Espandi Indice

Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 113
Presentato in data: 15/06/2005
Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro (delibera di Giunta n. 900 del 13 06 05).

Presentatori:

Giunta

Testo:

I N D I C E
CAPO I - Principi generali
Art. 1 -
Principi
Art. 2 -
Finalità
CAPO II - Funzioni della Regione e delle Province. Collaborazione
istituzionale e concertazione sociale
Sezione I - Funzioni della Regione e delle Province
Art. 3 -
Funzioni della Regione
Art. 4 -
Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro
Art. 5 -
Funzioni delle Province
Sezione II - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
Art. 6 -
Organismi regionali di collaborazione istituzionale e concertazione
sociale
Art. 7 -
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello
provinciale
CAPO III - Politiche attive per il lavoro
Sezione I - Finalità e strumenti
Art. 8 -
Finalità
Art. 9 -
Strumenti
Art. 10 -
Incentivi ed assegi di servizio
Sezione II - Promozione e qualificazione dell'occupazione
Art. 11 -
Priorità di intervento
Art. 12 -
Incentivi all'assunzione di persone in condizione di svantaggio
rispetto al lavoro
Art. 13 -
Sostegno alla stabilizzazione del lavoro
Art. 14 -
Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura
Art. 15 -
Mobilità territoriale dei lavoratori
Art. 16 -
Crisi occupazionali
Sezione III - Politiche per l'inserimento lavorativo delle persone
con disabilità
Art. 17 -
Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità
Art. 18 -
Partecipazione
Art. 19 -
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
Art. 20 -
Assunzioni e convenzioni
Art. 21 -
Attivazione del collocamento mirato nelle Amministrazioni pubbliche
Art. 22 -
Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali
CAPO IV - Orientamento e tirocini
Art. 23 -
Orientamento al lavoro
Art. 24 -
Tirocini
Art. 25 -
Soggetti promotori, durata e limiti quantitativi dei tirocini
Art. 26 -
Qualificazione dei tirocini
CAPO V - Apprendistato
Art. 27 -
Aspetti formativi nei contratti di apprendistato
Art. 28 -
Formazione nel contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione
Art. 29 -
Formazione per l'apprendistato professionalizzante
Art. 30 -
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione
Art. 31 -
Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di
apprendistato
CAPO VI - Servizi per il lavoro
Sezione I - Sistema regionale dei servizi per il lavoro
Art. 32 -
Funzioni
Art. 33 -
Modalità di svolgimento delle funzioni da parte delle Province
Art. 34 -
Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi
Art. 35 -
Accreditamento
Art. 36 -
Monitoraggio
Art. 37 -
Avviamento a selezione presso le Amministrazioni pubbliche
Art. 38 -
Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER)
Sezione II - Servizi autorizzati
Art. 39 -
Autorizzazione
Art. 40 -
Particolari forme di autorizzazione
CAPO VII - Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro
Sezione I - Sicurezza nel lavoro
Art. 41 -
Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità
della vita lavorativa
Art. 42 -
Interventi
Art. 43 -
Coordinamento della pubblica amministrazione in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro
Sezione II - Regolarità del lavoro
Art. 44 -
Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro
CAPO VIII - Responsabilità sociale delle imprese
Art. 45 -
Finalità
Art. 46 -
Interventi
CAPO IX - Disposizioni transitorie e finali
Art. 47 -
Clausola valutativa
Art. 48 -
Norme finali
Art. 49 -
Conformità alle disposizioni comunitarie
Art. 50 -
Norme transitorie
Art. 51 -
Abrogazioni
Art. 52 -
Norma finanziaria
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Principi
1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto della
Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea e
dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni
donna e uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla
sua qualità come definita dalla presente legge, alla valorizzazione
delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei
loro diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro,
all'attuazione del principio delle pari opportunità, quali
fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del
territorio.
2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed
amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel
rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle
relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali.
3. La Regione valorizza il ruolo degli enti locali e la
collaborazione tra livelli istituzionali, ed attribuisce le funzioni
amministrative secondo i principi di adeguatezza, sussidiarietà,
differenziazione, fatte salve quelle già attribuite alle Province in
attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
(Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti
in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della
Legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 2
Finalità
1. Le politiche regionali in materia di qualità, tutela e sicurezza
del lavoro, nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'Unione
Europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitività e la
coesione sociale, nonché dei principi fondamentali della
legislazione nazionale, sono volte a:
a)
promuovere la piena occupazione, una migliore qualità del lavoro e
la regolarità e la sicurezza del lavoro;
b)
favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e
stabili che contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori;
c)
rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
d)
qualificare le competenze professionali, al fine di favorire la
crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese
e del sistema economico-produttivo e territoriale;
e)
promuovere l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a
rischio di esclusione;
f)
superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al
lavoro nonché nello sviluppo professionale e di carriera nel
rispetto dell'articolo 37 della Costituzione e delle disposizioni
dell'Unione europea in materia;
g)
favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
h)
favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialità in termini
quantitativi e qualitativi, nel rispetto dei principi di cui alle
lettere a), b), c) e d) e di pari opportunità;
i)
favorire le condizioni per l'esercizio pieno del diritto alla
formazione;
j)
promuovere pari opportunità e qualità della condizione lavorativa
degli immigrati, in coerenza con i principi e gli obiettivi della
legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione
sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi
regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).
2. La strategia di valorizzazione delle competenze e dei saperi
delle persone di cui al comma 1 costituisce, in coerenza con i
principi e gli obiettivi dell'Unione Europea, asse fondamentale per
le politiche di sviluppo economico, per l'innovazione e la
competitività, nonché per le politiche di coesione sociale;
rappresenta altresì riferimento essenziale per la complessiva
programmazione regionale.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta metodi di:
a)
integrazione fra gli interventi di politica del lavoro e quelli in
materia di istruzione, formazione professionale ed orientamento;
b)
coordinamento fra gli interventi di politica del lavoro e le
politiche regionali sociali, sanitarie e per lo sviluppo economico e
territoriale;
c)
collaborazione istituzionale con gli Enti locali, gli enti
pubblici nazionali, lo Stato e le sue articolazioni decentrate
presenti nel territorio regionale;
d)
concertazione, quale strumento per il governo delle materie di cui
alla presente legge, in particolare con le parti sociali
comparativamente più rappresentative a livello territoriale secondo
quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme
per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno
e per tutto l'arco della vita attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione fra loro) agli articoli 51 e 52, nel rispetto del
principio di pariteticità;
e)
partecipazione dei soggetti interessati alle politiche attive del
lavoro, con particolare riferimento alle associazioni delle persone
con disabilità, alle organizzazioni del terzo settore, agli ordini e
collegi professionali.
4. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione
individua strumenti di tutela e promozione del lavoro aggiuntivi,
migliorativi rispetto alla disciplina nazionale. La Regione persegue
altresì il miglioramento dell'incontro tra la domanda e l'offerta di
lavoro, l'ulteriore qualificazione dei servizi pubblici per il
lavoro, la semplificazione delle procedure amministrative nonché la
facilitazione dell'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo
criteri di trasparenza.
CAPO II
Funzioni della Regione e delle Province.
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
Sezione I
Funzioni della Regione e delle Province
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione, sentiti gli organismi di collaborazione
interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6,
nonché la Conferenza regionale del terzo settore di cui all'articolo
35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale), esercita le funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di politiche del lavoro, nonché le altre
funzioni attribuite espressamente dalla presente legge. A tale fine
l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva
le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del
lavoro, di norma con cadenza triennale, in modo unitario o comunque
integrato con gli indirizzi per il sistema formativo di cui
all'articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, prevedendo
inoltre modalità di coordinamento con la programmazione regionale in
materia di politiche economiche, sociali e sanitarie.
2. Le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del
lavoro contengono:
a)
gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
b)
i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
c)
i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare agli
enti locali;
d)
i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti
indicati nell'articolo 11;
e)
i criteri e le priorità per la concessione degli incentivi ai
soggetti che, fuori dai propri obblighi legali o contrattuali,
favoriscano l'inserimento lavorativo o la stabilizzazione
occupazionale.
3. Sulla base delle analisi e della rilevazione delle dinamiche del
mercato del lavoro regionale di cui all'articolo 4 ed in attuazione
degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 la Giunta regionale,
sentita la Commissione assembleare competente, approva, di norma
annualmente, il Piano regionale del lavoro, strumento attuativo
degli indirizzi di programmazione di cui al comma 1.
4. La Regione partecipa, ai sensi dello Statuto regionale, alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di
indirizzo comunitari inerenti le materie di cui alla presente
legge. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di
programmazione di cui al comma 1, individua le modalità di
attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto
attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli
interventi.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare
competente, delibera, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti
dalla legislazione nazionale, gli standard delle prestazioni in
materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel
territorio regionale.
6. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione
sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6,
adotta i provvedimenti amministrativi relativi a:
a)
sperimentazione ed avvio di attività innovative, per le metodologie
previste o le tipologie di utenti, e verifica della loro efficacia e
delle condizioni di omogeneità ed adeguatezza per la relativa messa
a regime;
b)
programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente
svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d'utenza,
esclusivamente a livello regionale;
c)
esercizio delle altre competenze attribuite dalla presente legge.
7. In riferimento alle attività di cui al comma 6, lettera a), la
Regione promuove sperimentazioni in ordine alla certificazione delle
competenze, comunque acquisite, di cui al sistema regionale delle
qualifiche. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui
all'articolo 6, approva criteri e modalità attuativi, anche in
relazione ai bilanci di competenza.
8. La Regione esercita funzioni di monitoraggio sulle attività e le
politiche di cui alla presente legge, raccordandole con le azioni di
analisi del sistema economico e sociale regionale. Spettano altresì
alla Regione il controllo e la valutazione delle attività inerenti
le proprie funzioni, nonché la valutazione dell'efficacia e dei
risultati prodotti dalle politiche attuate sul territorio regionale.
Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione
Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.
Rapporti con l'Università) la Regione esercita, altresì, il potere
sostitutivo.
Art. 4
Funzioni regionali di osservatorio
del mercato del lavoro
1. La Regione svolge e promuove, anche in modo integrato con le
attività di monitoraggio delle Province di cui all'articolo 5, comma
5, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni
relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del
lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione. Sono
garantite l'articolazione di dette indagini su base provinciale ed
in relazione al genere, nonché adeguate forme di divulgazione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono in particolare dirette
all'analisi dell'andamento del mercato del lavoro regionale, dei
processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema
economico, formativo e sociale, allo svolgimento di studi e
ricerche, anche di carattere settoriale, sulle diverse forme
contrattuali e su specifici aspetti, con particolare riferimento
alle analisi di genere ed all'integrazione lavorativa degli
immigrati. Possono, inoltre, essere svolte indagini su particolari
categorie di lavoratori e sui fenomeni connessi alla sicurezza, alla
regolarità ed alla qualità del lavoro.
3. La Regione favorisce la partecipazione delle parti sociali,
nonché adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche
socio-economiche sul mercato, l'organizzazione e le condizioni
lavorative, svolte da Università, Istituto per il lavoro, Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti locali, enti
con funzioni di vigilanza sul lavoro, istituti nazionali
previdenziali ed assicurativi, gli enti bilaterali di cui
all'articolo 10, comma 5 ed altri qualificati organismi di analisi,
osservazione e ricerca pubblici e privati.
Art. 5
Funzioni delle Province
1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi regionali di cui
all'articolo 3, comma 1, esercitano le funzioni di programmazione
territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il
lavoro nel quadro socio-economico del loro territorio, perseguendo
gli obiettivi ed adottando i metodi individuati dall'articolo 2. Le
Province approvano a tale fine programmi per le politiche del
lavoro, di norma triennali, in modo unitario o, comunque, integrato
con la programmazione di cui all'articolo 45, comma 3 della legge
regionale n. 12 del 2003.
2. Nell'ambito degli organismi di collaborazione istituzionale e
concertazione sociale di cui all'articolo 7, le Province esercitano
una funzione di raccordo e coordinamento nel proprio contesto
territoriale, al fine di indirizzare verso obiettivi condivisi la
programmazione e di armonizzare gli interventi sul territorio,
nonché di favorire accordi per servizi ed interventi di area vasta.
3. Le Province programmano ai sensi del comma 1 e svolgono le
funzioni amministrative relative:
a)
al collocamento come disciplinato dalla legislazione nazionale e
dalla presente legge;
b)
alle politiche attive del lavoro ed alle misure di sostegno
all'occupazione di cui al Capo III, Sezione I;
c)
ai tirocini formativi e di orientamento di cui al Capo IV;
d)
al collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili), nonché al collocamento delle altre categorie protette ai
sensi della medesima legge;
e)
agli altri compiti e funzioni attribuite dalla presente legge.
4. Le Province, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 6,
lettera b), esercitano altresì le funzioni amministrative di cui
all'articolo 53, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003.
5. Le Province svolgono attività di monitoraggio del mercato del
lavoro territoriale nonché attività di analisi di specifici aspetti
e fenomeni di particolare rilievo, in modo complementare ed
integrato con le funzioni regionali di cui all'articolo 3, comma 8
ed all'articolo 4.
Sezione II
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
Art. 6
Organismi regionali di collaborazione istituzionale
e concertazione sociale
1. Per la realizzazione delle finalità dell'articolo 2 la Regione si
avvale del Comitato di coordinamento istituzionale e della
Commissione regionale tripartita di cui, rispettivamente,
all'articolo 50 ed all'articolo 51 della legge regionale n. 12 del
2003, per le funzioni consultive, propositive e concertative
previste da tali articoli nonché dalla presente legge.
2. Partecipano altresì ai lavori degli organismi di cui al comma 1,
oltre all'assessore che li presiede, gli assessori regionali e
provinciali competenti nelle materie di volta in volta poste
all'ordine del giorno.
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione
dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza
del lavoro e per l'esercizio delle competenze di rilievo regionale
relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 78
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo) la Regione si avvale, in sessione
congiunta, degli organismi di cui al comma 1 integrati con
rappresentanti degli enti pubblici competenti in materia di
vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa ed immigrazione.
Art. 7
Collaborazione istituzionale
e concertazione sociale a livello provinciale
1. Le Province, al fine di raccordare in ambito territoriale le
politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le
politiche sociali, istituiscono Conferenze provinciali di
coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresì il
funzionamento. Ad esse possono partecipare i Comuni singoli ed
associati del territorio provinciale, le Università, le Aziende
regionali per il diritto allo studio universitario, le Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Aziende Unità
sanitarie locali, gli Enti pubblici competenti in materia di
vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione.
Ai lavori delle Conferenze possono essere inoltre invitati
rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei
servizi per il lavoro, al fine di coordinare le attività di
programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse
pubbliche e private.
2. Per le funzioni di cui al comma 1 le Province possono avvalersi
delle conferenze di coordinamento istituite ai sensi dell'articolo
46 della legge regionale n. 12 del 2003, opportunamente integrate.
3. Le Province si avvalgono delle commissioni previste dall'articolo
52 della legge regionale n. 12 del 2003, quali sedi di concertazione
con le parti sociali in merito agli indirizzi programmatici ed alle
azioni fondamentali delle politiche del lavoro di competenza
provinciale.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione
dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza
del lavoro e per l'esercizio delle competenze di rilievo provinciale
relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 78
della Legge n. 448 del 1998 le Province possono avvalersi, in
sessione congiunta, degli organismi di cui ai commi 1 e 3.
CAPO III
Politiche attive per il lavoro
Sezione I
Finalità e strumenti
Art. 8
Finalità
1. Le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle
Province sono orientate, nell'ambito della strategia di sviluppo
economico e di coesione sociale e nel rispetto dei principi di pari
opportunità, alle seguenti finalità:
a)
favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa
delle persone in condizioni di svantaggio personale o sociale sul
mercato del lavoro, con particolare riferimento alle persone con
disabilità;
b)
favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni
lavorative continuative e stabili e contrastare le situazioni di
precarizzazione;
c)
favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
d)
sostenere i processi di mobilità territoriale dei lavoratori al fine
della valorizzazione delle competenze professionali e del loro
reperimento;
e)
sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione economica
e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o in un
miglioramento delle condizioni di lavoro;
f)
sostenere il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o
associata, dei lavoratori interessati da processi di
riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato
del lavoro;
g)
sostenere processi di recupero del livello occupazionale di attività
economiche e produttive nelle aree interessate da calamità naturali
o altri eventi di carattere eccezionale;
h)
sostenere processi che favoriscano il consolidamento sul territorio
degli insediamenti produttivi.
2. La Regione e le Province perseguono con la propria complessiva
programmazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tali
finalità anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o
di nuove imprese.
Art. 9
Strumenti
1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 8 sono realizzate in via generale
dalle Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla
Regione nei casi indicati all'articolo 3, comma 6, attraverso
strumenti quali:
a)
percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per
l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze
professionali, ai sensi della Sezione IV del Capo III della legge
regionale n. 12 del 2003;
b)
gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale
n. 12 del 2003, i quali, nel caso siano erogati a persone non
occupate, possono prevedere anche indennità di frequenza;
c)
attività di orientamento, secondo quanto previsto all'articolo 23;
d)
tirocini, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26;
e)
preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, di cui
all'articolo 32, comma 3, lettera d);
f)
incentivi, secondo le priorità dell'articolo 11;
g)
gli assegni di servizio di cui all'articolo 10.
Art. 10
Incentivi ed assegni di servizio
1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori ed
ai datori di lavoro finalizzati al perseguimento degli obiettivi di
cui all'articolo 8, secondo le priorità dell'articolo 11.
2. La Regione, nell'ottica di estendere la piena e buona
occupazione, introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri
di valorizzazione in coerenza con i fini di cui all'articolo 8,
comma 1.
3. Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico
riferimento agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e
di cura di cui all'articolo 14, all'acquisizione da parte dei
lavoratori di una condizione occupazionale attiva, in forma
subordinata, non subordinata, autonoma o associata, ovvero al suo
mantenimento, nonché agli sviluppi di carriera.
4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,
definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca
degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in
riferimento ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione
di nuove imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente
per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 8, comma
1, lettere b), f) e g), secondo le priorità di cui all'articolo 11.
5. Al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli
interventi di cui al presente articolo, possono essere previste, per
specifiche situazioni, previa intesa con le parti sociali e mediante
specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le
funzioni previste dai loro statuti, con gli enti bilaterali
costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono
essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti
bilaterali, prevedono modalità operative distinte, da parte degli
stessi, per la gestione degli interventi.
6. Il rispetto da parte dei beneficiari degli interventi delle
disposizioni normative in materia di lavoro, con particolare
attenzione al principio di non discriminazione ed agli obblighi
relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle
condizioni previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni di
cui all'articolo 10, comma 5, costituisce requisito essenziale per
agevolazioni ed incentivi. Il mancato rispetto di tali condizioni ne
determina la non ammissibilità ovvero la revoca.
7. Le Amministrazioni concedenti revocano gli incentivi concessi,
con obbligo di restituzione di quanto percepito, qualora non siano
stati realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati, o siano
stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite da norme
di legge o di contratto collettivo.
Sezione II
Promozione e qualificazione dell'occupazione
Art. 11
Priorità di intervento
1. Le politiche attive del lavoro, nel perseguimento delle finalità
di cui all'articolo 8, sono rivolte in via prioritaria a:
a)
le persone con disabilità, con particolare riferimento a quanto
previsto alla Sezione III;
b)
le persone di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali);
c)
le persone che rientrano nei casi previsti dall'articolo 18 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero);
d)
le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato,
con rapporti di lavoro anche autonomi che comportino, anche in
relazione alla situazione personale, un elevato rischio di
precarizzazione della condizione lavorativa;
e)
le persone a rischio di esclusione o di depauperamento professionale
che possa comportare la perdita del lavoro;
f)
le persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di
occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere g) e h);
g)
le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati
periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;
h)
i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o
riconversione, con particolare riferimento a quanto previsto
all'articolo 16.
2. Nell'ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parità
di condizioni viene individuata ulteriore priorità per gli
interventi a favore delle donne, secondo modalità attuative definite
dalle amministrazioni competenti.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) vengono
realizzati con particolare riferimento a quanto previsto agli
articoli 13 e 14.
4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo
6, può definire ulteriori priorità d'intervento rivolte alle
persone che abbiano difficoltà all'inserimento o al reinserimento
lavorativo di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore
dell'occupazione.
5. La normativa comunitaria di cui al comma 4 e la normativa
nazionale di cui al comma 1, lettere b) e c) costituiscono il
riferimento per l'individuazione delle persone in condizione di
svantaggio rispetto al lavoro.
6. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,
può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento alle
aree con difficoltà socio-economiche, come individuate dalla
normativa comunitaria, statale e regionale, oltre che a quelle
interessate dai programmi speciali d'area ed alle zone montane di
cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la
montagna).
Art. 12
Incentivi all'assunzione di persone
in condizione di svantaggio rispetto al lavoro
1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali
definiti dalla Regione, programmano ed erogano, mediante
procedimento ad evidenza pubblica, incentivi per l'assunzione di
persone rientranti nelle priorità di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere a), b), c) ed f).
Art. 13
Sostegno alla stabilizzazione del lavoro
1. Al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative
stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione
europea e in particolare della direttiva 1999/70/CEE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato, nella quale si assume il contratto
di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di
lavoro, la Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive
competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro,
mediante:
a)
incentivi alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio di
precarizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); tali
incentivi si applicano anche alle trasformazioni nella forma del
socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge 3 aprile
2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del
socio lavoratore);
b)
concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di
percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla
base di rapporti di lavoro non subordinati e dei rapporti di cui
all'articolo 11, comma 1, lett. d), al fine di favorirne
l'occupabilità attraverso il rafforzamento delle competenze;
c)
offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i
bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le
competenze acquisite con le esperienze lavorative, ivi comprese
quelle maturate nell'ambito di rapporti di lavoro non subordinato,
ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;
d)
sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di
innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.
2. Al fine di modulare gli interventi del presente articolo in
relazione alla diffusione delle tipologie contrattuali ed
all'andamento del mercato del lavoro, la Giunta regionale
stabilisce, sulla base delle previsioni del Piano annuale
dell'articolo 3, comma 3, sentiti gli organismi di cui
all'articolo 6, i criteri per l'assegnazione da parte delle
Province, previo procedimento ad evidenza pubblica, degli incentivi
di cui al comma 1, lettera a). A tale riguardo la Giunta regionale
individua, secondo le medesime modalità, le condizioni che, in
relazione alla natura dei rapporti di lavoro ed alle situazioni
personali, comportano elevato rischio di precarizzazione, nonché le
caratteristiche, quali quelle dimensionali, settoriali e
territoriali, delle imprese, che devono, comunque, operare nel
rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti.
3. La Giunta regionale stabilisce altresì, a seguito dei processi di
collaborazione istituzionale e di concertazione sociale
dell'articolo 6, i criteri e le modalità di attuazione degli
interventi di cui al comma 1, lettera d).
4. La Regione e le Province promuovono accordi fra le parti sociali,
a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo
della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti
contrattuali orientato verso il miglioramento della qualità del
lavoro e degli strumenti di tutela e di stabilizzazione delle
condizioni lavorative, nonché a favorire il consolidamento sul
territorio degli insediamenti produttivi.
Art. 14
Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura
1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso,
permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la
Regione e le Province nell'ambito delle rispettive competenze,
coerentemente con le finalità di cui alla Legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per
il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle città), perseguono l'obiettivo di favorire la
conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.
2. In relazione alle finalità del comma 1 la Regione e le Province,
anche promuovendo accordi con le parti sociali:
a)
sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, progetti
specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da
realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a
disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione,
con particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di
lavoro, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro;
b)
erogano gli assegni di servizio di cui all'articolo 10 volti a
favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché
la progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per
carichi di cura;
c)
sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, processi
di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione,
anche in riferimento all'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo
parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle
esigenze di conciliazione espresse.
3. Gli assegni di servizio di cui al comma 2, lettera b) possono
prevedere, a fronte di esigenze certificate, il sostegno ai costi
per attività di cura ed assistenza dei lavoratori interessati o di
persone a loro carico. Nel caso di lavoratori occupati in forme
diverse da quelle del lavoro subordinato gli assegni di servizio
possono essere altresì previsti, sulla base di criteri operativi
definiti dalla Giunta regionale, per l'acquisizione di prestazioni
lavorative, che sostituiscano l'impegno dell'interessato a fronte
della sua inoperatività, a seguito di maternità o paternità ovvero
di certificate esigenze di cura ed assistenza personali o delle
persone a suo carico.
4. In coerenza con i principi dell'Unione europea in ordine alla
dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione e le
Province programmano, sentite le parti sociali, in collaborazione
con gli enti locali e con le associazioni del terzo settore, azioni
e interventi per perseguire le finalità del comma 1 nei diversi
ambiti delle politiche attive del lavoro.
Art. 15
Mobilità territoriale dei lavoratori
1. La Regione e gli enti locali perseguono l'obiettivo del sostegno
ai processi di mobilità territoriale dei lavoratori, al fine della
valorizzazione delle competenze professionali e del loro
reperimento, anche riferiti a cittadini stranieri immigrati di cui
all'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2004, mediante misure
di accoglienza ed integrazione sociale, nonché di sostegno
all'inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni
autoimprenditoriali, ed alla formazione per lo sviluppo
professionale dei lavoratori interessati.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione
e le Province nell'ambito delle rispettive competenze, anche
attraverso iniziative ed accordi interregionali, e previo confronto
negli organismi di cui agli articoli 6 e 7:
a)
promuovono ed organizzano, nell'ambito del sistema regionale dei
servizi per il lavoro, l'informazione, l'orientamento, la
preselezione e l'incrocio fra domanda ed offerta sulle opportunità
di lavoro, anche stagionale, e di tirocinio;
b)
promuovono, attraverso accordi con altre Regioni, enti locali e
parti sociali, un'adeguata offerta formativa, realizzabile anche
nelle aree d'origine dei lavoratori, e la messa a disposizione di
tirocini formativi e di orientamento, da realizzarsi presso datori
di lavoro del territorio regionale;
c)
promuovono intese con enti locali, parti sociali ed organizzazioni
pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare
riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione
ed abitative, l'integrazione sociale dei lavoratori interessati e
delle loro famiglie.
Art. 16
Crisi occupazionali
1. La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive
competenze, in accordo con gli enti locali e in concorso con le
parti sociali pongono in essere, anche mediante specifiche intese,
azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad
attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema
industriale e sul territorio. Intervengono altresì nelle procedure
relative alle crisi aziendali di cui all'articolo 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 469 del 1997.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:
a)
coordinare gli interventi delle amministrazioni locali interessate;
b)
assicurare lo svolgimento delle procedure di confronto e
concertazione fra le parti;
c)
sostenere, anche attraverso le forme di cui all'articolo 10, comma
5, processi di trasformazione o riorganizzazione economica e
produttiva diretti al mantenimento delle condizioni occupazionali,
nonché l'azione degli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma
5, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per
salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di
conoscenze e di competenze;
d)
sostenere progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla
riqualificazione ed al reinserimento dei lavoratori interessati,
anche promuovendo l'adozione di apposite misure di accompagnamento.
3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,
adotta indirizzi operativi in ordine agli interventi di cui al comma
1.
Sezione III
Politiche per l'inserimento lavorativo
delle persone con disabilità
Art. 17
Promozione dell'integrazione lavorativa
delle persone con disabilità
1. La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive
competenze, promuovono e sostengono, nel rispetto delle scelte dei
singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro
dipendente delle persone con disabilità, nonché l'avviamento ed il
consolidamento di attività autonome da parte degli stessi,
attraverso azioni di avvio al lavoro, primo inserimento e di
accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente
di lavoro.
2. A tale fine le programmazioni regionale e provinciali sono
attuate nel rispetto dei seguenti principi e metodologie:
a)
partecipazione attiva dei destinatari degli interventi, con il
coinvolgimento, anche attraverso accordi di programma territoriali,
delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative dei loro
interessi, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese
quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali operanti in
materia di integrazione lavorativa delle persone con disabilità e
dei loro consorzi;
b)
integrazione fra attività formative, misure di accompagnamento e
tutoraggio, nonché azioni di politica attiva per il lavoro;
c)
integrazione fra le attività di cui alla lettera b) ed i servizi
sociali e sanitari, al fine di realizzare, con un progetto unitario,
forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo
coordinato degli strumenti del collocamento mirato.
3. La Giunta regionale, al fine di consentire pari opportunità sul
territorio regionale nella fruizione da parte delle persone con
disabilità dei servizi per l'integrazione lavorativa, definisce:
a)
criteri generali e requisiti delle convenzioni per l'inserimento dei
disabili;
b)
criteri per la formazione degli elenchi e delle graduatorie delle
persone con disabilità;
c)
criteri per la concessione di agevolazioni ed incentivi ai datori di
lavoro, nonché per la concessione ai lavoratori disabili impegnati
in attività autonome, degli assegni di servizio e formativi di cui
alla sezione I e di contributi per l'adeguamento dei posti di
lavoro, tenendo conto delle specifiche peculiarità organizzative
delle piccole e medie imprese;
d)
le modalità di pagamento, riscossione e versamento di esoneri e
sanzioni al fondo di cui all'articolo 19.
4. La Regione esercita, con il supporto delle Province, anche in
collaborazione con le associazioni dei disabili comparativamente più
rappresentative, nonché con le loro federazioni, funzioni di
osservatorio degli interventi di integrazione al lavoro delle
persone con disabilità e delle azioni attuate ai sensi della
presente legge e ne mette a disposizione i risultati, anche al fine
di realizzare la conferenza di cui all'articolo 18, comma 2.
Art. 18
Partecipazione
1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi
delle persone con disabilità quale elemento portante per le
politiche del lavoro a queste rivolte attraverso il confronto con la
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili
di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e
provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e
l'integrazione sociale delle persone disabili) e con le loro
associazioni comparativamente più rappresentative a livello
regionale sui principali atti di programmazione di cui alla presente
sezione.
2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione
attiva, la Regione organizza una conferenza, di norma biennale, a
cui partecipano le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro e le associazioni dei disabili e delle loro famiglie, le
organizzazioni del Terzo settore, gli enti locali e le Aziende unità
sanitarie locali per svolgere un periodico esame dell'attuazione, in
ambito regionale, degli interventi di integrazione lavorativa delle
persone con disabilità previsti dalla presente legge, nonché per
acquisire pareri e proposte per la loro programmazione.
3. La conferenza di cui al comma 2 può essere preparata da gruppi di
lavoro a composizione paritetica fra enti locali, associazioni dei
disabili e parti sociali, operanti senza oneri per la Regione. Ai
gruppi, al fine di approfondire temi specifici, possono essere
altresì invitati responsabili ed operatori dei servizi di
integrazione lavorativa, sociale, nonché delle Aziende unità
sanitarie locali. I gruppi di lavoro si avvalgono delle risultanze
emergenti dall'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui
all'articolo 17, comma 4.
4. Le Province realizzano la concertazione delle politiche per
l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità all'interno
di un organismo composto, in misura paritetica, di rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei
disabili comparativamente più rappresentative a livello
provinciale. Tale concertazione può essere realizzata anche
nell'organismo previsto dall'articolo 52 della legge regionale n. 12
del 2003, all'uopo integrato, nel rispetto del principio di
pariteticità, dalle associazioni dei disabili comparativamente più
rappresentative a livello territoriale.
5. Possono partecipare ai lavori della Commissione di cui
all'articolo 52 della Legge regionale n. 12 del 2003,
rappresentanti, designati in misura che garantisca il rispetto del
principio di pariteticità, delle associazioni delle persone con
disabilità comparativamente più rappresentative a livello
territoriale, con diritto all'espressione del parere esclusivamente
nelle materie relative alla disabilità.
6. Nell'ambito della sede di concertazione di cui al comma 4 è
istituito il Comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 2,
lettera b) della legge n. 68 del 1999. Di esso fanno parte almeno
due esperti designati dalle associazioni dei disabili
comparativamente più rappresentative a livello provinciale.
Art. 19
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
1. È istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per
l'occupazione dei disabili.
2. Al fondo sono destinati i contributi versati dai datori di lavoro
a fronte delle procedure di esonero e gli importi derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e
15 della Legge n. 68 del 1999, nonché il contributo di fondazioni,
enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.
3. La Regione, anche con il concorso delle Province, promuove
opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza
al fine della verifica dell'adempimento da parte del datore di
lavoro, pubblico e privato, agli obblighi in merito al collocamento
dei disabili e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.
4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione
interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6,
sentite le associazioni dei disabili comparativamente più
rappresentative, la Consulta regionale per le politiche a favore
delle persone con disabilità di cui all'articolo 12 della legge
regionale n. 29 del 1997, assegna annualmente alle Province le
risorse del fondo, adottando altresì indirizzi per il loro utilizzo.
5. Le Province svolgono la programmazione delle risorse di cui al
comma 4 previa concertazione con i competenti organismi locali di
cui all'articolo 18, comma 4, valorizzando, in particolare, le
misure di accompagnamento e tutoraggio.
Art. 20
Assunzioni e convenzioni
1. Le Province rappresentano i servizi competenti per le assunzioni
da effettuarsi da parte dei datori di lavoro ai fini
dell'adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 68 del 1999. Le
Province possono stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici
convenzioni finalizzate all'integrale e progressiva copertura della
quota d'obbligo.
2. Le assunzioni sono effettuate con richiesta nominativa nelle
percentuali previste dall'articolo 7, comma 1 della Legge n. 68 del
1999, modificabili esclusivamente a fronte di specifica previsione
nelle convenzioni di cui al comma 1.
Art. 21
Attivazione del collocamento mirato
nelle Amministrazioni pubbliche
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni dei
disabili comparativamente più rappresentative, la Consulta regionale
per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge
regionale n. 29 del 1997, nonché la Conferenza Regione-Autonomie
locali di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, individua con
proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, per le amministrazioni pubbliche della regione non
comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della
Costituzione, gli ambiti professionali o le mansioni da computarsi
in misura piena per l'individuazione della quota di riserva.
2. La Regione si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora
determinino, nella materia di cui al comma 1, ulteriori condizioni
migliorative per le persone con disabilità.
3. Per le amministrazioni pubbliche della regione non comprese
nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione,
restano fermi, nelle more del provvedimento di cui al comma 1, gli
obblighi di assunzione già previsti dalla legge n. 68 del 1999,
nonché le convenzioni eventualmente stipulate dalle Province, fino
alle scadenze in esse individuate.
4. La Giunta regionale, acquisite adeguate valutazioni tecniche
specialistiche, definisce altresì la percentuale minima
dell'incidenza degli ambiti professionali e delle mansioni non
ricomprese nel provvedimento di cui al comma 1, per il computo della
complessiva quota di riserva delle amministrazioni pubbliche
interessate.
Art. 22
Programmi di inserimento lavorativo
in cooperative sociali
1. Le assunzioni di disabili previste all'articolo 20 possono essere
realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da
effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui
all'articolo 8 della stessa legge. Sono fatti salvi gli obblighi e
le opportunità previste da leggi speciali per i disabili qualora
risultino più funzionali al loro inserimento lavorativo.
2. Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di
convenzioni quadro stipulate dalle Province, sentiti gli organismi
previsti dall'articolo 18, comma 4, con le associazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.
3. Le convenzioni quadro individuano criteri di riferimento in base
ai quali stipulare le specifiche convenzioni previste al comma 4,
lettera a).
4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente
per le persone per le quali risulti particolarmente difficile il
ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, nonché a
fronte delle seguenti condizioni:
a)
adozione di specifica convenzione fra la Provincia competente,
l'impresa fornitrice di commessa e la cooperativa sociale o il
consorzio di cui al comma 1 ove viene realizzato l'inserimento;
b)
copertura, attraverso questa modalità e relativamente alla durata
della commessa, per tutte le imprese, di una percentuale della quota
d'obbligo di riferimento non superiore al 30 per cento, con
arrotondamento all'unità superiore, ferma restando, per la quota
rimanente, l'ottemperanza, anche attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 20, agli obblighi di assunzione di cui alla Legge n. 68
del 1999;
c)
individuazione da parte delle Province dei lavoratori da inserire,
previo consenso degli stessi, con riferimento esclusivo alle persone
disabili con percentuale di disabilità superiore al 79 per cento, o
con disabilità psichiche, o in condizione di gravità certificata ai
sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), ovvero con altra disabilità che renda particolarmente
difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie
ordinarie individuata sulla base di criteri definiti sentito
l'organismo di concertazione sociale di cui all'articolo 18, comma 4
della presente legge;
d)
valore della commessa commisurato, relativamente agli inserimenti
delle persone con disabilità attuati in base alla convenzione
della lettera a), ai costi del lavoro dell'impresa committente,
secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento,
maggiorati di una percentuale pari al 50 per cento, a fronte degli
oneri relativi alle misure di accompagnamento; le commesse possono
essere relative anche a quote parziali dei costi corrispondenti
alle unità inserite, fermo restando che il computo, ai fini degli
obblighi di assunzione di cui all'articolo 20, comma 1, degli
inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative
sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche
attraverso più commesse, del costo complessivo corrispondente ad
ogni unità di personale.
5. Le convenzioni di cui al comma 4, lettera a) possono essere
stipulate da ogni Provincia con imprese che abbiano sede legale o
amministrativa o unità operativa nel territorio di competenza,
ovvero con imprese che abbiano unità operative nel territorio di
competenza e sede legale o amministrativa in altre Province, previa
intesa fra le Province interessate.
6. Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica, da
realizzarsi, comunque, ogni ventiquattro mesi anche in raccordo con
le attività delle commissioni di cui alla Legge n. 104 del 1992, con
particolare riferimento all'obiettivo della stabilizzazione del
rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese
committenti o delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al
comma 1, e di accesso a contributi ed agevolazioni.
7. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi
di cui alla Legge n. 68 del 1999, eventualmente emergenti,
attraverso:
a)
assunzioni dirette, da effettuarsi entro novanta giorni dalla
conclusione delle commesse;
b)
ulteriori commesse di durata non inferiore a ventiquattro mesi, da
realizzarsi ai sensi del comma 4;
c)
stipula di convenzioni di cui all'articolo 20.
8. La Giunta regionale approva criteri e modalità per l'avvio di
sperimentazioni relative all'utilizzo da parte delle amministrazioni
pubbliche individuate all'articolo 21, comma 1, delle possibilità di
inserimento di cui al comma 1, fermo restando il pieno rispetto da
parte delle stesse Amministrazioni delle disposizioni previste al
presente articolo.
9. Sono fatte salve, in ordine all'accertamento della condizione di
gravità di cui al comma 4, lettera c), le competenze dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (INAIL), in riferimento agli invalidi del
lavoro, nonché le previsioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, (Testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra), in riferimento alle persone di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della Legge n. 68 del 1999.
CAPO IV
Orientamento e tirocini
Art. 23
Orientamento al lavoro
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge
regionale n. 12 del 2003, la funzione di orientamento al lavoro di
cui all'articolo 32, comma 3, lettera b) si esplica attraverso
l'erogazione di servizi per il sostegno e l'aiuto alla persona nella
ricerca di prima o nuova occupazione, anche mediante iniziative di
accoglienza, informazione, accompagnamento e consulenza.
2. La Giunta regionale definisce, secondo quanto previsto
all'articolo 35, comma 2, le figure professionali di riferimento e
gli standard di servizio per l'orientamento. La Giunta regionale
sostiene, inoltre, la qualificazione degli operatori e delle
attività.
3. Le Province programmano i servizi di orientamento al lavoro
perseguendo l'obiettivo della loro qualificazione e
dell'integrazione con gli ambiti in cui la funzione di orientamento
è esercitata dai soggetti del sistema formativo.
4. I Comuni, singoli o associati nelle forme di cui alla legge
regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative
e altre disposizioni in materia di enti locali), possono svolgere le
funzioni di informazione e orientamento di cui all'articolo 32,
comma 3, lettere a) e b), nel rispetto degli standard essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 34. Relativamente a tali
funzioni i Comuni garantiscono adeguate forme di informazione e
raccordo nei confronti delle Province.
Art. 24
Tirocini
1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in
materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini
formativi e di orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2,
della legge regionale n. 12 del 2003, quali strumenti finalizzati a
sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di
competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto
al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della
regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da
apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di
lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme
restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, il datore di
lavoro può essere costituito da imprenditore o da persona esercente
una professione, ancorché senza lavoratori dipendenti. I tirocini
sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal
tirocinante.
3. I tirocini sono destinati ai cittadini dell'Unione europea, o
provenienti da Paesi non appartenenti ad essa, presenti, in
condizione di regolarità, sul territorio regionale, in possesso dei
requisiti di accesso come stabiliti all'articolo 30, comma 1 della
legge regionale n. 12 del 2003. È obbligatoria l'assicurazione del
tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso
terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione
con il soggetto ospitante.
4. I soggetti promotori inviano copia delle convenzioni e dei
progetti di tirocinio alla Direzione provinciale del Lavoro ed alla
Provincia territorialmente competente, nonché alle rappresentanze
provinciali confederali delle organizzazioni sindacali
rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3, le
quali ne informano le rappresentanze sindacali aziendali ove
presenti.
5. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore
responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a
disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un
responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
6. I soggetti ospitanti e i soggetti promotori dei tirocini possono
erogare risorse a titolo di borse di studio in favore dei
tirocinanti per la durata del tirocinio.
Art. 25
Soggetti promotori,
durata e limiti quantitativi dei tirocini
1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto agli
articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, adotta
disposizioni, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, in
relazione a:
a)
i destinatari;
b)
il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed
il personale operante presso i soggetti ospitanti di cui
all'articolo 24, comma 2, con rapporto di lavoro subordinato, anche
a tempo determinato, o, comunque, con un ruolo organizzativo
chiaramente definito, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi
professionisti associati;
c)
le professionalità ad alto contenuto specialistico che consentono di
ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti
professioni, anche senza lavoratori dipendenti;
d)
la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici
mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di
iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le
condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, che dovranno
essere concordate nel progetto di tirocinio;
e)
le verifiche e, per i tirocini realizzati nell'ambito della
programmazione della Regione e delle Province, le eventuali sanzioni
in caso di inadempienze.
2. La Giunta regionale può altresì individuare condizioni di maggior
favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizione di
svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i
loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
Legge n. 381 del 1991.
3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:
a)
le Province;
b)
le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e
non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le
altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli
riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai
propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al
conseguimento dei titoli accademici;
c)
le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con riferimento ai
propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al
conseguimento del relativo titolo di studio;
d)
i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della
formazione professionale;
e)
le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario in
quanto esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge
regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo
studio universitario. Abrogazione della L.R. 9 ottobre 1990, n. 46 e
della L.R. 19 luglio 1991, n. 20);
f)
comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché
iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati
dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito
percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche
per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno
reinserimento sociale;
g)
le Aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno
seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento
sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
h)
i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla
gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2,
secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;
i)
i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati dalla
Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, all'esercizio di funzioni
di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con
riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti,
che sono definiti dalla Giunta regionale;
j)
gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.
4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dagli
articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le
previsioni di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196
(Norme in materia di promozione dell'occupazione).
Art. 26
Qualificazione dei tirocini
1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,
definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la
certificazione delle competenze acquisite.
2. Le Province, per le finalità di cui all'articolo 24, comma 1,
promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:
a)
il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei
tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;
b)
l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza in favore dei
tirocinanti, nonché l'eventuale assunzione dell'onere della
copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;
c)
azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative
da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini;
d)
attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti
e tirocinanti.
3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei
tirocini, possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti
promotori di cui all'articolo 25, comma 3 e le parti sociali.
CAPO V
Apprendistato
Art. 27
Aspetti formativi dei contratti di apprendistato
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del
2003, la presente legge, nel rispetto della normativa dello Stato in
materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello
nazionale, nonché dei contratti collettivi di lavoro, detta norme
per la regolamentazione degli aspetti formativi dei contratti di
apprendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie:
a)
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione;
b)
apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un
apprendimento tecnico-professionale;
c)
apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione.
2. La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali rappresentate
nella Commissione di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 12
del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali,
ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle
qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i
criteri progettuali da osservare per l'identificazione degli
obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica
dei risultati.
3. La formazione per i contratti di apprendistato si articola
secondo un piano formativo individuale che delinea il percorso
formativo dell'apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi
di cui al comma 2, ed in relazione alle competenze possedute
dall'apprendista stesso. A tale fine la Giunta regionale definisce,
secondo le forme di cui al comma 2, criteri e modalità per la
formulazione dei piani formativi individuali.
Art. 28
Formazione nel contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione
1. In relazione al contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione la Regione privilegia le
modalità proprie della programmazione integrata tra formazione
professionale ed istruzione di cui alla legge regionale n. 12 del
2003, per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e
tecnico professionali, con l'obiettivo del conseguimento della
qualifica professionale ed anche al fine di favorire il rientro nei
sistemi di formazione ed istruzione.
2. La Giunta regionale definisce, a seguito del processo di
concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui
all'articolo 6 e sentita la Commissione assembleare competente,
gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, nel
rispetto degli standard formativi essenziali nazionali, definiti ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale) e secondo le procedure di cui alla legge regionale n.
12 del 2003.
Art. 29
Formazione per
l'apprendistato professionalizzante
1. Relativamente all'apprendistato professionalizzante di cui
all'art. 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, la Giunta
regionale, con le modalità di cui all'articolo 27, comma 2,
definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali
stabiliti nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale
delle qualifiche nonché, per quanto attiene l'articolazione della
formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto
dai contratti collettivi di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che
viene attuata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente
formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro; in tale caso deve
essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata
prioritariamente alla produzione di beni o servizi. Essa si realizza
mediante un percorso formativo finalizzato a conferire
all'apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali
per l'acquisizione di adeguata capacità professionale. Tale
formazione deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo
le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 30
Apprendistato per l'acquisizione
di un diploma o per percorsi di alta formazione
1. La Regione, promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato
per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, di
cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Per queste finalità la Giunta regionale, con le modalità di cui
all'articolo 28, comma 2, promuove e sostiene sperimentazioni, da
attuarsi nell'ambito di intese con Università, istituzioni
scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione
professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano
titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente maggiormente rappresentative.
3. I contratti di apprendistato in attuazione delle intese di cui al
comma 2 sono realizzati, nelle singole imprese, nel rispetto degli
accordi di settore fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. La Regione collabora, anche attraverso intese, con i soggetti di
cui al comma 2 per definire standard della formazione nel contratto
di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione, nonché per il riconoscimento e la certificazione
delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli.
Art. 31
Sostegno e qualificazione
della formazione nei contratti di apprendistato
1. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione
sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6,
definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione
alla realizzazione e qualificazione delle attività formative
dell'apprendistato. Tali sostegno e contribuzione possono essere
attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso gli enti
bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.
2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con
gli Enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai
fini della verifica e del controllo dell'effettiva erogazione della
formazione di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo
n. 276 del 2003.
CAPO VI
Servizi per il lavoro
Sezione I
Sistema regionale dei servizi per il lavoro
Art. 32
Funzioni
1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro opera verso le
persone e le imprese, per soddisfarne i bisogni e favorirne le
aspirazioni occupazionali e professionali, anche mediante specifiche
azioni, rivolte in particolare sia alle persone inoccupate,
disoccupate, a rischio di perdere l'occupazione o di precarizzazione
della propria condizione lavorativa, ai soggetti deboli ed a rischio
di esclusione sociale, sia al rafforzamento della competitività
delle imprese tramite la qualificazione delle risorse umane.
2. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dalle
Province e dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per
il lavoro ai sensi della presente legge. La Regione e le Province
promuovono, anche attraverso apposite intese, forme di
collaborazione attiva con i soggetti autorizzati dalla Regione, ai
sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, per l'erogazione dei servizi di
intermediazione. La Regione e le Province promuovono inoltre forme
di raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di
lavoro, d'intermediazione, di ricerca e selezione di personale, di
supporto alla ricollocazione di personale, autorizzate a livello
nazionale e regionale, operanti sul territorio regionale.
3. Il sistema regionale, in relazione ai bisogni dei lavoratori e
dei datori di lavoro, espleta le seguenti funzioni:
a)
informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle
caratteristiche ed opportunità del mercato del lavoro locale e del
sistema formativo, sugli incentivi, sulle politiche attive per
l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo, nonché
sulla rete di servizi in grado di dare risposte alle esigenze
complessive connesse al lavoro;
b)
orientamento al lavoro;
c)
sostegno alle persone nella costruzione dei bilanci di competenze;
d)
preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro;
e)
misure personalizzate di promozione dell'inserimento nel lavoro, con
particolare riferimento alle azioni di mediazione interculturale
rivolte a lavoratori stranieri immigrati finalizzate a sostenerne
l'inserimento lavorativo, il consolidamento occupazionale e
l'integrazione sociale;
f)
accompagnamento delle persone con disabilità nell'inserimento
lavorativo;
g)
accompagnamento nell'inserimento lavorativo dei soggetti in
condizione di svantaggio personale e sociale;
h)
informazione alle imprese in relazione ai servizi di cui al presente
articolo.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, ed in
particolare di quelle previste alla lettera d), il sistema regionale
tiene conto delle peculiarità dei diversi settori
economico-produttivi e delle specificità dei fenomeni di
stagionalità, con particolare riferimento alle attività agricole,
agroindustriali e turistiche.
5. Le Province esercitano in via esclusiva le funzioni
amministrative attualmente previste dall'articolo 2, comma 1,
lettere a), b), c), d), f), g), h), i), del decreto legislativo n.
469 del 1997, e dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
(Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di
lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144), ed in particolare:
a)
il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione
dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del
decreto legislativo n. 181 del 2000;
b)
la selezione di personale per le qualifiche di cui all'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro);
c)
il collocamento mirato di cui alla Legge n. 68 del 1999;
d)
il ricevimento e la gestione delle comunicazioni di cui ai commi 6 e
7.
6. Le Province sono competenti per le comunicazioni da parte dei
datori di lavoro privati, degli Enti pubblici economici e delle
pubbliche amministrazioni, relative:
a)
all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati e non
subordinati, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale
vigente e ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla Legge 28
novembre 1996, n. 608, o di socio lavoratore di cooperativa come
definito dalla Legge n. 142 del 2001;
b)
alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o alle
cessazioni avvenute in data diversa da quella comunicata al tempo
dell'assunzione ai sensi dell'articolo 21 della Legge 29 aprile
1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati);
c)
alle variazioni dei rapporti di lavoro, anche in caso di
trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza
professionale a rapporto di lavoro subordinato, ai sensi
dell'articolo 4 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 181 del
2000;
d)
alla proroga e alla cessazione dei lavoratori con contratti di
somministrazione di lavoro.
7. Le Province sono competenti per le comunicazioni relative:
a)
alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 4 del decreto
legislativo n. 181 del 2000, da parte delle agenzie di
somministrazione di lavoro;
b)
ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza lavorativa ad essi assimilata ai sensi dell'articolo 9
bis del decreto-legge n. 510 del 1996 convertito dalla legge n. 608
del 1996.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 le Province
possono altresì avvalersi, previa intesa, dei Comuni singoli o
associati, qualora sussistano le necessarie condizioni di
adeguatezza organizzativa.
9. La Regione e le Province promuovono, in accordo con gli enti
pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa, di
vigilanza ed immigrazione, la realizzazione di centri integrati ed
unificati dei servizi per il lavoro e ne favoriscono la diffusione
quale modalità di organizzazione dell'offerta relativa alle funzioni
di cui al comma 3.
Art. 33
Modalità di svolgimento delle funzioni
da parte delle Province
1. Le Province svolgono le funzioni di cui all'articolo 32 mediante
i propri uffici, in particolare attraverso proprie strutture
denominate Centri per l'impiego . Le Province possono svolgere le
funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, tramite soggetti, pubblici
o privati, accreditati ai sensi della presente legge, selezionati
mediante procedure ad evidenza pubblica, che intervengono in via non
sostitutiva, al fine di completare la gamma, migliorare la qualità
ed ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi,
nonché per fornire interventi specializzati per determinate
categorie di utenti, in un'ottica d'integrazione. I servizi di cui
all'articolo 32 sono erogati senza oneri per i lavoratori e le
persone in cerca di occupazione.
2. Le Province possono individuare forme di collaborazione con i
soggetti pubblici e privati autorizzati a livello nazionale o
regionale. In tale contesto la Giunta regionale, sentiti gli
organismi di cui all'articolo 6, e secondo quanto previsto dalla
legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della
società dell'informazione), definisce criteri e modalità per la
reciproca messa a disposizione delle banche dati.
Art. 34
Standard essenziali delle prestazioni
e indirizzi operativi
1. I soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro devono
fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e
datori di lavoro, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei
principi di non discriminazione e di pari opportunità, con
particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con
maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee ed
adeguate su tutto il territorio regionale, sentita la Commissione
assembleare competente, e nell'ambito dei processi di collaborazione
istituzionale e di concertazione di cui all'articolo 6, definisce,
nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, gli
standard delle prestazioni cui devono attenersi le Province ed i
soggetti accreditati, nonché i Comuni singoli o associati allorché
svolgano le funzioni di orientamento di cui all'articolo 23, comma
4, nonché le funzioni di cui all'articolo 32, comma 5. Detti
standard si riferiscono in particolare alle risorse umane e
strumentali da investire nel processo, alle metodologie e modalità
d'erogazione delle prestazioni, nonché ai risultati da conseguire in
termini d'efficienza ed efficacia.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali
stabiliti a livello nazionale al fine di garantire omogeneità di
comportamenti e la trasparenza nell'azione amministrativa, definisce
indirizzi operativi con particolare riferimento a:
a)
i contenuti dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei
lavoratori e modalità di gestione operativa;
b)
i criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica, la
certificazione dell'esistenza o la perdita dello stato di
disoccupazione;
c)
le caratteristiche dei moduli relativi alle comunicazioni
obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di
trasmissione, anche telematica, ai servizi competenti;
d)
il collocamento mirato di cui alla Legge n. 68 del 1999.
Art. 35
Accreditamento
1. La Regione, al fine di garantire servizi di adeguata qualità e
per l'eventuale concessione di finanziamenti pubblici, accredita
soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, per la
gestione dei servizi relativi alle funzioni di cui all'articolo 32,
comma 3, da erogarsi secondo quanto previsto all'articolo 33, comma
1.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare
competente e gli organismi di cui all'articolo 6, disciplina, nel
rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, i criteri ed
i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca
dell'accreditamento, nonché le modalità per la formazione e
l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accreditati. Tali
requisiti attengono, in particolare, alle competenze professionali,
alle capacità gestionali, alla dotazione strutturale, strumentale e
logistica dei soggetti richiedenti. Possono essere previsti ambiti o
requisiti specifici per l'accreditamento, tra cui l'orientamento
nonché l'accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità o
delle persone in condizione di svantaggio personale e sociale.
3. Nella definizione dei criteri e dei requisiti di cui al comma 2
la Giunta regionale tiene conto delle peculiari esigenze, di
carattere strumentale o relative a specifiche competenze
professionali degli operatori, con particolare riferimento al lavoro
stagionale, ai servizi di cura ed ai lavoratori immigrati per i
quali deve essere realizzato materiale informativo plurilingue.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3,
lettera d) possono essere accreditati esclusivamente i soggetti
autorizzati all'intermediazione a livello nazionale o regionale.
5. Nel definire i criteri ed i requisiti di cui al comma 2, la
Giunta regionale tiene conto del raccordo con il sistema di
accreditamento per la formazione professionale di cui all'articolo
33 della legge regionale n. 12 del 2003.
Art. 36
Monitoraggio
1. La Regione, in collaborazione con le Province, cura azioni di
monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale per il lavoro
al fine di qualificarne l'azione e di valorizzarne l'efficacia e
l'efficienza.
2. I soggetti del sistema regionale nonché i soggetti autorizzati
mettono a disposizione della Regione e delle Province i dati
necessari per l'esercizio delle funzioni di osservatorio del mercato
del lavoro previste all'articolo 4.
Art. 37
Avviamento a selezione
presso le Amministrazioni pubbliche
1. Le Province avviano a selezione il personale per le qualifiche di
cui all'articolo 16 della Legge n. 56 del 1987, garantendo adeguata
e diffusa informazione mediante avviso pubblico.
2. Le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui
all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione,
nonché le altre Amministrazioni pubbliche qualora consentito dal
loro ordinamento, possono svolgere le funzioni di cui al comma 1,
garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico,
nonché contestuale comunicazione alla Provincia competente.
3. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione
sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6,
determina i criteri operativi cui devono attenersi i soggetti
nell'espletamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
Art. 38
Sistema informativo lavoro
dell'Emilia-Romagna (SILER)
1. Il sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER),
costituito nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR) di
cui alla legge regionale n. 11 del 2004, è costruito in rete e si
raccorda con i sistemi informativi delle altre Regioni al fine di
realizzare, attraverso la collaborazione applicativa interregionale,
il collegamento con la borsa nazionale del lavoro e
l'interconnessione ai sistemi informativi europei, per favorire le
più ampie opportunità occupazionali e di mobilità geografica del
lavoro. Per la realizzazione ed il costante aggiornamento del SILER
la Regione promuove accordi con le Province, collaborazioni con
altre Regioni, nonché intese con enti competenti in materia di
vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa, immigrazione ed
altri qualificati soggetti pubblici e privati.
2. La Regione e le Province perseguono gli obiettivi di un ampio e
diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunità
lavorative disponibili attraverso il SILER, nel rispetto dei
principi vigenti in materia di protezione dei dati, nonché della
semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai
cittadini ed alle imprese, anche attraverso l'unificazione degli
obblighi di comunicazione inerenti i rapporti di lavoro e l'utilizzo
di sistemi telematici. A tale fine possono avvalersi, previa intesa,
dei Comuni.
3. Il SILER, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente
ai lavoratori ed ai datori di lavoro che ne facciano richiesta
l'accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste
di lavoro disponibili, garantendo il rispetto dell'autonomia di
scelta rispetto alle modalità di pubblicizzazione dei dati, con
particolare riferimento agli ambiti territoriali, alle tipologie
contrattuali previste, ai soggetti prescelti per l'intermediazione e
l'inserimento delle informazioni.
4. A tale fine tutti i soggetti del sistema regionale dei servizi
per il lavoro di cui all'articolo 32 e tutti i soggetti autorizzati
a livello nazionale e regionale alla somministrazione di lavoro,
all'intermediazione, alla ricerca e selezione di personale, al
supporto alla ricollocazione di personale, operanti sul territorio
regionale, garantiscono il collegamento al SILER con le modalità
definite dalla Giunta regionale.
5. Le informazioni fornite dal SILER ai sensi del comma 3 indicano
il soggetto responsabile del loro inserimento o aggiornamento.
Sezione II
Servizi autorizzati
Art. 39
Autorizzazione
1. La Giunta regionale determina, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, a seguito dei
processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione
sociale di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione assembleare
competente, le modalità ed i criteri per l'autorizzazione allo
svolgimento, nel territorio regionale, dei servizi di
intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale
sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.
Art. 40
Particolari forme di autorizzazione
1. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, le modalità di autorizzazione
di cui all'articolo 39 per i Comuni, anche nelle forme associative
disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina
delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti
locali), le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e
paritarie.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono fornire, garantendo adeguate
forme di raccordo con le Province territorialmente competenti, i
servizi di intermediazione per i seguenti ambiti di utenza:
a)
i Comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso le
imprese con sedi operative sul loro territorio;
b)
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio
registro;
c)
le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie,
esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri allievi
non oltre i due anni precedenti l'erogazione del servizio di
intermediazione.
La Giunta regionale disciplina altresì, ai sensi dell'articolo 39,
modalità particolari di autorizzazione per i soggetti di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
CAPO VII
Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro
Sezione I
Sicurezza nel lavoro
Art. 41
Sistema integrato di sicurezza e
di miglioramento della qualità della vita lavorativa
1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo n. 626 del
1994, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza
del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e,
a tale fine, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento.
2. La programmazione regionale diretta al perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1 è prioritariamente orientata al sostegno
del diritto-dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di
lavoro, favorendo iniziative e progetti, anche di carattere locale,
volti:
a)
alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
b)
alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, quale
parte integrante della qualità del lavoro e dell'occupazione, anche
attraverso la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
c)
al supporto alle attività per la prevenzione dei rischi rivolte ai
datori di lavoro, anche promuovendo la diffusione di buone pratiche;
d)
all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi
al genere ed all'età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori
immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue
modalità di organizzazione, nonché alle eventuali condizioni di
svantaggio dei lavoratori in relazione ai rischi per la sicurezza e
la salute nei luoghi di lavoro.
3. Il sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento
della qualità della vita lavorativa costituisce elemento centrale
della strategia regionale di promozione di condizioni di regolarità
del lavoro e di acquisizione da parte delle persone di condizioni
lavorative stabili; si realizza , mediante gli interventi di cui al
comma 2 e di cui all'articolo 42, le azioni della Sezione II ed
attraverso le misure di stabilizzazione previste all'articolo 13.
Art. 42
Interventi
1. La Regione e le Province promuovono e sostengono iniziative,
anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla
prevenzione, all'anticipazione dei rischi e al miglioramento delle
condizioni di lavoro e in particolare:
a)
l'adozione di patti territoriali per la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro, anche individuando misure di sostegno per gli
accordi, assunti dalle parti sociali comparativamente più
rappresentative a livello territoriale, diretti a qualificare le
misure per la prevenzione dei rischi e la diffusione della cultura
della sicurezza;
b)
il supporto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con
particolare riferimento al rafforzamento delle competenze e ad
azioni di coordinamento, attraverso iniziative concertate con le
organizzazioni sindacali;
c)
il supporto alle azioni promosse dagli organismi paritetici previsti
dagli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene:
a)
la realizzazione di azioni di ricerca, individuazione e comparazione
di buone pratiche, trasferibili sul territorio regionale;
b)
il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali e la realizzazione di un rapporto annuale sullo stato
di salute e sicurezza dei lavoratori;
c)
centri di riferimento, anche in collaborazione con Università,
associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di diritto privato,
nonché con gli enti e le aziende di diritto pubblico operanti nel
settore, sostenendone l'attività con proprie risorse.
3. La Regione e le Province favoriscono, altresì, la diffusione
della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
attraverso:
a)
campagne informative ed azioni di sensibilizzazione;
b)
formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni
competenti;
c)
azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, sul tema
della sicurezza e dell'igiene del lavoro, da realizzarsi anche
nell'ambito dell'offerta dei Centri territoriali permanenti per
l'educazione degli adulti di cui all'articolo 45, comma 8, della
legge regionale n. 12 del 2003, con particolare riferimento ai
lavoratori immigrati, caratterizzate dall'utilizzo di specifiche
metodologie, strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e
culturale;
d)
interventi educativi nei confronti dei giovani;
e)
realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e
dell'igiene del lavoro nelle attività formative programmate o
riconosciute dalla Regione e dalle Province;
f)
attività formative volte all'acquisizione di competenze specifiche
nelle materie della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
con riferimento agli aspetti sia igienico-sanitari sia normativi e
socio-organizzativi;
g)
accordi con gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5 e
con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed
all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla realizzazione di
unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del
lavoro;
h)
accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire
condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli
minimi stabiliti dalla normativa nazionale, con particolare
riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 ed ai contesti produttivi contrassegnati
dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attività
imprenditoriali;
i)
l'introduzione del tema della sicurezza e della salute nei luoghi di
lavoro negli interventi di cui all'articolo 44.
4. La Regione esercita funzioni d'indirizzo e coordinamento delle
attività di controllo e vigilanza svolte dalle Aziende unità
sanitarie locali e ne verifica la qualità e l'efficacia delle azioni
di prevenzione. La Regione promuove, inoltre, la sperimentazione di
audit dei luoghi di lavoro, da realizzarsi sulla base
dell'adesione volontaria delle imprese e mediante procedure che
producano esiti certificabili, per il miglioramento
dell'organizzazione e della gestione della sicurezza e dell'igiene
del lavoro.
5. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla normativa
nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, persegue l'introduzione e la diffusione, anche mediante
specifici accordi, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione
di appalti pubblici di disposizioni dirette ad individuare misure
ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza ed igiene del
lavoro, anche in riferimento all'articolo 1, comma 3 della Legge 7
novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della
sicurezza nelle gare di appalto).
Art. 43
Coordinamento della pubblica Amministrazione
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
1. La Regione promuove azioni di indirizzo e coordinamento degli
interventi della pubblica Amministrazione, in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso il Comitato di
coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 27 del decreto
legislativo n. 626 del 1994.
2. Il Comitato di coordinamento di cui al comma 1 promuove:
a)
sistematici scambi di informazione in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, anche mediante la reciproca messa a
disposizione degli archivi dei diversi enti con competenza sulla
regolarità e sicurezza del lavoro;
b)
l'elaborazione di proposte finalizzate all'uniformità delle
procedure amministrative e dei metodi di controllo;
c)
la realizzazione di piani integrati di intervento, secondo priorità
individuate sulla base dei dati elaborati, rapportati alle effettive
risorse disponibili delle diverse Amministrazioni pubbliche;
d)
campagne di sensibilizzazione e di divulgazione per la promozione
dell'adozione di mezzi e misure prevenzionali.
Sezione II
Regolarità del lavoro
Art. 44
Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro
1. La Regione e le Province promuovono la regolarità delle
condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle proprie
politiche in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro.
2. La programmazione regionale persegue gli obiettivi di cui al
comma 1 attraverso:
a)
iniziative di educazione alla legalità;
b)
il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a
raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di
formazione, le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli
enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto
rischio di irregolarità;
c)
la qualificazione del ruolo della committenza pubblica negli appalti
per opere, forniture e servizi, sostenendo e diffondendo intese ed
accordi, a partire dalle esperienze in essere, fra gli enti locali,
gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali;
d)
azioni dirette alla semplificazione amministrativa, con particolare
riferimento alle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 32,
commi 6 e 7;
e)
la realizzazione e la diffusione, in accordo con gli enti competenti
in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed
immigrazione, di servizi integrati ed unificati per il lavoro,
secondo quanto previsto all'articolo 32, comma 9;
f)
la promozione ed il supporto, anche a fronte di accordi territoriali
o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con particolare
riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali
quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali;
g)
la promozione di accordi fra le parti sociali volti a favorire la
piena regolarità delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il
miglioramento della qualità delle stesse e degli strumenti di tutela
dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti,
con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati
dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attività
imprenditoriali, nonché nei casi di ricorso ad appalti ed a
subappalti.
CAPO VIII
Responsabilità sociale delle imprese
Art. 45
Finalità
1. La Regione, in accordo con gli obiettivi e gli orientamenti
dell'Unione Europea, favorisce l'assunzione della responsabilità
sociale delle imprese, intesa quale l'integrazione volontaria delle
problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e
commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con
le imprese medesime.
2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese quale
strumento per l'innalzamento della qualità del lavoro, il
consolidamento ed il potenziamento delle competenze professionali,
la diffusione delle conoscenze, il miglioramento della competitività
del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la
coesione sociale.
Art. 46
Interventi
1. La Regione e le Province integrano i principi della
responsabilità sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi
per l'occupazione e perseguono le finalità di cui all'articolo 45
attraverso le proprie programmazioni ed il sostegno ad iniziative
promosse, anche mediante intese e sperimentazioni locali dagli enti
bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
maggiormente rappresentative, da imprese, associazioni per la tutela
dell'ambiente, dei consumatori, del terzo settore, ordini e collegi
professionali, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e
privati.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione e le Province sostengono,
anche attraverso forme di raccordo con i soggetti di cui al comma 1,
interventi:
a)
di informazione e formazione sui temi della responsabilità sociale
delle imprese;
b)
diretti all'adozione da parte di imprese, enti ed organizzazioni di
codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali ed
ambientali che evidenzino, mediante procedure che producano esiti
certificabili, l'assunzione della responsabilità sociale;
c)
per l'acquisizione, da parte dei soggetti indicati alla lettera b),
di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo
ed internazionale, ovvero rientranti nelle sperimentazioni sostenute
dalla Regione di cui alla lettera d);
d)
di sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione
della qualità sociale ed ambientale;
e)
di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle
esperienze realizzate, con particolare riferimento alle misure di
cui alle lettere b), c) e d);
f)
di sensibilizzazione dei consumatori e rivolti a favorire la
partecipazione attiva delle loro associazioni alle misure di cui
alla presente sezione;
g)
di sensibilizzazione dei grandi acquirenti in ordine ai temi della
responsabilità sociale;
h)
di sperimentazione diretti a realizzare condizioni migliorative per
la piena integrazione lavorativa delle persone con disabilità, o di
impiego in misura aggiuntiva;
i)
rivolti al contrasto del lavoro minorile, anche mediante specifici
interventi per l'adempimento dell'obbligo formativo, favorendo il
pieno rispetto delle convenzioni internazionali in materia, come
elemento comune alle azioni di cui alle lettere precedenti, nonché
rivolti al sostegno ed in collaborazione con gli osservatori
operanti su questo fenomeno.
3. Fermo restando l'obbligo di applicazione dell'articolo 18, comma
7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale), la Regione persegue
l'introduzione e la diffusione, nel rispetto della normativa
dell'Unione Europea e statale, di interessi sociali ed ambientali
nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti
pubblici. A tale fine favorisce gli accordi di cui all'articolo 13,
comma 4, nonché accordi fra le Amministrazioni pubbliche, anche con
il concorso delle parti sociali, diretti:
a)
alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla valorizzazione della
responsabilità sociale delle imprese;
b)
alla definizione di modalità di verifica e controllo, anche in
accordo con le Aziende unità sanitarie locali titolari delle
competenze di vigilanza sulla sicurezza, gli enti con funzioni di
vigilanza sul lavoro e gli istituti nazionali previdenziali ed
assicurativi.
4. La Regione orienta i propri interventi di incentivazione e di
valorizzazione verso le imprese che attuino le misure di cui al
presente Capo ed al Capo VII e che rispettino le condizioni di cui
all'articolo 10, comma 6.
CAPO IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 47
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende periodicamente conto all'Assemblea
legislativa regionale dell'attuazione della presente legge e dei
risultati da essa ottenuti nel promuovere l'occupazione e nel
migliorare la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro. A
tal fine, con cadenza di norma triennale e contestualmente alla
presentazione all'Assemblea legislativa delle linee di
programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro di cui
all'articolo 3, la Giunta presenta alla Commissione assembleare
competente una relazione in ordine all'utilizzo delle misure di
politica attiva ed ai servizi per il lavoro individuati dalla
presente legge ed alla loro efficacia occupazionale, avendo altresì
a riferimento le attività e le analisi connesse alle funzioni
regionali di osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo
4 ed al contesto nazionale ed europeo, con particolare riferimento:
a)
agli strumenti di politica attiva del lavoro di cui all'art. 9;
b)
all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, di cui alla
Sezione III del Capo III;
c)
ai tirocini ed alle azioni di orientamento di cui al Capo IV;
d)
all'apprendistato, secondo le previsioni del Capo V;
e)
alle azioni realizzate dai Servizi per il lavoro di cui al Capo VI;
f)
alle iniziative promosse per la prevenzione, l'anticipazione dei
rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, nonché per la
promozione della regolarità delle condizioni di lavoro;
g)
alle criticità emerse nell'attuazione della presente legge, con
particolare riguardo all'azione della Regione, al raccordo con le
autonomie locali ed allo svolgimento delle funzioni amministrative;
h)
a quali ipotesi di integrazione o modifica alla presente legge siano
prospettabili tenuto conto delle risultanze di quanto esposto in
relazione alle lettere da a) a g).
2. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti
dell'Assemblea legislativa regionale che ne concludano l'esame.
Art. 48
Norme finali
1. La Regione può stipulare con gli esperti dell'Agenzia per
l'Impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con DPCM del 5 agosto 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999, contratti
individuali di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, a
termine, di durata triennale, rinnovabili, contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nonché di prestazione
d'opera intellettuale.
2. Nei casi in cui non sia raggiunta l'intesa di cui all'articolo 27
comma 2 entro trenta giorni dalla seduta della Commissione regionale
tripartita in cui viene registrato il mancato raggiungimento
dell'intesa stessa, la Giunta regionale provvede con deliberazione
motivata.
Art. 49
Conformità alle disposizioni comunitarie
1. Gli incentivi di cui alla presente legge, con esclusione di
quelli, di cui all'articolo 10, destinati alle persone e di quelli
rientranti nelle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002,
sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da
parte della Commissione dell'Unione Europea del regime di aiuti in
essa previsto.
Art. 50
Norme transitorie
1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 25
novembre 1996, n. 45 (Misure di politica regionale del lavoro) e
della legge regionale n. 25 del 1998, compresi quelli relativi alla
concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono
disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino
alla loro conclusione.
2. Fino all'approvazione dei criteri di cui all'articolo 10, comma
4, si applicano, per l'erogazione degli incentivi e degli assegni di
servizio, gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale n. 45 del
1996.
3. Fino all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui
all'articolo 17, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni
dettate, in materia, dalla Giunta regionale in attuazione della
legge n. 68 del 1999 e della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14
(Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e
svantaggiate).
4. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 26,
comma 1, si applicano integralmente, in relazione ai tirocini, le
norme di cui alla legge n. 196 del 1997.
5. Nelle more dell'emanazione degli standard formativi minimi per
l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della
Legge n. 53 del 2003, continuano ad applicarsi le norme di cui
all'articolo 16 della Legge n. 196 del 1997 e di cui all'articolo 68
della Legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).
6. Nelle more dell'approvazione dei criteri, requisiti e modalità
per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 35 le Province
continuano a garantire l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 32.
7. Fino all'approvazione degli indirizzi di cui all'articolo 34,
comma 3 e dei criteri operativi di cui all'articolo 37, comma 3
continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalla Giunta
regionale per l'attuazione dei servizi per l'impiego delle Province.
8. Fino alla designazione dei rappresentanti degli enti pubblici di
cui all'articolo 6, comma 3, al fine dell'esercizio delle funzioni
ivi previste l'integrazione dei componenti degli organi di cui
all'articolo 6, comma 1, è attuata mediante invito ai componenti
delle commissioni regionali di cui all'articolo 78, comma 4, della
legge n. 448 del 1998.
Art. 51
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
legge regionale n. 45 del 1996;
b)
legge regionale n. 25 del 1998;
c)
legge regionale n. 14 del 2000.
Art. 52
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R.
27 marzo 1972, n. 4).
Espandi Indice