Espandi Indice

Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 2791
Presentato in data: 30/07/2007
Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale (delibera di Giunta n. 1171 del 27 07 07).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 TITOLO  I  DISCIPLINA  DEGLI  ACCERTAMENTI  PER  IL
RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÁ
Art. 1 Oggetto e finalità
1. Il presente Titolo disciplina l'esercizio delle
funzioni di accertamento e di valutazione della
disabilità, spettanti alle Aziende U.S.L. del
Servizio Sanitario regionale, coerentemente con i
principi di semplificazione, omogeneità delle
procedure e di tutela del cittadino con disabilità.
Restano ferme le funzioni di verifica delle
valutazioni effettuate dalle commissioni delle
Aziende U.S.L. e le funzioni di concessione ed
erogazione delle provvidenze economiche, spettanti
ad altri enti secondo quanto disposto dalla
normativa statale e regionale vigente.
2. Ai fini del presente Titolo, per disabilità si
intende lo stato di invalidità, cecità e sordità
civili, la condizione di handicap di cui alla legge
5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate), la condizione per il
collocamento mirato al lavoro ai sensi della legge
12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili).
3. Le funzioni di accertamento e di valutazione
oggetto della presente legge sono ricomprese nei
Livelli Essenziali di Assistenza garantiti dal
Servizio Sanitario Regionale, sono escluse dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria e vengono
assicurate senza oneri a carico del cittadino.
Art. 2 Presentazione delle domande
1. La domanda di riconoscimento delle condizioni di
cui al comma 2 del precedente articolo 1, è
presentata, per ogni finalità prevista dalla
vigente normativa, in forma unica e contestuale per
la valutazione della disabilità, sia che riguardi
il riconoscimento dello stato di invalidità, cecità
e sordità civili, sia che attenga alla condizione
di cui alla legge n. 104 del 1992 ed a quella di
cui alla legge n. 68 del 1999.
2. La domanda di riconoscimento, da compilare
sull'apposito modello unico, è presentata
all'Azienda U.S.L. competente per il territorio di
residenza del richiedente.
Art. 3 Commissione di accertamento
1. L'esercizio delle funzioni di accertamento e di
valutazione dello stato di disabilità è svolto
dalle Aziende U.S.L. del Servizio Sanitario
regionale, attraverso apposite Commissioni
costituite con provvedimento del Direttore
generale, che devono rappresentare le diverse
professionalità, al fine di esprimere una adeguata
valutazione dei bisogni socio-sanitari derivanti
dalla disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, le
Commissioni sono composte: a) da un medico
specialista in Medicina Legale, dipendente o
convenzionato con l'Azienda Usl, in qualità di
Presidente; b) da un medico specialista nella
patologia prevalente oggetto della valutazione,
dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl; c) da
un operatore sociale dei servizi pubblici
territoriali competenti; d) da un medico in
rappresentanza dell'Associazione di categoria del
richiedente.
3. Agli accertamenti finalizzati anche al
collocamento mirato al lavoro delle persone con
disabilità partecipa, come componente aggiuntivo,
il medico del lavoro, dipendente o convenzionato
con l'Azienda U.S.L.
4. Le Commissioni sono riunite e deliberano
validamente in presenza del presidente e di due
componenti.
5. All'accertamento può assistere su richiesta
della persona interessata e con onere a suo carico,
un medico di fiducia del richiedente.
6. Gli accertamenti di cui alla presente legge sono
eseguiti entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda, fatti salvi i minori
termini previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito in
legge 9 marzo 2006, n. 80 (Misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione).
7. La certificazione del riconoscimento della
disabilità da parte delle Commissioni di
accertamento di cui al comma 1 del presente
articolo, è il documento comune per l'accesso a
tutti i percorsi agevolanti e di integrazione delle
condizioni di disabilità, di cui al comma 2
dell'articolo 1.
8. La partecipazione alle Commissioni di
accertamento da parte degli operatori dei servizi
pubblici territoriali competenti avviene in orario
di lavoro e nell'esercizio delle proprie competenze
istituzionali. Con il provvedimento di cui
all'articolo 5, la Giunta regionale stabilisce i
compensi spettanti ai medici rappresentanti delle
Associazioni di categoria dei richiedenti,
prevedendo una quota fissa per la partecipazione ad
ogni seduta della Commissione ed una quota
ulteriore per ogni accertamento effettuato.
Art. 4 Istanza di riesame
1. Nel caso l'interessato non condivida il giudizio
formulato dalla Commissione di accertamento
operante presso l'Azienda U.S.L., lo stesso può
proporre istanza di riesame alla medesima
Commissione entro sessanta giorni dalla notifica
del verbale, ai fini della rivalutazione del caso
che deve comunque avvenire entro trenta giorni
dalla richiesta. In tal caso, la Commissione di
accertamento, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 3, comma 2, è composta da
professionisti diversi da quelli che hanno espresso
la valutazione della quale viene richiesto il
riesame.
2. Alla seduta della Commissione, riunitasi in sede
di riesame, possono assistere, su richiesta
dell'interessato e con onere a suo carico, un
medico e altresì un operatore sociale di fiducia
del richiedente.
Art. 5 Disposizioni attuative
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) il modello unico di domanda di riconoscimento
della disabilità presentata dall'interessato;
b) le certificazioni mediche da allegare alla prima
istanza e alla domanda di adeguamento della
valutazione, individuando gli elementi essenziali
che esse devono contenere;
c) la documentazione sanitaria specialistica (esami
clinici, strumentali e di laboratorio) da produrre
per documentare le patologie e i relativi deficit
funzionali già certificati;
d) i compiti della segreteria amministrativa a
supporto delle funzioni di accertamento di cui
all'art. 3;
e) le indicazioni operative ai fini
dell'informatizzazione delle procedure di
accertamento e valutazione della disabilità;
f) le modalità di svolgimento delle visite per
delega e di effettuazione delle visite domiciliari;
g) le modalità di presentazione dell'istanza di
riesame e dell'espletamento dei relativi
accertamenti;
h) le modalità e gli obiettivi per l'eventuale
contenimento dei tempi di attesa per
l'effettuazione degli accertamenti, anche al di
sotto dei termini previsti dall'articolo 3, comma
6, della presente legge.
TITOLO II MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA
SANITARIA E SOCIALE
Art. 6 Certificati e procedure autorizzative in
materia di igiene e sanità pubblica
1. A norma dell'articolo 117, comma terzo, della
Costituzione la Regione Emilia-Romagna detta la
disciplina concernente le certificazioni e gli
adempimenti amministrativi in materia di igiene e
sanità pubblica indicate nell'allegato 1 alla
presente legge. A tal fine con regolamento
regionale, da adottarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, è
disposta la semplificazione degli adempimenti
amministrativi connessi alle misure di prevenzione
e di tutela della salute e sono individuati i casi
di superamento delle certificazioni e delle
previste idoneità, sulla base dei principi di
evidenza scientifica ed efficacia delle prestazioni
sanitarie, dell'evoluzione della disciplina
comunitaria e nazionale e degli indirizzi approvati
in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome.
2. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 1 si applicano nel territorio regionale le
nuove disposizioni in esso previste, con
esclusione, nel rispetto dell'articolo 117, comma
secondo, lettera g) della Costituzione,
dell'applicazione nell'ordinamento e
nell'organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali.
Art. 7 Organismi e strumenti della programmazione
sanitaria e sociale
1. Il Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali, integrato con il Piano sanitario
ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 12 marzo 2003,
n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), e
successive modificazioni, disciplina, anche in
deroga alla legislazione vigente, l'integrazione e
la semplificazione dei livelli di programmazione
regionale e territoriale per l'area sociale,
socio-sanitaria e sanitaria, ed individua a tal
fine gli strumenti di programmazione, le loro
modalità di attuazione, i soggetti istituzionali
competenti alla loro adozione e gli organismi di
supporto tecnico, finalizzati alla realizzazione
degli obiettivi strategici e delle politiche
sanitarie e sociali regionali e locali.
Art. 8 Modifiche all'articolo 27 della L.R. 20
dicembre 1994, n. 50
1. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge
regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia
di programmazione, contabilità, contratti e
controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e
delle Aziende Ospedaliere) è aggiunto il seguente
periodo: «La Giunta regionale può altresì
autorizzare l'esperimento della trattativa privata
diretta, tenuto comunque conto della congruità del
corrispettivo, quando sussistano ragioni di
interesse pubblico e il bene immobile da alienarsi
risulti assoggettato a destinazioni specifiche o
vincolate per effetto di programmi o provvedimenti
di pianificazione territoriale, di riqualificazione
urbana o concernenti la tutela storico-artistica ed
architettonica del bene, adottati secondo le
disposizioni vigenti».
Art. 9 Semplificazione delle commissioni e di altri
organismi collegiali operanti in materia sanitaria
e sociale
1. Con regolamento della Giunta regionale, da
emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, sono ridisciplinati o
soppressi gli organismi collegiali operanti con
funzioni consultive, di supporto e di coordinamento
in materia sanitaria e sociale, in favore della
Regione o delle Aziende sanitarie, previsti dalle
disposizioni legislative regionali individuate
nell'allegato 2 alla presente legge.
2. Il regolamento della Giunta regionale, laddove
non ne disponga direttamente la soppressione,
individua la composizione, le modalità di nomina,
il funzionamento ed i compiti degli organismi
assoggettati alla delegificazione ai sensi del
comma 1. A decorrere dall'adozione del regolamento
di cui al comma 1 restano definitivamente abrogate
le disposizioni legislative regionali individuate
nell'allegato 2.
TITOLO III DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 10 Promozione della costituzione di Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico
1. Fermo restando quanto già previsto dalla
legislazione regionale vigente, la Regione
individua le ulteriori sedi e strutture che, quali
parti integranti del Servizio Sanitario regionale,
svolgono compiti assistenziali di alta specialità
unitamente a finalità di ricerca, e ne promuove il
riconoscimento quali Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico sulla base dei principi
fondamentali disposti dalla legislazione statale.
2. Le strutture interessate inoltrano la domanda di
riconoscimento quali Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico alla Giunta regionale. La
Giunta regionale, verificati il possesso dei
requisiti e la coerenza con la programmazione
sanitaria regionale, propone all'Assemblea
legislativa l'approvazione degli atti di cui al
comma 1 e, a seguito del pronunciamento di
quest'ultima, ne cura l'invio al Ministero della
salute per la procedura di riconoscimento.
3. Le strutture individuate ai sensi dei commi 1 e
2 del presente articolo possono essere costituite
nelle seguenti forme e modalità:
a) attraverso la costituzione, con apposita legge
regionale, di soggetti aventi personalità giuridica
di diritto pubblico, per i quali il Presidente
della Giunta regionale provvede all'assegnazione
dei beni e delle risorse necessarie allo
svolgimento delle attività istituzionali. Ai
soggetti costituiti ai sensi della presente lettera
si applica quanto previsto dall'art. 10 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali
sull'organizzazione ed il funzionamento del
Servizio Sanitario regionale) e successive
modificazioni;
b) attraverso la costituzione di una delle forme
giuridiche di diritto privato disciplinate dal
codice civile, che devono ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente. La Regione
autorizza l'eventuale partecipazione delle Aziende
sanitarie alla costituzione degli enti di cui alla
presente lettera ed al trasferimento dei beni
necessari. Gli statuti disciplinano l'assetto dei
suddetti enti in analogia a quanto previsto
dall'art. 10, comma 2 della L.R. n. 29 del 2004 e
successive modificazioni, prevedendo, comunque,
nella composizione degli organi, la nomina di
rappresentanti della Regione e del Ministero della
Salute;
c) attraverso la costituzione di apposite strutture
interne alle Aziende sanitarie, per le quali le
Aziende sanitarie interessate individuino
specificamente la forma organizzativa e ne
assicurino autonomia scientifica, organizzativa,
contabile, provvedendo alla destinazione dei beni,
del personale e delle altre risorse necessarie allo
svolgimento delle attività istituzionali e
disciplinandone le modalità di finanziamento e di
vigilanza. Le strutture costituite ai sensi della
presente lettera si dotano di un Consiglio di
indirizzo e verifica e di un Direttore scientifico,
secondo quanto disposto dall'articolo 10 della
legge regionale n. 29 del 2004, e successive
modificazioni. Gli atti aziendali delle aziende
sanitarie interessate individuano le sedi di
svolgimento delle attività e disciplinano le
competenze attribuite agli Organi dell'azienda in
ordine al funzionamento delle strutture costituite
ai fini del riconoscimento in Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, prevedendo altresì
le specifiche funzioni di responsabilità sanitaria
ed amministrativa preposte, rispettivamente,
all'esercizio delle funzioni igienico-organizzative
ed al coordinamento amministrativo delle attività
nelle strutture medesime. Nelle aziende sanitarie
presso le quali insistono strutture riconosciute in
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
ai sensi della presente lettera, il Collegio
sindacale è composto da tre membri, di cui uno
designato dalla Regione, con funzioni di
Presidente, uno designato dalla competente
Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno
designato dal Ministero della salute.
4. I soggetti di cui al presente articolo svolgono
la loro attività assistenziale e di ricerca
nell'ambito degli indirizzi e della programmazione
regionale e concorrono alla realizzazione dei
livelli essenziali e uniformi di assistenza,
secondo il ruolo attribuito dalla legislazione
vigente agli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico.
Art. 11 Ulteriori disposizioni in materia di
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
1. All'articolo 10 della legge regionale n. 29 del
2004, come in particolare modificato dalla L.R. 3
marzo 2006, n. 2 (Modifiche all'articolo 10 della
legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 in materia
di Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, sono soppresse le parole
«individuano le idonee forme di controllo»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «La
Regione nomina i componenti del Collegio sindacale.
Il Collegio sindacale è composto da cinque membri,
di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali
con funzioni di presidente, uno designato dalla
Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno
dal Ministro della Salute»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
«3-bis. La Giunta regionale disciplina, in analogia
a quanto disposto per le Aziende sanitarie, le
forme e le modalità di vigilanza e controllo sugli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
aventi sede nel territorio regionale».
Art. 12 Durata degli Organi collegiali delle
Aziende sanitarie
1. Le disposizioni relative alla durata degli
Organi collegiali delle aziende e degli enti
facenti parte del Servizio sanitario regionale si
intendono riferite all'organo collegiale nel suo
complesso e non ai singoli componenti dell'organo
medesimo. Qualora si renda necessaria la
sostituzione di uno o più componenti dell'Organo
collegiale, le nomine vengono effettuate, nel
rispetto del suddetto principio, per la durata
residua dell'Organo medesimo. Ogni contraria
disposizione, contenuta nella normativa o in
provvedimenti regionali vigenti, si intende di
conseguenza abrogata.
Art. 13 Agenzia sanitaria e sociale regionale
1. A decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge, la struttura regionale (Agenzia
sanitaria regionale) di cui all'articolo 12 della
L.R. 19 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino
del Servizio Sanitario regionale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517) ed all'articolo 39 della legge regionale n.
50 del 1994, assume la denominazione di Agenzia
sanitaria e sociale regionale ed ogni disposizione
di rinvio all'Agenzia sanitaria regionale contenuta
nella normativa regionale vigente deve intendersi
riferita all'Agenzia come ridenominata. 2.
2. L'Agenzia sanitaria e sociale regionale opera
quale agenzia di supporto tecnico e regolativo a
sostegno del Sistema Sanitario regionale e del
Sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Con apposito provvedimento adottato ai sensi
dell'articolo 43 della legge regionale 24 marzo
2004, n. 6, la Giunta regionale provvede alla
necessaria ridefinizione dei compiti e delle
funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale
regionale.
3. A decorrere dall'approvazione del provvedimento
di cui al comma 2, sono definitivamente abrogati
l'articolo 12 della legge regionale n. 19 del 1994
e l'articolo 39 della legge regionale n. 50 del
1994, nonché ogni altra previsione incompatibile.
Art. 14 Istituzione di registri di rilevante
interesse sanitario
1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi
per la salute e di consentire la programmazione
regionale degli interventi sanitari volti alla
tutela della collettività dai medesimi rischi, con
atto di natura regolamentare possono essere
istituiti:
a) registri di patologia riferiti a malattie di
rilevante interesse sanitario;
b) registri di pazienti sottoposti a procedure di
particolare complessità.
2. Gli atti di istituzione dei registri di cui al
comma 1 vengono adottati in conformità al parere
espresso dal Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati
personali).
3. I registri di cui al comma 1 sono istituiti in
relazione a programmi attivati nell'ambito della
programmazione sanitaria e sociale e raccolgono, a
fini di studio e di ricerca scientifica in campo
medico, biomedico ed epidemiologico, dati
anagrafici e sanitari relativi alle persone affette
dalle malattie o soggette agli eventi sopra
individuati, nel rispetto della normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali.
Art. 15 Norme in materia di contabilità delle
aziende sanitarie
1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge
regionale n. 50 del 1994 e successive modificazioni
ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «5. La
nota integrativa deve indicare, oltre ai contenuti
previsti dalle disposizioni del codice civile:
a) la ripartizione dei valori economici distinti
per l'area dei servizi sanitari, socio
assistenziali e dell'integrazione socio sanitaria;
b) i dati analitici relativi al personale con le
variazioni avvenute durante l'anno;
c) i dati analitici riferiti a consulenze e a
servizi affidati all'esterno dell'Azienda;
d) il rendiconto di liquidità.».
2. L'articolo 14 della legge regionale n. 50 del
1994 è sostituito dal seguente:
Art. 14
Relazioni del Direttore generale
1. Il bilancio di esercizio è corredato da una
relazione del Direttore generale sull'andamento
della gestione, con particolare riferimento a:
a) scostamento dei risultati rispetto al bilancio
economico preventivo; b) andamento delle principali
b) andamento delle principali tipologie di proventi
e ricavi e di oneri e costi;
c) analisi dei costi, con riferimento
all'articolazione aziendale in Distretti e al
Presidio ospedaliero;
d) gestione dei servizi socio-assistenziali e del
Fondo per la non autosufficienza;
e) andamento della gestione e risultati delle
società partecipate;
f) stato di realizzazione del Piano degli
investimenti ed attivazione di nuove tecnologie.».
TITOLO IV AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE
ATTIVITÀ SANITARIE
CAPO I Norme in materia di autorizzazione
Art. 16 Autorizzazione alla realizzazione di
strutture sanitarie ed all'esercizio di attività
sanitarie
1. La realizzazione di nuove strutture sanitarie,
l'ampliamento, adattamento o trasformazione di
quelle esistenti, limitatamente alle tipologie
individuate ai sensi del comma 4, lettera a), sono
assoggettati ad apposita autorizzazione preventiva
alla realizzazione rilasciata dalla Regione e
attestante la coerenza con la programmazione
regionale, in conformità a quanto stabilito
dall'articolo 8-ter, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. L'esercizio delle attività sanitarie da parte
delle strutture pubbliche o private operanti sul
territorio regionale è subordinato al rilascio di
specifica autorizzazione.
3. L'autorizzione all'esercizio di cui al comma 2 è
richiesta altresì per gli studi professionali
odontoiatrici, medici e di altre professioni
sanitarie, singoli o associati, ove attrezzati per
erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale
ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di
particolare complessità o che comportino un rischio
per la sicurezza del paziente.
4. Spetta Giunta regionale, sentito il parere della
Commissione assembleare competente, definire con
proprie deliberazioni: a) le tipologie
a) le tipologie di strutture che, per la
complessità delle prestazioni erogate o le loro
dimensioni, sono assoggettate all'autorizzazione di
cui al comma 1, stabilendo le relative procedure;
b) le tipologie di strutture che, per le loro
caratteristiche organizzative, devono comunque
essere assoggettate all'autorizzazione di cui al
comma 2;
c) gli studi professionali che, in relazione alle
attività sanitarie erogate, sono assoggettate ad
autorizzazione all'esercizio di cui al comma 3;
d) i requisiti di natura strutturale, tecnologica
ed organizzativa necessari per l'ottenimento
dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3,
provvedendo altresì al loro periodico
aggiornamento.
Art. 17 Procedure per l'autorizzazione
all'esercizio di attività sanitarie
1. L'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata
dal Comune competente per territorio, previo parere
tecnico espresso dal Dipartimento di Sanità
Pubblica dell'Azienda USL territorialmente
competente in ordine al possesso dei requisiti
previsti per l'attività che si intende esercitare.
2. Per l'espressione del parere di cui al comma
precedente, il Dipartimento di sanità pubblica si
avvale di un'apposita commissione di esperti anche
esterni, nominata dal Direttore generale
dell'Azienda Unità sanitaria. La commissione si
esprime in ordine alle modalità specifiche di
applicazione dei requisiti di cui all'art. 16,
comma 3, lettera d), risolve questioni
interpretative inerenti i requisiti stessi e
assicura uniformità di valutazione ai fini del
successivo rilascio del parere da parte del
Dipartimento di sanità pubblica.
3. All'atto della ricezione della domanda da parte
dell'interessato, il Comune provvede al suo inoltro
al direttore del Dipartimento di sanità pubblica,
che è tenuto a ad effettuare gli accertamenti
necessari ed a rilasciare il proprio parere entro
sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da
parte del Comune.
4. Il Comune, preso atto del parere del
Dipartimento di sanità pubblica, rilascia
l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni
ovvero, qualora sia stata rilevata una parziale
insussistenza di requisiti, notifica al richiedente
le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad
esse. Dopo la scadenza di tale termine, il Comune
dispone, con le stesse modalità ed i termini sopra
individuati, un nuovo accertamento e provvede
conseguentemente al rilascio o al diniego
dell'autorizzazione. Il provvedimento di diniego
dell'autorizzazione è definitivo.
5. L'autorizzazione deve indicare il soggetto
pubblico o privato titolare dell'autorizzazione, la
denominazione e l'ubicazione della struttura
autorizzata, la tipologia delle attività
esercitate, nonché i titoli necessari per
l'espletamento delle funzioni di direttore
sanitario o tecnico della struttura autorizzata.
6. Spetta alla Giunta regionale, con una o più
deliberazioni, definire:
a) i criteri di composizione delle commissioni di
esperti chiamate ad operare a supporto dei
Dipartimenti di sanità pubblica ai sensi del comma
2;
b) gli elementi che devono essere contenuti
nell'atto di autorizzazione del Comune e la cui
modifica comporta il rilascio di una nuova
autorizzazione all'esercizio da parte del Comune,
individuando altresì i casi di variazioni che non
comportano l'emanazione di un nuovo provvedimento
autorizzativo, bensì una mera comunicazione da
parte del soggetto interessato ed una successiva
presa d'atto da parte del Dipartimento di Sanità
pubblica territorialmente competente.
Art. 18 Vigilanza
1. La vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie autorizzate ai sensi degli articoli 16 e
17 della presente legge viene assicurata dal
Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda Usl
territorialmente competente.
2. Il Comune e la Regione possono disporre,
dandosene reciproca comunicazione, controlli e
verifiche sulle strutture e sugli studi
autorizzati, anche avvalendosi del competente
Dipartimento di sanità pubblica.
3. L'esito dell'esercizio delle funzioni di
vigilanza e delle verifiche e dei controlli
disposti ai sensi dei commi 1 e 2 deve essere, da
parte di chi ha effettuato il controllo,
tempestivamente notificato alla struttura
interessata e comunicato al Comune.
4. Qualora, a seguito dell'esercizio delle funzioni
di cui ai commi 1 e 2, venga accertato il venire
meno di uno o più requisiti, il Comune diffida il
legale rappresentante della struttura interessata a
provvedere al necessario adeguamento entro il
termine stabilito nell'atto di diffida. Tale
termine può essere eccezionalmente prorogato, con
atto motivato, una sola volta. Il mancato
adeguamento entro il termine stabilito comporta la
decadenza, anche parziale, dell'autorizzazione e la
conseguente sospensione dell'attività.
5. In caso di accertamento di gravi carenze che
possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti,
il Comune provvede, anche in deroga alle procedure
del comma 4, all'immediata decadenza
dell'autorizzazione ed alla relativa sospensione
dell'attività.
6. L'attività, comunque sospesa, può essere
nuovamente esercitata soltanto se appositamente
autorizzata, previo accertamento del possesso dei
requisiti secondo le modalità previste
dall'articolo 17.
Art. 19 Anagrafe delle strutture e degli studi
autorizzati e dei soggetti accreditati
1. I Comuni curano la raccolta e l'aggiornamento
dei dati relativi ai provvedimenti di loro
competenza adottati ai sensi della presente legge e
li comunicano tempestivamente all'Azienda unità
sanitaria locale competente.
2. Le Aziende Unità sanitarie locali provvedono
alla costituzione di una anagrafe aziendale delle
strutture e degli studi professionali autorizzati
che deve contenere i dati necessari
all'identificazione di ciascuna struttura
autorizzata nonché quelli relativi a tutti i
provvedimenti che la riguardano.
3. Per l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali la Regione istituisce l'anagrafe
delle strutture sanitarie, degli studi
professionali autorizzati e dei soggetti
accreditati, costituita anche dalle anagrafi
realizzate presso ciascuna Azienda unità sanitaria
locale. La Regione stabilisce i dati che devono
essere raccolti, nonché le modalità di
realizzazione dell'anagrafe regionale e di
collegamento con le anagrafi delle Aziende delle
unità sanitarie locali. L'interconnessione tra
l'anagrafe regionale e le anagrafi delle Aziende
delle unità sanitarie locali può essere
oggetto di apposite convenzioni.
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione e
le Aziende unità sanitarie locali possono trattare,
anche con l'ausilio dei mezzi elettronici, i dati
dell'anagrafe. La Regione disciplina, con
regolamento, le operazioni di comunicazione e
diffusione di tali dati.
Art. 20 Norma transitoria
1. I provvedimenti regionali adottati in attuazione
della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme
in materia di autorizzazione ed accreditamento
delle strutture sanitarie pubbliche e private in
attuazione del DPR 14 gennaio 1997) anteriormente
alle modifiche apportate con la presente legge
conservano validità e ne sono fatti salvi gli
effetti, sino all'approvazione dei nuovi
provvedimenti della Giunta regionale attuativi del
presente Capo.
2. le strutture sanitarie pubbliche e private e gli
studi professionali in possesso di autorizzazione
all'esercizio o con provvedimento di autorizzazione
in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad operare sulla base dei
requisiti e delle procedure stabiliti nei
provvedimenti di cui al comma 1.
CAPO II Norme in materia di accreditamento
Art. 21 Modifiche alla legge regionale n. 34 del
1998
1. Alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34
(Norme in materia di autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche
e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997),
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, il comma 4, è sostituito dal
seguente: «4. Il Direttore generale competente in
materia di sanità, o suo delegato, concede o nega
l'accreditamento con propria determinazione, che
costituisce provvedimento definitivo. Il
provvedimento deve essere adottato entro e non
oltre nove mesi dalla presentazione della domanda
di accreditamento ;
b) all'articolo 10, al comma 1, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «1. L'accreditamento è
valido per quattro anni decorrenti dalla data di
concessione e può essere rinnovato, in presenza del
mantenimento dei requisiti necessari anche per
l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato,
presentata alla Regione almeno sei mesi prima della
scadenza»;
c) all'articolo 10: il comma 3 è sostituito dal
seguente: «3. Al rinnovo dell'accreditamento
provvede il Direttore generale competente in
materia di sanità, o suo delegato»; al comma 5 ed
al comma 6, le parole «l'Assessore regionale
competente in materia di sanità» sono sostituite
dalle parole «il Direttore generale competente in
materia di sanità, o suo delegato».
TITOLO V ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22 Abrogazioni di disposizioni regionali -
Norma transitoria
1. A decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge, sono abrogate le seguenti leggi e
disposizioni contenute nell'ordinamento regionale:
a) la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 49
(Norme per il funzionamento delle commissioni
sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 285
e dei collegi medici di cui all'articolo 20 della
legge 2 aprile 1968, n. 482);
b) la legge regionale 5 settembre 1981, n. 31
(Controlli sugli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con sede nella regione
Emilia-Romagna);
c) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13 e 16 della
legge regionale n. 34 del 1998. 2. Le Commissioni
2. Le Commissioni sanitarie per gli accertamenti
legali previste dalla legge regionale n. 49 del
1992 continuano ad operare, nel rispetto delle
modalità e dei termini stabiliti dalla medesima
legge, sino all'insediamento delle nuove
Commissioni di cui all'articolo 3, che deve
avvenire comunque entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
Allegato 1 - Certificati e procedure in materia di
igiene e sanità pubblica cui si applica l'articolo
6 della legge regionale
1) Certificazioni sanitarie di cui all'articolo 1,
comma primo, lettera 5/A, del R.D. 30 dicembre
1923, n. 2960 (Disposizioni sullo stato giuridico
degli impiegati civili dell'amministrazione dello
Stato);
2) Certificazioni sanitarie di cui all'articolo 2
del R.D. 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli
alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di
istruzione);
3) Certificato di idoneità di cui all'articolo 27,
comma primo, del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147
(Approvazione del regolamento speciale per
l'impiego dei gas tossici);
4) Certificazioni sanitarie di cui all'articolo 17,
comma secondo, del R.D. 21 novembre 1929, n. 2330
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832,
riguardante le scuole-convitto professionali per
infermiere e le scuole specializzate di medicina,
pubblica igiene ed assistenza sociale per
assistenti sanitari e visitatrici);
5) Certificazione sanitaria di cui all'articolo 221
del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del
testo unico della legge comunale e provinciale); 6)
6) Certificazioni sanitarie di cui all'articolo 4,
comma primo, lettera e), all'articolo 31, comma
quinto e all'articolo 32, comma primo, del R.D. 30
settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del
regolamento per il servizio farmaceutico); 7)
7) Certificazioni sanitarie e relativi procedimenti
di cui alla legge 22 giugno 1939, n. 1239
(Istituzione di una tessera sanitaria per le
persone addette ai lavori domestici); 8)
8) Procedimento sanitario di cui all'articolo 4
della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina
dell'apprendistato);
9) Certificazioni sanitarie di cui all'articolo 27,
comma terzo, lettera a) del D.P.R. 19 marzo 1956,
n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro integrative di quelle generali emanate con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547); 10) Procedimento sanitario di cui
10) Procedimento sanitario di cui all'articolo 9
del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 (Approvazione
del regolamento per l'esecuzione della disciplina
legislativa sull'apprendistato);
11) Procedimento sanitario di cui all'articolo 2,
comma primo, numero 4, del D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato);
12) Certificazioni sanitarie di cui all'articolo
11, comma secondo, lettera c), del D.P.R. 3 maggio
1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
13) Certificazioni sanitarie di cui all'articolo 6,
comma primo, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293
(Organizzazione dei sevizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio) ;
14) Procedimenti sanitari di cui agli articoli 11,
12 e 13 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264
(Disciplina dei servizi e degli organi che
esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e
della sanità pubblica);
15) Procedimenti di cui all'articolo 8 del D.P.R.
22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per
l'applicazione del Titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.
264, relativo ai servizi di medicina scolastica);
16) Certificazioni sanitarie di cui all'articolo 5,
comma secondo, del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275
(Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile
1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio
farmaceutico);
17) Certificazioni sanitarie e procedimenti di cui
all'articolo 3, comma quarto, del D.M. 1 marzo
1974, pubblicato nella G.U. 16 aprile 1974, n. 99
(Norme per l'abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore);
18) Certificazioni sanitarie e procedimenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8
marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione
di maestro di sci e ulteriori disposizioni in
materia di ordinamento della professione di guida
alpina);
19) Procedimenti sanitari di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n.
122 (Disposizioni in materia di sicurezza della
circolazione stradale e disciplina dell'attività di
autoriparazione);
20) Procedimenti sanitari di cui all'articolo 240,
comma 1, lettera f), del D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada);
21) Procedimenti sanitari di cui all'articolo 2,
comma 1, n. 3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi);
22) Certificazioni e procedimenti sanitari di cui
agli articoli 117, comma 1, e 303, commi 1 e 2, del
D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado);
23) Procedimenti sanitari di cui all'articolo 9 del
D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della
direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro. Ecologia);
24) Certificazioni sanitarie di cui all'articolo 8,
comma 2, del D.P.R. 23 novembre 2000, n. 402
(Regolamento concernente modalità per il
conseguimento della idoneità alle funzioni di
ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle
previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8
maggio 1998, n. 146).
Allegato 2 - Commissioni ed altri organismi
collegiali operanti in materia sanitaria e sociale
1) Commissione per l'addestramento al trattamento
domiciliare dell'emofilia di cui all'articolo 3
della L.R. 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il
trattamento domiciliare dell'emofilia);
2) Comitato tecnico del presidio multizonale di
prevenzione di cui all'articolo 9 della L.R. 7
settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e
funzionamento dei presidi multizonali di
prevenzione);
3) Commissione per la protezione sanitaria dalle
radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 15 della
L.R. 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e
funzionamento dei presidi multizonali di
prevenzione);
4) Commissione per l'ampliamento dei cimiteri di
cui all'articolo 9 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19
(Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica, veterinaria e
farmaceutica);
5) Commissione per l'abilitazione all'impiego dei
gas tossici di cui all'articolo 10 della L.R. 4
maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica,
veterinaria e farmaceutica);
6) Commissione per la protezione sanitaria della
popolazione contro i rischi da radiazioni
ionizzanti all'articolo 11 della L.R. 4 maggio
1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni
in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria
e farmaceutica); 7) Commissione tecnica
7) Commissione tecnica per la ricerca sanitaria
finalizzata di cui agli articoli 5 e 6 della L.R.
25 marzo 1983, n. 12 (Promozione della ricerca
sanitaria finalizzata);
8) Commissione consultiva tecnico-scientifica per
gli interventi di prevenzione e lotta contro l'AIDS
di cui all'articolo 3 della L.R. 16 giugno 1988, n.
25 (Programma regionale degli interventi per la
prevenzione e la lotta contro l'AIDS);
9) Consulta regionale per il termalismo di cui
all'articolo 3 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32
(Disciplina delle acque minerali e termali,
qualificazione e sviluppo del termalismo); 10)
10) Commissione regionale per la cooperazione
sociale di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 4
febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale, attuazione
della legge 8 novembre 1991, n. 381);
11) Comitatoper la gestione del centro regionale di
riferimento per i trapianti di cui agli articoli 6
e 7 della L.R. 4 settembre 1995, n. 53 (Norme per
il potenziamento, la razionalizzazione ed il
coordinamento dell'attività di prelievo e di
trapianto d'organi e tessuti).
12) Commissione consultiva tecnico-scientifica sul
percorso nascita di cui all'articolo 10 della L.R.
11 agosto 1998, n. 26 (Norme per il parto nelle
strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a
domicilio).
Espandi Indice