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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 936
Presentato in data: 22/12/2005
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 'Ordinamento della professione di maestro di sci' (22 12 05).

Presentatori:

Muzzarelli Gian Carlo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Barbieri Marco Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA
Pironi Massimo Uniti nell'Ulivo - D.S.

Testo:

                               Art. 1
Modifiche all'art. 4
Il comma 5 dell'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42
Ordinamento della professione di maestro di sci è sostituito dal
seguente:
«5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline
alpine, fondo e snowboard deve prevedere gli insegnamenti
fondamentali individuati dall'art. 7 della Legge n. 81 del 1991, e
si articola in tre moduli, didattico-tecnico-culturale,
corrispondenti alle tre sezioni d'esame.».
Art. 2
Modifiche all'art. 4
Il comma 6 dell'art. 4 della L.R. 42/93 è sostituito dal seguente:
«6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata
al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Si
prescinde dalla prova per gli atleti che abbiano fatto parte
ufficialmente per almeno uno degli ultimi cinque anni delle squadre
nazionali.».
Il comma 7 bis dell'art. 4 della L.R. 42/93 è sostituito dal
seguente:
«7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte
ufficialmente delle squadre nazionali delle discipline alpine, del
fondo e dello snowboard sono esentati dall'obbligo della frequenza
ai corsi di formazione di cui al presente articolo. Gli atleti
emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale
od olimpionico sono altresì esentati dall'obbligo di esame al fine
dell'iscrizione nell'Albo.».
Art. 3
Modifiche all'art. 5
La lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 42/93 è sostituito
dal seguente:
«b)
tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica
dello sci, di cui uno esperto nelle discipline alpine, uno nel fondo
e uno nello snowboard, scelti in base ad una rosa di nominativi
proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;».
La lettera c) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 42/93 è sostituito
dal seguente:
«c)
tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di
nominativi proposta dalla Federazione nazionale sport invernali;».
Il comma 5 dell'art. 5 della L.R. 42/93 è sostituito dal seguente:
«5. Limitatamente all'espletamento della prova tecnica e didattica
la Commissione è articolata in tre Sottocommissioni, una per le
discipline alpine, una per il fondo e una per lo snowboard.».
La lettera b) del comma 6 dell'art. 5 della L.R. 42/93 è sostituito
dal seguente:
«b)
due componenti, un maestro di sci e un istruttore, che fanno parte
della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c),
specializzati nelle discipline alpine;».
La lettera b) del comma 7 dell'art. 5 della L.R. 42/93 è sostituito
dal seguente:
«b)
due componenti, un maestro di sci e un istruttore, che fanno parte
della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c),
specializzati nel fondo.».
Dopo il comma 7 dell'art. 5 della L.R. 42/93 viene inserito un comma
7 bis:
«7 bis. La Sottocomissione per lo snowboard è composta da:
a)
l'esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia,
che la presiede;
b)
due componenti, un maestro di sci e un istruttore, che fanno parte
della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c),
specializzati nello snowboard.».
Art. 4
Modifiche all'art. 7
Il titolo dell'art. 7 della L.R. 42/93 è sostituito dal seguente:
«Scuole di sci e di snowboard»
Art. 5
Modifiche all'art. 7
Il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 42/93 è sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti della presente legge per scuole di sci e di
snowboard si intendono le unità organizzative cui fanno capo più
maestri per esercitare in modo coordinato e continuativo, la loro
attività professionale.».
Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. 42/93 è sostituito dal seguente:
«2. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale
dei maestri di sci, della Comunità Montana e del Comune competente
per territorio, autorizza l'apertura delle scuole di sci e delle
scuole di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti
condizioni:
a)
che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, esercitanti
l'attività in modo continuativo per tutta la stagione;
b)
che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente
autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;
c)
che la scuola abbia sede in località idonea all'esercizio
dell'attività sciistica;
d)
che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e
organizzazione professionale;
e)
che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le
forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla
gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
f)
che le scuole siano in grado di funzionare con l'organico minimo
previsto senza soluzione di continuità per tutta la stagione
invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
g)
che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui
alla lettera a), responsabile dell'attività del corpo docente sotto
l'aspetto tecnico didattico;
h)
che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in
operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le
competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione
della pratica dello sci e dello snowboard nelle scuole e per
agevolare la preparazione sportiva dei giovani;
i)
che la scuola di sci e snowboard dimostri di avere contratto una
adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità
civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;
j)
che nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola non siano
state autorizzate altre scuole di sci e di snowboard ; in tal caso
l'autorizzazione all'apertura potrà essere concessa eslcusivamente
dalla Giunta regionale, previa verifica delle reali esigenze di
qualificazione della stazione sciistica, sentiti gli Enti, di cui al
Punto 2, e le associazioni economiche locali.».
Art. 6
Norma transitoria
1. I maestri di sci che abbiano conseguito la specializzazione nella
disciplina dello snowboard, mediante la frequenza ad appositi corsi
istituiti dalle Regioni precedentemente all'entrata in vigore della
presente legge, per acquisire il titolo di maestri di snowboard, se
iscritti all'Albo regionale dei maestri di sci della Regione
Emilia-Romagna, dovranno frequentare un corso di almeno 90 ore, da
organizzarsi a cura del Collegio regionale dei maestri di sci
dell'Emilia-Romagna.
Art. 7
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Emilia-Romagna.
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