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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5373
Presentato in data: 02/03/2004
Norme generali sull'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario regionale (delibera di Giunta n. 334 del 23 02 04).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               INDICE
Art. 1 -
Tutela della salute e Servizio sanitario regionale
Art. 2 -
Principi di organizzazione del Servizio sanitario regionale
Art. 3 -
Organizzazione e finanziamento delle aziende sanitarie
Art. 4 -
Distretti sanitari
Art. 5 -
Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali
Art. 6 -
Bilancio, patrimonio e investimenti delle aziende sanitarie
Art. 7 -
Sperimentazioni gestionali
Art. 8 -
Personale del Servizio sanitario regionale
Art. 9 -
Relazioni fra Servizio sanitario regionale e Universita'
Art. 10 -
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Art. 11 -
Promozione della ricerca e della formazione in sanita'
Art. 1
Tutela della salute e Servizio sanitario regionale
1. Il Servizio sanitario regionale (di seguito denominato SSR) e'
costituito dalle strutture, dalle funzioni e dalle attivita'
assistenziali rivolte ad assicurare, nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale (di seguito denominato SSN) e nel rispetto dei
suoi principi fondamentali, la tutela della salute come diritto
fondamentale della persona e interesse della collettivita' ai sensi
degli articoli 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e dell'articolo 1 del
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421)
nel testo introdotto dall'art. 1 del DLgs 19 giugno 1999, n. 229
(Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a
norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419), come
modificato dall'articolo 1, comma 5, del DL 18 settembre 2001, n.
347, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre
2001, n. 405 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in
materia di spesa sanitaria).
2. Il SSR si ispira ai seguenti principi:
a)
la centralita' del cittadino, in quanto titolare del diritto alla
salute e partecipe della definizione delle prestazioni, della
organizzazione dei servizi e della loro valutazione;
b)
la responsabilita' pubblica per la tutela del diritto alla salute
della persona e delle comunita' locali;
c)
l'universalita' e l'equita' di accesso alle prestazioni e ai
servizi, secondo le necessita' di ciascuna persona presente nel
territorio regionale, in base alle regole di accesso determinate
dalla normativa statale e dagli accordi internazionali;
d)
la globalita' della copertura assistenziale, quale garanzia dei
livelli essenziali ed uniformi di assistenza, in quanto complesso
delle prestazioni e dei servizi garantiti secondo le necessita' di
ciascuno, nel rispetto dei principi della dignita' della persona,
del bisogno di salute, dell'equita' di accesso ai servizi, della
qualita' della assistenza, dell'efficacia ed appropriatezza dei
servizi e delle prestazioni, nonche' dell'economicita' nell'impiego
delle risorse;
e)
il finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi di
assistenza, mediante stanziamenti a carico del fondo sanitario
regionale, alimentato attraverso l'imposizione tributaria generale,
eventualmente integrato con la partecipazione alla spesa da parte
degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni;
f)
la valorizzazione delle responsabilita' individuali e collettive
nella promozione di stili di vita e di ambienti di vita e di lavoro
idonei a mantenere lo stato di salute degli individui e delle
collettivita';
g)
la libera scelta del luogo di cura, nell'ambito dei soggetti, delle
strutture e dei professionisti accreditati con cui sono stati
stipulati accordi contrattuali;
h)
la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli
operatori, la loro partecipazione alle attivita' di ricerca e di
formazione continua, nonche' il loro coinvolgimento nei processi
decisionali, anche attraverso le loro organizzazioni di
rappresentanza;
i)
l'autonomia della societa' civile e delle formazioni sociali, da
promuovere e valorizzare secondo il principio di sussidiarieta'
orizzontale, a tutela dell'interesse generale;
l)
la compartecipazione degli Enti locali alla programmazione delle
attivita' ed alla verifica dei risultati di salute;
m)
la leale collaborazione con le altre Regioni e con lo Stato,
attraverso la promozione delle opportune forme di coordinamento,
anche al fine di assicurare la portabilita' dei diritti dei
cittadini della Regione Emilia-Romagna e la reciprocita' di
trattamento.
Art. 2
Principi di organizzazione
del Servizio sanitario regionale
1. La Regione assicura i livelli essenziali ed uniformi di
assistenza attraverso:
a)
le aziende unita' sanitarie locali, (di seguito denominate ASL);
b)
le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, gia'
aziende ospedaliere integrate con l'Universita' e gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, in connessione con
specifiche esigenze assistenziali, didattiche o di ricerca
scientifica. La costituzione di aziende ospedaliere e' disposta
dalla Regione motivando sulla base della complessita' della
casistica trattata e del ruolo di ospedale di riferimento per
specifici programmi regionali di assistenza individuati dal piano
sanitario regionale;
c)
altri soggetti pubblici e privati accreditati, con i quali le
Aziende di cui ai commi a) e b), d'ora in poi Aziende sanitarie,
abbiano stipulato accordi contrattuali.
2. L'organizzazione del SSR prevede:
a)
l'obbligo di qualita' tecnica, professionale e relazionale per tutti
i servizi e le prestazioni resi da parte delle Aziende sanitarie e
delle altre strutture che forniscono prestazioni e servizi al SSR;
b)
la trasparenza nei confronti dei cittadini, degli utenti e delle
loro rappresentanze organizzate e la loro partecipazione alla
valutazione dei servizi, secondo le indicazioni contenute nella
carta dei servizi e nell'atto aziendale;
c)
la programmazione a rete e la regolazione dell'offerta pubblica e
privata delle prestazioni e dei servizi;
d)
la partecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria
regionale e locale, nonche' alla verifica dei risultati di salute
ottenuti dalle aziende sanitarie;
e)
la partecipazione delle aziende sanitarie all'elaborazione, da parte
degli Enti locali, dei piani per la salute previsti dal piano
sanitario regionale;
f)
il governo clinico dei servizi territoriali e dei presidi
ospedalieri, attuato attraverso la partecipazione degli operatori
alla elaborazione dello sviluppo strategico delle aziende sanitarie,
alla organizzazione dei servizi ed alla revisione sistematica e
continuativa della qualita' dei servizi e della appropriatezza delle
prestazioni;
g)
il confronto e la concertazione quali metodi di relazione con le
organizzazioni sindacali;
h)
l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra
l'assistenza sanitaria e quella sociale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di
attivita' sanitarie sono subordinate alle relative autorizzazioni,
l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del SSR e' subordinato
all'accreditamento istituzionale, e l'esercizio di attivita'
sanitarie a carico del SSR e' subordinato alla definizione degli
accordi contrattuali, secondo quanto previsto dalla L.R. 12 ottobre
1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR
14 gennaio 1997) e successive modifiche e dalla L.R 12 maggio 1994,
n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai
sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7
dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche.
4. La Regione, con riferimento alle attivita' e agli oggetti
attinenti all'organizzazione e al funzionamento del SSR, assicura il
coordinamento delle autonomie funzionali operanti nel territorio
regionale, secondo il criterio di favorire l'esercizio concertato
delle funzioni tra loro omogenee.
5. La Regione promuove le opportune forme di autocoordinamento fra
le Regioni e di coordinamento con lo Stato, nonche', nell'ambito
dell'attuazione degli obblighi comunitari, il collegamento con le
scelte di protezione della salute effettuate dall'Unione Europea.
Art. 3
Organizzazione e finanziamento
delle aziende sanitarie
1. Le ASL hanno autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e
il loro funzionamento sono determinati nell'atto aziendale, adottato
dal Direttore generale ai sensi della L.R. n. 19 del 1994 e
successive modifiche. Esse assicurano, nell'esercizio unitario delle
loro funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, il
coordinamento e l'integrazione delle attivita' dei propri servizi
con quelle degli altri soggetti pubblici e privati accreditati,
erogatori delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali. L'atto
aziendale disciplina l'articolazione distrettuale delle ASL e
l'organizzazione delle aziende sanitarie secondo il modello
dipartimentale, nonche' i compiti e le responsabilita' dei dirigenti
di dipartimento e di distretto.
2. Le Asl sono finanziate dalla Regione in relazione ai livelli
essenziali ed uniformi di assistenza secondo criteri di equita' e
trasparenza, in base alla popolazione residente in ciascuna di esse,
con le opportune ponderazioni collegate alle differenze dei diversi
ambiti territoriali nei bisogni assistenziali e nella accessibilita'
ai servizi.
3. Sono organi delle ASL: il Direttore generale, cui spetta la
responsabilita' complessiva della gestione; il collegio di
direzione, con compiti di proposta per l'organizzazione e lo
sviluppo dei servizi e delle attivita' di ricerca ed innovazione e
la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli
operatori; il collegio sindacale, con compiti di vigilanza sulla
regolarita' amministrativa e contabile.
4. L'atto aziendale di cui al comma 1 disciplina la partecipazione
del collegio di direzione all'elaborazione del programma aziendale
di formazione permanente e alla formulazione di proposte in materia
di libera professione, ivi compresa la individuazione di strumenti e
modalita' per il monitoraggio dell'attivita' libero professionale
intramuraria.
5. La Regione nomina il Direttore generale e i componenti del
collegio sindacale. E' assicurata allo Stato la possibilita' di
designare un componente all'interno del collegio sindacale. Il
Direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie
funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario,
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1-quater e 1-quinquies
del DLgs n. 502 del 1992 e successive modifiche.
6. Le aziende e gli istituti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), sono organizzati in analogia con le ASL. La remunerazione delle
loro attivita' assistenziali e' definita nell'ambito di accordi da
essi stipulati con l'azienda o le aziende unita' sanitarie locali
interessate, salvo gli eventuali trasferimenti regionali connessi a
specifiche funzioni assistenziali, nonche' i trasferimenti collegati
alle procedure della mobilita' sanitaria interregionale.
7. Le Aziende sanitarie si uniformano al principio della
partecipazione organizzativa degli operatori ai processi di sviluppo
e miglioramento organizzativo per il conseguimento degli obiettivi
aziendali.
Art. 4
Distretti sanitari
1. I distretti sanitari individuati dall'atto aziendale secondo le
modalita' stabilite dall'articolo 5 costituiscono l'articolazione
territoriale delle Asl allo scopo di:
promuovere e sviluppare la collaborazione con i Comuni, nonche' con
la popolazione e con le sue forme associative, secondo il principio
di sussidiarieta', per la rappresentazione delle necessita'
assistenziali e la elaborazione dei relativi programmi di
intervento;
assicurare l'accesso ottimale alla assistenza sanitaria primaria ed
ai servizi sociosanitari di cui all'articolo 3-quinquies del DLgs n.
502 del 1992 e successive modifiche, nonche' il coordinamento delle
proprie attivita' fra di loro e con i servizi aziendali a valenza
sovradistrettuale.
2. Nell'ambito delle risorse assegnate, i distretti sono dotati di
autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con
contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale. I
distretti attuano, con riferimento a ciascun ambito territoriale, le
strategie aziendali sulla base dei Programmi delle attivita'
territoriali, di cui all'art. 3-quater del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modifiche, che comprendono in particolare:
a)
i servizi e le prestazioni di assistenza primaria assicurati a
livello di distretto;
b)
le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate da
specifica ed elevata necessita' di integrazione, nonche', se
delegate dai Comuni, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
3. L'atto aziendale stabilisce le forme e le modalita' di
integrazione fra l'attivita' distrettuale ed i Dipartimenti di
sanita' pubblica e salute mentale.
Art. 5
Relazioni fra Servizio sanitario regionale
ed Enti locali
1. L'Ufficio di Presidenza della Conferenza territoriale sociale e
sanitaria di cui all'art. 11 della L.R. 13 marzo 2003, n. 2 (Norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali) esprime
parere sulla nomina del Direttore generale da parte della Regione.
Fatta salva la verifica di cui all'art. 3-bis, comma 6 del DLgs 30
dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, la Conferenza puo'
chiedere alla Regione di procedere alla verifica del Direttore
generale, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la
gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo,
in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e
di imparzialita' della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta
inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, di cui
all'art. 17 della L.R. n. 19 del 1994 e successive modifiche.
2. La Conferenza promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria
degli Enti territoriali, la partecipazione dei Consigli comunali e
dei Consigli provinciali alla definizione dei piani attuativi
locali, nonche' la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla
valutazione dei servizi sanitari.
3. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all'art. 11 della
L.R. n. 19 del 1994 e successive modifiche, la Conferenza
territoriale sociale e sanitaria, d'intesa con i Direttori generali,
individua i distretti e modifica i loro ambiti territoriali. Il
Direttore generale adotta i provvedimenti conseguenti,
trasmettendoli alla Giunta regionale per la verifica di conformita'
alla programmazione regionale. La Conferenza assicura altresi'
l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti
distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla
distribuzione ed alla accessibilita' dei servizi e ai risultati di
salute.
4. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie, la
Conferenza puo' istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche
delle risorse delle Aziende sanitarie interessate. L'organizzazione
ed il funzionamento di tale ufficio e' disciplinato dalla
Conferenza, di concerto con le Aziende sanitarie interessate per le
risorse di loro competenza.
5. In ogni ambito distrettuale comprendente piu' Comuni o piu'
circoscrizioni comunali e' istituito il Comitato di distretto,
composto dai sindaci dei Comuni, o loro delegati, e, ove previsto
dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali, dai presidenti
delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale Comitato
opera in stretto raccordo con la Conferenza territoriale sanitaria e
sociale e disciplina le forme di partecipazione e di consultazione
alla definizione del Programma delle attivita' territoriali.
6. Fermi restando i poteri di proposta e di verifica delle attivita'
territoriali di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 19 del 1994 e
successive modifiche, il Comitato di distretto esprime parere
obbligatorio sul Programma delle attivita' territoriali,
sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del
distretto, e verifica il raggiungimento dei risultati di salute del
Programma delle attivita' territoriali. Qualora tale parere risulti
negativo, il Direttore generale procede solo previo parere
dell'Ufficio di presidenza della Conferenza. Il Direttore generale
adotta altresi', d'intesa con il Comitato di distretto, il Programma
delle attivita' territoriali, limitatamente alle attivita'
sociosanitarie.
7. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria attraverso il
proprio regolamento e l'ASL attraverso l'atto aziendale disciplinano
rispettivamente le relazioni con il Comitato di distretto e con i
distretti.
8. Il Direttore generale nomina i Direttori di distretto, d'intesa
con il Comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il
Comitato puo' avanzare motivata richiesta al Direttore generale di
revoca della nomina.
Art. 6
Bilancio, patrimonio e investimenti
delle aziende sanitarie
1. Il Piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il
bilancio economico preventivo e il bilancio di esercizio sottoposto
a revisione contabile, costituiscono gli strumenti della
programmazione economico-finanziaria per il governo delle aziende
sanitarie. Gli strumenti contabili documentano l'impegno delle
risorse relative ai livelli essenziali di assistenza. Il bilancio
di missione, presentato unitamente al bilancio di esercizio, rende
conto del perseguimento degli obiettivi di salute assegnati alle
aziende sanitarie dalla Regione e dalle Conferenze territoriali
sociali e sanitarie.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la competente Commissione
consiliare esamina, per opportuno parere, la proposta di
finanziamento delle Aziende sanitarie predisposta dalla Giunta
regionale, il quadro generale degli obiettivi loro assegnati nonche'
il bilancio economico preventivo di ciascuna Azienda sanitaria. La
Giunta regionale approva i bilanci delle Aziende sanitarie previo
parere della competente Commissione consiliare e riferisce
annualmente al Consiglio sullo stato del SSR.
3. I beni mobili e immobili delle aziende sanitarie, destinati al
perseguimento dei loro fini istituzionali, costituiscono patrimonio
indisponibile delle stesse, ai sensi dell'articolo 828, comma 2, del
Codice civile. La sottrazione di tali beni al regime di proprieta'
pubblica puo' avvenire esclusivamente:
a)
nell'ambito delle sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 7 e
con l'osservanza delle condizioni e dei criteri in esso stabiliti;
b)
previa espressa autorizzazione regionale, sulla base di un analitico
programma di riqualificazione dei servizi sanitari.
4. La Regione puo', ai sensi dell'art. 119, ultimo comma, della
Costituzione, autorizzare l'indebitamento delle aziende sanitarie
allo scopo di finanziare spese di investimento anche oltre i limiti
di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), numero 1 e numero
2, del DLgs n. 502 del 1992 e successive modifiche, previa motivata
e analitica valutazione dell'idoneita' delle aziende stesse a
sostenerne gli oneri conseguenti.
Art. 7
Sperimentazioni gestionali
1. La sperimentazione di nuove modalita' gestionali e organizzative
nella erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, attinenti
alla gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di
processo e' autorizzata dalla Giunta regionale su proposta
dell'Azienda sanitaria interessata. L'autorizzazione puo' essere
concessa previa verifica di un progetto di attivita' corredato da un
piano economico-finanziario, che motivino analiticamente le ragioni
dell'atteso miglioramento della qualita' delle prestazioni e dei
servizi, nonche' la convenienza economica degli oggetti della
sperimentazione medesima, dando conto altresi' di un'adeguata
ponderazione comparativa tra le possibili soluzioni gestionali e
prospettando gli assetti conseguenti ai diversi esiti della
sperimentazione.
2. La Giunta regionale autorizza l'avvio della sperimentazione
stabilendone la durata complessiva in misura comunque non superiore
a cinque anni e la sua eventuale suddivisione in fasi distinte. La
valutazione finale, nonche' quella relativa alle sue distinte fasi,
ove previste, da' conto analiticamente ed in forma comparativa dei
risultati della sperimentazione in ragione della funzionalita'
rispetto alla programmazione regionale, della qualita' dei servizi
nonche' della convenienza economica delle innovazioni sperimentate.
L'azienda sanitaria assicura la costante informazione alla Regione
nelle diverse fasi della sperimentazione. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del DLgs n. 502 del
1992, nel testo aggiunto dall'articolo 11 del DLgs n. 517 del 1993 e
successivamente sostituito dall'articolo 10 del DLgs n. 229 del
1999.
3. Alle partecipazioni societarie delle Aziende sanitarie di cui
all'articolo 7, comma 3, della L.R. n. 19 del 1994, nel testo
introdotto dall'articolo 57 della L.R. n. 2 del 2003, si applicano i
commi 1 e 2 del presente articolo. La partecipazione da parte delle
Aziende sanitarie alle forme di gestione di attivita' e servizi
sociosanitari costituite dagli enti locali, ai sensi dell'articolo
7, comma 3, della L.R. n. 19 del 1994, nel testo introdotto
dall'articolo 57 della L.R. n. 2 del 2003 sono autorizzate dalla
Giunta regionale su proposta della Azienda sanitaria interessata.
L'autorizzazione puo' essere concessa previa verifica di un progetto
che motivi analiticamente le ragioni dell'atteso miglioramento della
qualita' dei servizi e della sua convenienza economica, dando conto
altresi' di un'adeguata ponderazione comparativa tra le possibili
soluzioni gestionali. L'Azienda sanitaria assicura la costante
informazione della Regione in ordine all'andamento di tali
partecipazioni.
Art. 8
Personale del Servizio sanitario regionale
1. Il rapporto di lavoro del personale del SSR e' di dipendenza,
regolato ai sensi del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche). Eventuali previsioni speciali sono stabilite dalla
Regione, nell'ambito dei principi della normativa statale. Le
aziende sanitarie esercitano, nei confronti del personale del SSR,
le capacita' e i poteri del privato datore di lavoro. La dirigenza
ha rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni
regionali e dalla contrattazione collettiva, ad eccezione di quanto
stabilito dall'art. 15-sexies del DLgs n. 502 del 1992, nel testo
introdotto dall'art. 13 del DLgs n. 229 del 1999.
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa
e' effettuata dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 15-ter
del DLgs n. 502 del 1992 e successive modifiche, sulla base di una
rosa di tre candidati selezionati dalla commissione di cui al
medesimo articolo fra i soggetti idonei.
3. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice e complessa,
nonche' quelli previsti dall'articolo 5 del DLgs 21 dicembre 1999,
n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e
Universita', a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998,
n. 419), implicano l'esclusivita' del rapporto di lavoro.
4. La Regione stabilisce le disposizioni sull'esercizio della libera
professione intra ed extramuraria, curando di prevenire
l'instaurarsi di condizioni di conflitto di interessi fra attivita'
istituzionale ed attivita' libero professionale e di promuovere il
superamento delle liste di attesa ed il miglioramento continuo della
qualita' delle prestazioni e dei servizi nonche' della efficienza
generale del servizio.
5. La Regione detta le opportune disposizioni affinche' le attivita'
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta,
nonche' delle professioni sanitarie di cui all'articolo 8, comma
2-bis, del DLgs n. 502 del 1992, nel testo introdotto dall'articolo
6 del DLgs 28 luglio 2000, n. 254 (Disposizioni correttive ed
integrative del DLgs 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento
delle strutture per l'attivita' libero-professionale dei dirigenti
sanitari), siano raccordate con le attivita' e le funzioni delle
ASL, con particolare riferimento al livello distrettuale.
6. La Regione adatta ai principi contenuti nella presente legge e
alla propria programmazione sanitaria e sociosanitaria, mediante
accordi integrativi, gli accordi collettivi nazionali stipulati ai
sensi dell'articolo 4, comma 9 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), relativamente ai
medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e alle
farmacie pubbliche e private.
Art. 9
Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Universita'
1. La Regione promuove la formazione continua del personale del SSR,
nonche' la ricerca biomedica e sanitaria, valorizzandone i
risultati anche come strumento di innovazione gestionale ed
organizzativa del Settore sanitario. A tal fine la Regione si avvale
anche della Conferenza Regione-Universita', istituita con legge
regionale.
2. La Regione determina il fabbisogno di personale sanitario di cui
all'articolo 6-ter del DLgs n. 502 del 1992, nel testo introdotto
dall'articolo 6, comma 1, del DLgs n. 229 del 1999.
3. Le Universita' degli studi di Bologna, di Ferrara, di
Modena-Reggio Emilia e di Parma partecipano alla programmazione
sanitaria regionale mediante parere obbligatorio:
a)
sulla proposta di piano sanitario regionale adottata dalla Giunta;
b)
sugli atti di programmazione regionale concernenti la definizione
degli indirizzi e degli interventi che interessano le strutture
sanitarie destinate all'esercizio di attivita' formative.
4. Il protocollo d'intesa fra Regione ed Universita' individua
l'attivita' assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Universita', determinata nel quadro della
programmazione nazionale e regionale, assicurandone la funzionalita'
e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca. Il
protocollo disciplina altresi' la programmazione della formazione
del personale del SSR e le modalita' con cui gli accordi attuativi
locali definiscono l'organizzazione dei dipartimenti integrati e
individuano le strutture essenziali per l'esercizio dei compiti
istituzionali dell'Universita'.
5. La collaborazione fra Servizio sanitario regionale e Universita'
si realizza attraverso le aziende ospedaliero-universitarie di
Bologna, di Ferrara, di Modena e di Parma, che costituiscono le
aziende di riferimento per le Universita' di Bologna, di Ferrara, di
Modena-Reggio e di Parma, rispettivamente, per le attivita'
assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni
istituzionali di didattica e di ricerca.
6. La Giunta regionale, previa intesa della Conferenza
Regione-Universita', disciplina le aziende ospedaliero-universitarie
secondo i principi del DLgs n. 517 del 1999 e tenendo conto della
necessita' di assicurare la partecipazione della componente
universitaria al governo dell'azienda. Il Direttore generale delle
aziende ospedaliero-universitarie e' nominato dalla Regione,
acquisita l'intesa con il Rettore dell'Universita'. Il protocollo
d'intesa disciplina la verifica dei risultati dell'attivita' dei
direttori generali, sulla base dei principi di cui all'articolo
3-bis del DLgs n. 502 del 1992 e successive modifiche e di quanto
previsto dall'art. 5 della presente legge.
7. Al sostegno economico-finanziario delle attivita' svolte dalle
aziende di riferimento concorrono risorse messe a disposizione sia
dall'Universita' sia dal fondo sanitario regionale. La Giunta
regionale classifica tali aziende, limitatamente all'attivita'
direttamente svolta, nella fascia dei presidi a piu' elevata
complessita' assistenziale, riconoscendo altresi' i maggiori costi
indotti sulle attivita' assistenziali dalle funzioni di didattica e
di ricerca. Regione ed Universita' concorrono a finanziare
l'attuazione di programmi di comune interesse, definiti d'intesa. I
protocolli d'intesa disciplinano le modalita' per la
compartecipazione della Regione e delle Universita', per quanto di
rispettiva competenza, ai risultati di gestione delle aziende.
Art. 10
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi
sede nel territorio regionale sono parte integrante del Servizio
sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta
qualificazione relativamente alle attivita' assistenziali, di
ricerca e di formazione, partecipando altresi' al sistema della
ricerca nazionale ed internazionale.
2. Gli istituti svolgono la loro attivita' assistenziale
nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale e sono
organizzati in analogia con le Aziende unita' sanitarie locali, ai
sensi dell'art. 3 del Dlgs n. 502 del 1992 e successive modifiche.
3. Il Direttore generale e i componenti del Collegio sindacale sono
nominati dalla Regione ai sensi degli articoli 3-bis e 3-ter del
DLgs n. 502 del 1992 e successive modifiche.
Si applica l'art. 3, comma 1 quinquies del DLgs n. 502 del 1992 e
successive modifiche. E' assicurata allo Stato la possibilita' di
designare due componenti all'interno del Collegio sindacale. E'
previsto un Direttore scientifico, nominato dallo Stato d'intesa con
la Regione.
4. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di ricerca
corrente e finalizzata, nonche' il collegamento con gli analoghi
istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove
l'autocoordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo Stato.
Art. 11
Promozione della ricerca
e della formazione in sanita'
1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e la formazione continua del personale del SSR, la
Regione puo' promuovere, previe opportune intese con l'Universita',
forme di organizzazione che integrino le competenze scientifiche,
tecniche e professionali presenti, anche attraverso l'istituzione di
fondazioni per la promozione della ricerca e della formazione in
sanita', cui possono partecipare, con propria determinazione, le
Aziende sanitarie della Provincia interessata.
2. Le risorse destinate a strutture, servizi e interventi
nell'ambito del SSR da parte delle fondazioni di cui al DLgs 17
maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli Enti
conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del DLgs 20 novembre
1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23
dicembre 1998, n. 461) sono deliberate secondo il principio della
leale collaborazione, tenendo conto delle priorita' e degli
obiettivi determinati dalla programmazione regionale e locale.
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