasciato da enti di formazione pubblici,
regionali, privati convenzionati, o in associazione fra loro, al
termine di un iter formativo della durata di almeno 1200 ore di cui
circa 200 ore di pratica in strutture che operino nell'ambito della
medicina convenzionale e non.
2. Requisiti per l'iscrizione a una scuola di formazione sono
l'acquisizione di un diploma di scuola media superiore e la maggiore
eta'.
3. Il percorso formativo si articola in un corso base propedeutico
che comprende lo studio di:
Anatomia e Fisiologia del corpo umano;
principi di Biologia e Biochimica;
principi di Olismo, Semeiotica e Diagnosi energetica;
Valutazione energetica dei disturbi e del disagio;
Valutazione del linguaggio simbolico-analogico del corpo;
Valutazione Iridologica al fine di individuare le costituzioni
individuali;
principi di Nutrizione e Alimentazione naturale;
principi di Nutrizione Energetica Cinese e/o Ayurvedica;
Fitoterapia e Gemmoterapia;
Oligoterapia;
Aromaterapia;
Floriterapia;
rudimenti di Omeoterapia;
Idrofangoterapia;
tecniche di Comunicazione, Rilassamento e Meditazione;
Respirazione;
elementi di Musicoterapica per il benessere e elementi di
architettura organica ed ecologica;
Qi Gong.
E' previsto inoltre l'approfondimento di alcune delle seguenti aree
tematiche specifiche come:
Shiatsu;
Massaggio Ayurvedico;
Massaggio Tuina secondo la Medicina Tradizionale Cinese;
Massaggio riflessologico plantare;
Massaggio antistress;
Massaggio psicosomatico;
Linfodrenaggio.
Si profilano in questo modo tre principali indirizzi di lavoro per
l'O.S.N.:
a)
manuale;
b)
fitoterapico, floriterapico, nutrizionale;
c)
psicosomatico relazionale.
4. Il corpo docente degli istituti di formazione dovra' essere
formato da specialisti nell'ambito delle specifiche competenze
d'insegnamento.
Art. 6
Funzioni e compiti della Regione
Al fine di garantire la piu' ampia rappresentativita' agli operatori
e agli istituti di formazione si istituiscono:
A)
Comitato di coordinamento regionale presso l'Assessorato alla
Sanita' composto da:
- un rappresentante per ogni Associazione di Operatori Sanitari
Naturopati presente nel territorio e operante da almeno tre anni;
- un rappresentante per ogni ente di formazione pubblico
(Universita'), regionale, privato accreditato o consorzio di Enti.
Il Comitato sara' presieduto da un rappresentante dell'Assessorato
alla Sanita' coadiuvato da un rappresentante dell'Assessorato alla
Formazione.
Sono compiti del Comitato regionale:
1) eleggere i propri rappresentanti nella Commissione regionale;
2) valutare la validita' delle discipline esistenti e di quelle
emergenti da inserire nell'iter formativo;
3) stabilire i criteri per l'accreditamento delle scuole che
vogliono essere riconosciute dalla Regione;
4) stabilire regole deontologiche per la figura professionale
dell'O.S.N.;
5) stabilire i criteri per il riconoscimento e l'accreditamento
degli O.S.N. che abbiano conseguito il diploma in altre regioni o
paesi membri CEE.
B)
Commissione regionale per la Naturopatia:
1) la Commissione che si insediera' entro quattro mesi dall'entrata
in vigore della presente legge e' composta da:
- un rappresentante dell'Assessorato alla Sanita' con funzione di
Presidente;
- un rappresentante dell'Assessorato alla Formazione;
- un rappresentante dell'Ordine dei Medici;
- un rappresentante dell'Associazione dei consumatori;
- un rappresentante dell'Associazione dei diritti del malato;
- sette membri eletti dal Comitato di coordinamento;
- tre consulenti nominati dalla Regione esperti rispettivamente di
lavoro, formazione, sanita'.
2) Sono compiti della Commissione:
- valutare e decidere circa le indicazioni e/o proposte emergenti
dai lavori del Comitato regionale;
- valutare la struttura organizzativa, finanziaria e l'iter
formativo delle scuole che chiedono l'accreditamento;
- attuare un costante monitoraggio sulle associazioni o istituti
accreditati alla formazione perchè vengano rispettate le indicazioni
specifiche;
- istituire il Registro regionale degli istituti di formazione;
- istituire il Registro, suddiviso in elenchi per specializzazione,
degli Operatori Sanitari Naturopati.
Art. 7
Norme transitorie
Sono inoltre compiti della Commissione:
valutare e giudicare il curriculum presentato dai professionisti
gia' in possesso di un diploma di Operatore Naturopata conseguito in
Italia o riconosciuto da un Paese dell'Unione Europea, prima
dell'entrata in vigore della presente legge;
istituire eventuali corsi integrativi per l'equiparazione dei titoli
conseguiti precedentemente.
Art. 8
Norme finanziarie
Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge si
provvedera' a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con legge
di approvazione del bilancio.
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