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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2488
Presentato in data: 07/05/2007
Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione (delibera di Giunta n. 599 del 02 05 07).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni
Art. 3 - Organismo ufficiale
Art. 4 - Autorizzazione regionale
Art. 5 - Registro di carico e scarico
Art. 6 - Certificati di provenienza e certificati
di identità clonale
Art. 7 - Registro dei materiali di base
Art. 8 - Commissione regionale
Art. 9 - Vigilanza e controllo
Art. 10 - Sanzioni
Art. 11 - Norme transitorie e finali
Art. 1 Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente
legge, in applicazione del DLgs 10 novembre 2003,
n. 386 (Attuazione della Direttiva 1999/105/CE
relativa alla commercializzazione dei materiali
forestali di moltiplicazione), di seguito
denominato Decreto , disciplina la produzione, la
commercializzazione e l'utilizzazione di materiali
forestali di moltiplicazione delle specie arboree
indicate nell'Allegato I del Decreto.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) promuovere la tutela e la diffusione delle
specie forestali autoctone e indigene del
territorio regionale;
b) salvaguardare e tutelare la biodiversità
vegetale e il patrimonio genetico forestale del
territorio regionale;
c) migliorare e controllare la qualità genetica del
materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi
forestali;
d) favorire la produzione di piante forestali di
qualità per il raggiungimento degli obiettivi
fissati dalle politiche agroambientali regionali.
Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente legge si applica alle specie di cui
all'Allegato I del Decreto. La Giunta regionale,
con provvedimento da pubblicare nel Bollettino
Ufficiale Regionale, può estendere in tutto o in
parte le misure previste dalla presente legge ad
altre specie autoctone o naturalizzate e ad ibridi
artificiali di interesse regionale.
2. La Regione, anche su segnalazione delle Comunità
Montane, delle Province e degli Enti di gestione
dei Parchi, sentito il parere della Commissione
regionale di cui all'art. 8, può proporre al
Ministero competente la modifica dell'Allegato I al
Decreto.
3. Le disposizioni della presente legge si
applicano al materiale forestale di moltiplicazione
prodotto, commercializzato o comunque distribuito
all'interno del territorio regionale per tutte le
attività relative all'imboschimento e al
rimboschimento, all'arboricoltura da legno e per
qualsiasi altra attività di impianto, con
esclusione dell'arboricoltura da frutto,
nell'ambito del territorio rurale come identificato
dagli strumenti di pianificazione e programmazione
territoriale regionale.
4. La presente legge non si applica alle talee
prelevate e reimpiantate in loco, esclusivamente
nell'ambito di interventi di ripristino ambientale
o sistemazione idraulico-forestale, realizzati con
tecniche di ingegneria naturalistica.
5. Ai fini della presente legge si applicano le
definizioni e le classificazioni di cui all'art. 2
del Decreto.
Art. 3 Organismo ufficiale
1. La Regione quale Organismo ufficiale così come
definito dall'art. 2, comma 1, lettera n) del
Decreto provvede, attraverso i propri Servizi
competenti, al controllo della commercializzazione
e della qualità del materiale forestale di
moltiplicazione.
Art. 4 Autorizzazione regionale
1. Chiunque intenda produrre, conservare, immettere
in commercio e distribuire a qualsiasi titolo
piante forestali e relativi materiali di
moltiplicazione soggetti alla presente legge,
compreso il costitutore di nuovi cloni, deve essere
in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.
2, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme
in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione
della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione
delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21
agosto 2001, n. 31).
2. Sono esentati dall'obbligo del possesso
dell'autorizzazione di cui al comma 1, oltre agli
Enti e gli Istituti di cui all'art. 4, comma 4, del
Decreto, le strutture produttive gestite
direttamente dalla Regione.
3. Nell'ambito del Registro regionale dei
produttori, di cui all'art. 4 della L.R. n. 3 del
2004, è istituito il Registro ufficiale dei
fornitori di materiali forestali di
moltiplicazione, al quale sono iscritti i soggetti
autorizzati ai sensi del comma 1.
Art. 5 Registro di carico e scarico
1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'art.
4, comma 1, devono tenere presso ogni centro
aziendale un registro di carico e scarico.
2. Il Dirigente regionale competente per il
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività vivaistica definisce i modelli del
registro di carico e scarico e ne disciplina le
modalità di tenuta sotto forma cartacea o
informatica, sentita la Commissione regionale di
cui all'art. 8, sulla base dei modelli predisposti
dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 del
Decreto.
3. La denuncia effettuata alla Regione
Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 5, comma 2, della
L.R. n. 3 del 2004 assolve gli obblighi previsti
dall'art. 5, comma 4, del Decreto.
Art. 6 Certificati di provenienza e certificati di
identità clonale
1. Per tutti i materiali di moltiplicazione
provenienti da materiali di base iscritti nel
Registro regionale di cui all'art. 7 è rilasciato
un certificato in conformità a quanto previsto
dall'art. 6, commi 1, 2 e 3 del Decreto.
2. I certificati di identità clonale relativi al
materiale forestale di moltiplicazione vegetativa
appartenente ai cloni iscritti al Registro
nazionale alla sezione cloni forestali vengono
rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta.
3. Per il rilascio dei certificati di cui ai commi
1 e 2 la Regione può avvalersi delle Province,
delle Comunità Montane, dei Comuni, anche in forma
associata, e degli Enti di gestione dei Parchi,
previa intesa con le Amministrazioni interessate,
nonché del Corpo Forestale dello Stato previa
specifica convenzione.
4. Le fasi della produzione e le modalità di
movimentazione ed identificazione dei materiali di
moltiplicazione sono soggette a quanto previsto
dall'art. 8, commi 2, 3 e 7, del Decreto.
5. I materiali di moltiplicazione forestali possono
essere commercializzati solo se conformi a quanto
previsto dagli articoli 8 e 9 del Decreto.
Art. 7 Registro dei materiali di base
1. È istituito il Registro regionale dei materiali
di base (boschi, popolazioni, piante parentali,
arboreti da seme e cloni) delle specie elencate
nell'allegato I del Decreto e presenti nel
territorio della regione Emilia-Romagna, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del
Decreto. Il registro è approvato e aggiornato con
determinazione del Dirigente responsabile della
struttura competente in materia forestale.
2. La raccolta di materiali forestali di
moltiplicazione nei popolamenti o piante parentali
di cui al Registro regionale dei materiali di base
è consentita ai soli titolari, o incaricati dagli
stessi, dell'autorizzazione di cui all'art. 4 e
alle strutture di cui all'art. 4, comma 2.
3. Il Dirigente responsabile della struttura
regionale competente in materia forestale, sentita
la Commissione regionale di cui all'art. 8, iscrive
d'ufficio o su istanza degli interessati i
materiali di base nel Registro. Ai fini
dell'istruttoria, la Regione, previa intesa, può
avvalersi delle Province competenti per territorio
ed informa i proprietari tramite pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale Regionale e nell'Albo pretorio
del Comune competente per territorio.
4. Il Dirigente responsabile della struttura
regionale competente in materia forestale, sentita
la Commissione regionale di cui all'art. 8,
definisce i disciplinari o i piani per la gestione
dei materiali di base iscritti nel Registro.
5. Il Dirigente responsabile della struttura
regionale competente in materia forestale, sentita
la Commissione regionale di cui all'art. 8,
disciplina le procedure per l'iscrizione, la tenuta
e la cancellazione dei materiali di base dal
Registro.
6. La Regione, sentita la Commissione regionale di
cui all'art. 8, promuove gli interventi per la
tutela ed il miglioramento dei materiali di base di
cui al comma 1, anche attraverso l'adozione di
misure di incentivazione, a valere sulle risorse di
cui alla L.R. 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi
per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse
forestali con particolare riferimento al territorio
montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi
regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975,
n. 6).
7. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al Registro
nazionale dei materiali di base, si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 11, comma 4,
del Decreto.
8. La Giunta regionale con propri provvedimenti può
stabilire le disposizioni applicative della
presente legge.
Art. 8 Commissione regionale
1. La Giunta regionale istituisce una Commissione
regionale tecnico-consultiva per la produzione e la
commercializzazione delle piante forestali e dei
relativi materiali di moltiplicazione.
2. La Commissione regionale fornisce il supporto
tecnico-scientifico alle strutture regionali
competenti in materia.
3. La Commissione regionale è composta da esperti
in materia forestale, fitosanitaria e di produzione
vivaistica forestale, ed esprime pareri:
a) sulla proposta di modifica dell'Allegato I del
Decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 2;
b) sui modelli del registro di carico e scarico, ai
sensi dell'art. 5, comma 2;
c) sull'ammissibilità dell'iscrizione dei materiali
di base al Registro regionale, ai sensi dell'art.
7, commi 3 e 5;
d) sulla definizione dei disciplinari o dei piani
per la gestione dei materiali di base iscritti nel
Registro regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 4;
e) sulla proposta di interventi ritenuti opportuni
per la tutela ed il miglioramento dei materiali di
base, ai sensi dell'art. 7, comma 6;
f) sul sistema di controllo regionale,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 15,
comma 1, del Decreto.
Art. 9 Vigilanza e controllo
1. La vigilanza e il controllo del materiale
forestale di moltiplicazione, di cui all'art. 15
del Decreto, e le relative ispezioni ufficiali sui
fornitori autorizzati sono svolte dalla struttura
regionale competente in materia fitosanitaria.
2. Per le attività di controllo, oltre agli Enti di
cui all'art. 15, comma 2, del Decreto, la Regione
può avvalersi delle Province, delle Comunità
Montane, dei Comuni, anche in forma associata, e
degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa
con le Amministrazioni interessate, nonché del
Corpo forestale dello Stato previa specifica
convenzione.
Art. 10 Sanzioni
1. Per le violazioni delle norme contenute nella
presente legge si applicano le sanzioni previste
dalla L.R. n. 3 del 2004 e, per quanto in essa non
previsto, quelle stabilite dall'articolo 16 del
Decreto.
2. Per l'accertamento, la contestazione e
l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale) e della L.R. 28
aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza
regionale).
3. L'Ente competente alla irrogazione delle
sanzioni è la Regione.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate
affluiscono nel bilancio della Regione
Emilia-Romagna.
Art. 11 Norme transitorie e finali
1. Il materiale di moltiplicazione certificato ai
sensi della Legge 22 maggio 1973, n. 269
(Disciplina della produzione e del commercio di
sementi e piante da rimboschimento), in produzione
o deposito alla data di entrata in vigore della
presente legge, potrà essere utilizzato entro i
termini fissati dall'art. 18, comma 2, del Decreto.
2. Per quanto non contemplato dalla presente legge
si applicano le disposizioni del Decreto.
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