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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2176
Presentato in data: 26/01/2007
Promozione della coltura della canapa (Cannabis sativa L. ) e altre colture innovative nel territorio dell'Emilia-Romagna (26 01 07).

Presentatori:

Muzzarelli Gian Carlo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Piva Roberto Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA
Mazzotti Mario Uniti nell'Ulivo - D.S.
Lucchi Paolo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Salsi Laura Uniti nell'Ulivo - D.S.
Borghi Gianluca Verdi per la pace
Barbieri Marco Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA
Beretta Nino Uniti nell'Ulivo - D.S.
Nanni Paolo Italia dei Valori con Di Pietro
Bortolazzi Donatella Partito dei Comunisti Italiani
Mazza Ugo Uniti nell'Ulivo - D.S.

Testo:

 Art. 1 Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle
politiche di multifunzionalità e sostenibilità
delle produzioni agricole e nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e nazionali vigenti,
promuove la strutturazione di filiere produttive di
carattere innovativo finalizzate a sostenere la
competitività e la diversificazione produttiva
delle imprese agricole ed a favorire l'integrazione
fra i processi agricoli ed i processi industriali.
Art. 2 Attività
1. Per il perseguimento delle finalità di cui
all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna concede
contributi per le seguenti attività, anche di
carattere pilota:
a) studi di fattibilità dei progetti da sviluppare;
b) reperimento del seme o del materiale di
propagazione; c) confronto per l'individuazione
delle varietà più idonee ai singoli ambienti ed ai
diversi impieghi e per la messa a punto delle
migliori agrotecniche;
d) meccanizzazione delle fasi di coltivazione,
raccolta, movimentazione e stoccaggio;
e) realizzazione di impianti di lavorazione e
trasformazione a carattere pilota.
Art. 3 Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1
dell'art. 2 sono i soggetti che hanno tra i propri
scopi la produzione, la lavorazione, la
trasformazione e commercializzazione della canapa
ed il miglioramento dell'intera filiera. In
particolare:
a) aziende agricole, cooperative agricole e loro
consorzi;
b) associazioni di produttori agricoli costituite
ai sensi di legge;
c) imprese, società e associazioni costituite tra
imprenditori del settore agricolo e del settore
industriale; con priorità ai progetti che hanno
attivato rapporti di collaborazione con
dipartimenti universitari o altri centri di
ricerca, di comprovata esperienza nel settore.
2. È data priorità nella concessione dei contributi
ai soggetti aggregati in filiera.
Art. 4 Criteri e priorità
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente Legge la Giunta regionale fissa i criteri
e le priorità per l'erogazione dei contributi di
cui alla presente legge in applicazione della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
ed in coerenza con le modalità previste nella
programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo
rurale.
Art. 5 Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa
fronte mediante l'istituzione di apposite Unità
previsionali di base e relativi capitoli nel
bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilità ai sensi di quanto
disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40.
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