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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 447
Presentato in data: 12/09/2005
Discipline del benessere e bio - naturali (12 09 05).

Presentatori:

Guerra Daniela Verdi per la pace

Testo:

                               Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle attività di
promozione e conservazione della salute, del benessere e della
migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare ai
cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al
raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale
delle stesse, individua con la presente legge le attività, di
seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a)
per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le
tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e
culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il
miglioramento e la conservazione del benessere globale della
persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche
patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e
riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal
Servizio Sanitario, né alle attività connesse a qualunque
prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla L.R.
32/92 Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, per la
disciplina dell'attività di estetista ; le discipline del benessere
e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate
su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:
1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
2) miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche
mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi
dell'ambiente;
4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione
dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei
alla competenza degli operatori in discipline del benessere e
bio-naturali;
b)
per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura
che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena
e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in
relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse
vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile.
L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive
farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane
ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.
Art. 3
Formazione
1. All'esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali si
accede mediante un percorso di formazione, di durata almeno
triennale, individuato ai sensi della L.R. 12/03 Norme per
l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro , e/o delle deliberazioni della Giunta
regionale 936/04, 2212/04.
Art. 4
Comitato regionale
per le discipline del benessere e bio-naturali
1. È istituito presso la Direzione generale Politiche per la
salute , di concerto con la Direzione generale Scuola, Formazione
professionale, Università, Lavoro, Pari opportunità della Regione
Emilia-Romagna, il Comitato regionale per le discipline del
benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il
Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle politiche per
la salute, di concerto con l'Assessore regionale alla scuola,
formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità e con
l'Assessore regionale alle attività produttive, sviluppo economico,
piano telematico, ed è composto da:
a)
il direttore generale della Direzione generale Politiche per la
salute , o suo delegato;
b)
il direttore generale della Direzione generale Attività produttive,
Sviluppo economico, Piano telematico , o suo delegato;
c)
il direttore generale della Direzione generale Scuola, Formazione
professionale, Università, Lavoro, Pari opportunità , o suo
delegato;
d)
due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
e)
due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente
rappresentativi degli artigiani;
f)
tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali designati
dalla Regione;
g)
tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole
operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello
nazionale e regionale.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la
Giunta regionale nomina il Comitato.
4. Il Comitato di cui al comma 3, entro centottanta giorni dal suo
insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:
a)
la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti
delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del
relativo percorso formativo;
b)
l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel
settore;
c)
i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
d)
i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline
del benessere e bio-naturali, di cui all'art. 5, e le modalità di
iscrizione alle relative Sezioni di cui all'articolo 5.
5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato
istituito ai sensi del comma 3, adotta in merito ai contenuti di cui
al comma 4, una delibera regionale, sentita la competente
Commissione consiliare.
6. Il Comitato, propone alla Giunta regionale la valutazione di
nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bionaturali già
definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e
tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito
delle proprie competenze.
7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del
Comitato.
Art. 5
Elenco regionale delle discipline del benessere
e bio-naturali
1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione di
cui al comma 4, art. 4, è istituito l'elenco regionale delle
discipline del benessere e bio-naturali. L'elenco è tenuto presso la
Giunta regionale e si articola nelle seguenti Sezioni:
a)
Sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a
livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del
benessere e bio-naturali;
b)
Sezione degli operatori nelle discipline del benessere e
bio-naturali; la Sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni
specializzazione.
2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1,
lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività
documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.
3. Alla Sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli
operatori in possesso dell'attestato di qualifica.
4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per
tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla Sezione di cui
al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, possono essere
iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale
adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno
due anni sulla base di una formazione finalizzata.
Art. 6
Rete del benessere
1. La Regione Emilia-Romagna, allo scopo di incrementare il
benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità
delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del
benessere, promuove l'istituzione della Rete del benessere intesa
come l'insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.
2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti
nell'elenco di cui al'art. 5, comma 1, lettera b).
Art. 7
Acquisizione del marchio
1. Al fine di garantire la qualità di ogni punto delle rete del
benessere la Regione istituisce il marchio Rete del benessere .
2. La Giunta regionale provvede agli adempimenti necessari per
ottenere la registrazione del marchio collettivo ai sensi degli
articoli 2 e 22, comma 3 del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929
(Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi
registrati) così come modificati dal DLgs 4 dicembre 1992, n. 480
(Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE Consiglio del 21 dicembre
1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di marchi d'impresa).
Art. 8
Uso del marchio
1. L'Assemblea legislativa regionale approva il regolamento d'uso
del marchio, elaborato dal Comitato di cui all'art. 4, che allo
scopo potrà avvalersi di consulenze esterne. Detto regolamento
conterrà le caratteristiche del marchio, le modalità della sua
utilizzazione e applicazione, le attività e i prodotti/servizi
interessati, i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto
individuato, le conseguenze nei casi di inadempienza e di difformità
in ordine all'uso, le modalità di gestione dei ricorsi.
2. L'uso del marchio è concesso ai singoli, alle associazioni o
società, alle imprese, purché dimostrino che tutte le fasi di
erogazione dei servizi, sono attuate conformemente alle Specifiche
tecniche di cui all'art. 9, nonché a rispettare tutte le condizioni
poste dalla presente legge e in attuazione della medesima.
Art. 9
Specifiche tecniche
1. Le Specifiche tecniche contemplano le tecniche, i processi
formativi e produttivi necessari per raggiungere lo standard
qualitativo previsto dalla Rete del Benessere con l'obiettivo di
fornire all'utente cittadino servizi credibili, di qualità e
rispettosi della loro salute.
2. Le Specifiche tecniche sono predisposte e aggiornate, su
richiesta della Giunta regionale, dal Comitato regionale di cui
all'art. 4 che, allo scopo, può consultare istituzioni, enti ed
associazioni competenti nelle attività oggetto della presente legge.
3. Le Specifiche tecniche sono approvate dalla Giunta regionale e
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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