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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 937
Presentato in data: 22/12/2005
Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna (22 12 05).

Presentatori:

Borghi Gianluca Verdi per la pace
Guerra Daniela Verdi per la pace

Testo:

                             I N D I C E
Art. 1 -
Finalità
Art. 2 -
Oggetto della tutela
Art. 3 -
Forme di tutela
Art. 4 -
Deroghe
Art. 5 -
Monitoraggio
Art. 6 -
Lista rossa regionale
Art. 7 -
Sanzioni
Art. 8 -
Vigilanza
Art. 9 -
Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia
Art. 10 -
Disposizioni finanziarie
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente all'articolo 6 della
Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre
1979 ratificata ai sensi della Legge 5 agosto 1981, n. 503, all'art.
4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche , come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente
20 gennaio 1999, ed alla Convenzione relativa alla biodiversità
firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della
Legge 14 febbraio 1994, n. 124, intende assicurare la conservazione
della fauna minore, di cui al comma 2, quale essenziale componente
delle biocenosi naturali.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, la fauna minore
comprende tutte le specie animali, ad esclusione dei vertebrati
omeotermi, presenti sul territorio emiliano-romagnolo e di cui
esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente.
3. Al fine di cui al comma 1, la Regione:
a)
salvaguarda la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e
gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e
promuovendo la ricostituzione degli stessi;
b)
promuove interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee
alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante
azioni di conservazione in situ ed ex-situ;
c)
favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di
squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali,
negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali
e artificiali ed in corrispondenza di infrastrutture ed
insediamenti;
d)
promuove studi e ricerche sulla fauna minore ed incentiva iniziative
didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza.
Art. 2
Oggetto della tutela
1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le
specie di anfibi e rettili presenti sul territorio
emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai
sensi del comma 2.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono
considerate particolarmente protette:
a)
le specie di cui agli Allegati b) e d) della Direttiva 92/43/CEE;
b)
le specie appartenenti alla Lista rossa regionale di cui
all'articolo 6 della presente legge;
c)
le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o
norme nazionali.
3. È consentita la raccolta in natura delle chiocciole (Molluschi
Elicidi di interesse alimentare appartenenti alle due specie Helix
pomatia ed Helix aspersa) solo per uso e consumo diretto e nelle
sole giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 17, con un
limite massimo giornaliero e personale di 300 grammi.
È vietata la vendita di chiocciole raccolte in natura; è consentito
esclusivamente il commercio di chiocciole provenienti da
allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da
certificazione rilasciata dal produttore nella quale risulti la
quantità e l'allevamento di provenienza.
Art. 3
Forme di tutela
1. Per le specie indicate all'art. 2, commi 1 e 2, è fatto divieto
di:
a)
cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di
esemplari vivi o morti o di loro parti;
b)
danneggiamento o distruzione di uova, nidi, siti di riproduzione,
aree di sosta;
c)
disturbo, in particolare durante tutte le fasi del ciclo
riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento,
l'estivazione o la migrazione;
d)
rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di
esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei
confronti della fauna minore.
2. Per la conservazione della fauna minore di cui all'art. 1, comma
2, quale elemento di individuazione della rete ecologica, le
Province nell'ambito della loro attività di pianificazione
territoriale e di sviluppo:
a)
predispongono piani di gestione e tutela della fauna minore, sulla
scorta della rete ecologica, con particolare riferimento alla rete
idrografica ed infrastrutturale del territorio, e con il
coinvolgimento dei Servizi tecnici di bacino e dei Consorzi di
bonifica;
b)
promuovono una gestione coerente degli elementi del paesaggio che
rivestono primaria importanza per la fauna minore, con particolare
riguardo a quegli elementi, quali i corsi d'acqua ed i canali con
relative sponde o arginature o le siepi campestri o le scarpate
stradali e ferroviarie, che, per la loro struttura lineare e
continua o il loro ruolo di collegamento sono essenziali per la
migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle
specie della fauna minore.
Art. 4
Deroghe
1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:
a)
le specie alloctone;
b)
le specie oggetto di allevamento produttivo;
c)
le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3.
2. Nel caso di specie di cui all'art. 2, allevate ad uso
commerciale, l'immissione sul mercato deve essere accompagnato da
certificato redatto dall'allevatore indicante la provenienza ed
attestante la avvenuta nascita in cattività.
3. Le Province autorizzano il prelievo, la detenzione, l'allevamento
o l'uccisione di esemplari appartenenti alla fauna minore per
finalità di ricerca, di ripopolamento, di reintroduzione e di tipo
amatoriale.
4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per
attività didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi
devono presentare alla Provincia territorialmente competente una
comunicazione preventiva contenente informazioni inerenti alla
specie, numero di esemplari, località di provenienza, durata, luogo
di rilascio e referente dell'attività didattica. La Provincia
verifica in proposito il pieno e compiuto rispetto dei principi e
delle indicazioni della presente legge.
Art. 5
Monitoraggio
1. Le Province garantiscono la salvaguardia e il monitoraggio dello
stato di conservazione delle specie di cui all'articolo 2, tenendo
conto degli habitat naturali e delle specie particolarmente
protette.
Art. 6
Lista rossa regionale
1. Sulla base del monitoraggio di cui all'art. 5, la Giunta
regionale approva la Lista rossa regionale , che elenca le specie
della fauna minore rare o minacciate che richiedono particolari
misure di conservazione.
2. Le specie comprese nella Lista rossa regionale, di cui al comma
1, sono considerate particolarmente protette ai sensi dell'articolo
2, comma 2.
3. La Lista rossa regionale delle specie della fauna minore viene
aggiornata, sentite le Province, i soggetti di cui all'art. 3, comma
2, lettera a) e le associazioni che perseguono finalità di tutela
ambientale e di protezione animale iscritte nei registri di cui alla
L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle
associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo
1995, n. 10 Norme per la promozione e la valorizzazione
dell'associazionismo ), dalla Giunta regionale con cadenza almeno
triennale o quando lo richiedano condizioni specifiche, urgenze o
particolari programmi di conservazione.
Art. 7
Sanzioni
1. Chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è
passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a)
da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all'art.
3, comma 1, lettera a); qualora le violazioni riguardino le specie
particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 2, si applica
la sanzione da 50 Euro a 500 Euro per ogni esemplare nonché la
confisca degli animali e la loro liberazione in ambienti idonei;
b)
da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all'art.
3, comma 1, lettera b); qualora le violazioni riguardino specie
particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 2, si applica
la sanzione da 500 a 5.000 Euro nonché l'obbligo di rimessa in
pristino dei luoghi;
c)
da 10 Euro a 60 Euro per la violazione delle norme di cui all'art.
3, comma 1, lettera c); qualora le violazioni riguardino specie
particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 2, si applica
una sanzione da 20 Euro a 120 Euro;
d)
da 20 Euro a 120 Euro in caso di violazione del divieto di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d), qualora le violazioni comportino
effetti negativi nei confronti di specie particolarmente potette ai
sensi dell'art. 2, comma 2, si applica la sanzione da 40 Euro a 240
Euro;
e)
da 25 Euro a 250 Euro in caso di immissione sul mercato di specie
allevate ad uso commerciale senza certificato redatto
dall'allevatore ai sensi dell'art. 4, comma 2;
f)
da 25 Euro a 120 Euro in caso di prelievo, detenzione allevamento o
uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento, reintroduzione o
amatoriali in assenza dell'autorizzazione provinciale di cui
all'art. 4, comma 3;
g)
da 20 Euro a 120 Euro in caso di prelievo e allevamento per attività
didattiche da parte di scuole, enti o associazioni riconosciuti,
senza la preventiva comunicazione alla Provincia ai sensi dell'art.
4, comma 4 nonché la confisca degli animali e la liberazione in
luoghi idonei.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono riscossi dalle
Province e sono destinate al finanziamento delle attività di cui
alla presente legge.
Art. 8
Vigilanza
1. Fatte salve le funzioni del Corpo forestale dello Stato e degli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, la vigilanza
sull'applicazione della presente legge è svolta dalle strutture di
polizia amministrativa locale, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2003,
n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e di un
sistema integrato di sicurezza).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le strutture di
polizia locale possono avvalersi della collaborazione delle guardie
ecologiche volontarie, delle guardie giurate venatorie nonché
associazioni di cui all'art. 6, comma 3.
Art. 9
Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia
1. La Regione e le Province favoriscono e promuovono, anche
attivandosi direttamente e coinvolgendo prioritariamente gli enti
locali e le associazioni di cui all'art. 6, comma 3:
a)
studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione
della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili
interventi di ripristino ambientale e di reintroduzione o
ripopolamento;
b)
la realizzazione e gestione di centri specializzati per la
conservazione, la moltiplicazione e la reintroduzione in natura
delle specie appartenenti alla fauna minore;
c)
l'acquisizione al pubblico demanio di aree naturali e semi-naturali
particolarmente interessanti per la sopravvivenza di specie della
fauna minore, con particolare riguardo per le specie di cui
all'articolo 2, comma 2;
d)
forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela
e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con particolare
riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sul loro ruolo per
il mantenimento degli equilibri ecologici e sulla importanza della
tutela della biodiversità.
2. L'Assemblea legislativa regionale adotta ogni anno il Programma
delle iniziative in favore della fauna minore, di cui al comma 1, da
attuarsi con le disponibilità assegnate a specifico capitolo di
spesa di cui all'articolo 10.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati
nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio
regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero
necessarie, o mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali
di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria
disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
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