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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3825
Presentato in data: 14/07/2008
Misure straordinarie in materia di organizzazione (delibera di Giunta n. 1045 del 07 07 08).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Sommario
CAPO I - Organizzazione della Regione
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Applicazione per il 2008 della legge
regionale 4 luglio 2007, n. 9. Disposizioni
straordinarie per il triennio 2008-2010.
Art. 3 - Risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro del personale non dirigenziale
Art. 4 - Inquadramento del personale addetto ad
attività di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria
Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 26 novembre
2001, n. 43
Art. 6 - Pubblicazione dei programmi di attività
CAPO II - Enti strumentali
Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 10 aprile
1995, n. 29
Art. 8 - Modifica alla legge regionale 19 aprile
1995, n. 44
Art. 9 - Modifica alla legge regionale 23 luglio
2001, n. 21
CAPO III - Disposizioni finali
Art. 10 - Sostegno organizzativo al riordino
territoriale
Art. 11 - Revisione della dotazione organica del
personale regionale
Art. 12 - Provvedimenti per la realizzazione di un
nido d'infanzia rivolto ai dipendenti della Regione
Emilia-Romagna e aperto al territorio
Art. 13 - Norma finanziaria
Art. 14 - Entrata in vigore
CAPO I
Organizzazione della Regione
Art. 1
Finalità
1. La presente legge viene adottata allo scopo di
accrescere l'efficienza e la qualità della
organizzazione regionale, in particolare attraverso
la revisione e riqualificazione della dotazione
organica, favorendo un processo di ricambio
generazionale, una maggiore uniformità gestionale
del personale, nonché la semplificazione della
forma di direzione di enti strumentali, con
conseguente riduzione della spesa regionale.
2. La Regione opera per condividere con gli Enti
locali del territorio regionale gli obiettivi di
cui al comma 1, anche in termini di qualificazione
e formazione del personale e per una maggiore
uniformità dei reciproci sistemi professionali, al
fine di rendere più agevole la mobilità del
personale per la razionalizzazione degli organici
delle amministrazioni pubbliche.
Art. 2
Applicazione per l'anno 2008 della legge regionale
n. 9 del 2007. Disposizioni straordinarie per il
triennio 2008-2010
1. Nell'ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni per gli anni 2008, 2009, 2010, la
Regione dà attuazione a quanto disposto dall'art.
3, commi da 90 a 95 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (Finanziaria 2008) in materia di
stabilizzazione del lavoro precario, tramite le
modalità ed i criteri previsti dalla legge
regionale 4 luglio 2007 n. 9 (Razionalizzazione
dell'impiego del personale nella pubblica
amministrazione regionale e locale. Misure
straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini
della stabilizzazione del lavoro precario e della
valorizzazione delle esperienze lavorative del
personale regionale). Gli interventi si rivolgono
al personale non dirigenziale in servizio presso la
Regione Emilia-Romagna alla data del 1 gennaio 2008
con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato stipulato ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione
della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), che abbia maturato
almeno tre anni, anche non continuativi, di
esperienza lavorativa a tempo determinato nel
quinquennio precedente l'1 gennaio 2008 o li maturi
in virtù di contratti stipulati anteriormente alla
data del 28 settembre 2007. Gli interventi si
rivolgono altresì ai soggetti individuati
dall'articolo 3, comma 94, lettera b) della legge
n. 244 del 2007, che abbiano già espletato attività
lavorativa per almeno tre anni anche non
continuativi nel quinquennio precedente il 1°
gennaio 2008 e che abbiano superato le procedure
selettive di cui all'articolo 7 della legge
regionale n. 9 del 2007 loro riservate; al
conseguimento del requisito dei tre anni 8 di
servizio a tempo determinato, essi, a domanda,
potranno essere assunti a tempo indeterminato ai
sensi dell'articolo 5 comma 5 della legge regionale
n. 9 del 2007.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea Legislativa, per quanto di propria
competenza, disciplinano le procedure per
l'attuazione del comma 1. 3. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche agli enti
pubblici non economici dipendenti dalla Regione
inseriti nel comparto Regioni e Autonomie locali .
Art. 3
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del
personale non dirigenziale
1. La Regione, ai fini del contenimento della spesa
corrente e della riorganizzazione
dell'amministrazione regionale attraverso processi
di revisione e riqualificazione della dotazione
organica, favorisce la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro dei dipendenti di livello non
dirigenziale in servizio a tempo indeterminato alla
data di entrata in vigore della presente legge,
mediante la corresponsione di un incentivo.
2. Possono beneficiare dell'incentivo i dipendenti, di cui al comma
1, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a. abbiano maturato, alla data di entrata in vigore
della presente legge ovvero maturino entro il 31
dicembre 2011, almeno cinque anni di servizio
presso l'Amministrazione regionale e i suoi Enti
dipendenti se inseriti nel CCNL del comparto
Regioni e Autonomie Locali ;
b. abbiano almeno cinquantasette anni di età ovvero
li compiano entro il 31 dicembre 2011;
c. non abbiano maturato ovvero non maturino entro
la data prevista per la cessazione dal servizio
l'anzianità massima contributiva di 40 anni;
d. non abbiano maturato ovvero non maturino alla
data prevista per la cessazione dal servizio il
requisito di 65 anni di età, utile per il
collocamento a riposo d'ufficio;
e. non abbiano già presentato domanda di dimissioni
alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea Legislativa, con deliberazione,
determinano le modalità di attuazione della
risoluzione consensuale, con riguardo, in
particolare, all'ammontare dell'incentivo entro il
limite di cui al comma 4, alla decorrenza della
cessazione dal servizio, alle esigenze di servizio
che possono comportare il rigetto della domanda di
risoluzione, all'incompatibilità con successive
prestazioni lavorative a favore della Regione.
4. La misura dell'incentivo non può essere
superiore a 20 mensilità del trattamento fisso e
continuativo, comprensivo della retribuzione di
posizione spettante ai titolari di posizione
organizzativa o alta professionalità, percepita
sulla base dei contratti collettivi nazionali e
decentrati in vigore alla data di presentazione
della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro
e con esclusione del salario accessorio, ed è
calcolata con riferimento al periodo compreso fra
l'anzianità contributiva del dipendente al momento
della cessazione dal servizio e il giorno del
compimento dei quaranta anni di servizio utile al
trattamento previdenziale di anzianità.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo
possono essere applicate anche dagli enti
dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto
Regioni e Autonomie locali . Le modalità di
attuazione della risoluzione consensuale adottate
dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea Legislativa ai sensi del comma 3
sono adottate dagli organi istituzionali di ciascun
Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi
ordinamenti.
6. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla
disciplina vigente in materia di decorrenze dei
trattamenti pensionistici, risolve, con preavviso
di sei mesi, i rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato in essere con i dipendenti che
hanno maturato l'anzianità massima contributiva di
40 anni. I lavoratori interessati possono
presentare richiesta di trattenimento in servizio
fino al compimento del sessantacinquesimo anno di
età. E' facoltà della Regione accogliere tale
richiesta, anche proponendo la trasformazione del
rapporto di lavoro a part - time, e comunque
tenendo conto delle proprie esigenze organizzative
e funzionali e della particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente.
Art. 4
Inquadramento del personale addetto ad attività di
sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria
1. Le persone titolari di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con la Regione Emilia-Romagna
disciplinato dal CCNL per operai addetti ad
attività idraulico-forestale e idraulico-agraria
sono inquadrate nell'organico della Giunta
regionale secondo la classificazione
dell'ordinamento professionale di cui al CCNL del
comparto Regioni e Autonomie locali , a decorrere
dalla data di sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro di cui al comma 3.
2. La Giunta regionale, previo confronto con le
organizzazioni sindacali, approva la tabella di
equiparazione tra i livelli professionali del CCNL
per operai addetti ad attività idraulico-forestale
e idraulico-agraria e le categorie del comparto
Regioni e Autonomie locali .
3. Le persone individuate ai sensi del comma 1
sottoscrivono un contratto individuale di lavoro
coerente con il nuovo inquadramento, con
conseguente riconoscimento, dalla data di
sottoscrizione, del trattamento giuridico,
economico e previdenziale-assicurativo spettante al
personale regionale.
4. Al personale inquadrato, in caso di successivo
trasferimento ad altro ente, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo
3 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5,
(Disciplina dei trasferimenti di personale
regionale a seguito di conferimento di funzioni).
La Regione Emilia-Romagna finanzia la spesa
stipulando a tal fine, con gli enti di destinazione
del personale, apposite intese, secondo le modalità
indicate all'articolo 6 della legge regionale n. 5
del 2001, citata.
Art. 5
Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n.
43
1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 9 della legge
regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna), è aggiunto il
seguente comma:
«4-ter. Nel caso di collaboratore non dirigente,
assegnato alla struttura speciale, cui sia
attribuito un incarico di responsabilità di
posizione di livello dirigenziale, si applicano il
comma 9 dell'articolo 19 e il comma 4, lettera a),
del presente articolo».
2. All'articolo 22 della legge regionale n. 43 del
2001:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Mobilità volontaria»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea Legislativa adottano una direttiva
per disciplinare criteri e modalità di attuazione
della mobilità volontaria esterna dettando altresì
disposizioni specifiche in ordine alla mobilità del
personale tra la Regione e i suoi Enti dipendenti,
previa intesa con i medesimi.».
3. All' art. 28, comma 5, ultimo periodo, della
legge regionale n. 43 del 2001 la parola
«dirigente» è sostituita dalla parola «dipendente».
Art. 6
Pubblicazione dei programmi di attività
1. A fini di trasparenza e di responsabilizzazione
nei confronti di cittadini e utenti, la Regione
pubblica sul proprio sito web i programmi di
attività delle strutture regionali, con
indicazione, in particolare, degli obiettivi, degli
indicatori che consentono di verificarne
l'effettivo raggiungimento, dei soggetti
responsabili, del personale e delle altre risorse
assegnate.
2. Alla pubblicazione di cui al comma 1 sono tenuti
anche gli enti pubblici non economici dipendenti
della Regione, appartenenti al comparto Regioni e
Autonomie locali , nonché l'Agenzia regionale per
la prevenzione e l'ambiente (ARPA).
CAPO II
Enti strumentali
Art. 7
Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n.
29
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale
n. 29 del 1995 è aggiunta la seguente lettera:
«g) svolge la funzione di archiviazione e
conservazione dei documenti informatici, con le
modalità previste dalla normativa vigente, prodotti
dalla Regione e, mediante apposita convenzione, dei
documenti prodotti da Provincie, Comuni e altri
soggetti pubblici;».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge
regionale n. 29 del 1995, è aggiunto il seguente
comma:
«1 bis. Negli atti di impegno di tale fondo sono
esplicitati gli importi dedicati all'attività di
cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.».
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge
regionale n. 29 del 1995, è aggiunto il seguente
comma:
«3 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 2 comma
1 possono essere a titolo oneroso; i relativi
introiti sono vincolati al finanziamento delle
attività oggetto della convenzione stessa.».
Art. 8
Modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 19 aprile
1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per
la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna è così sostituito:
«2. Il coordinamento e l'integrazione delle
funzioni regionali è assicurato dalla Direzione
generale della Regione competente in materia di
ambiente, sentita la Direzione generale competente
in materia di sanità, che provvede a predisporre
gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle
funzioni di controllo, vigilanza e valutazione
sull'ARPA.».
2. È abrogato il comma 3 dell'art.6 della L.R. n.
44 del 1995.
Art. 9
Modifica alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale
23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA))
è sostituito dal seguente:
«2. Il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo,
del direttore è regolato da contratto di diritto
privato di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato
e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo.».
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 10
Sostegno organizzativo al riordino territoriale
1. Per favorire il processo di riordino
territoriale e di razionalizzazione del sistema
istituzionale locale, gli Enti locali della Regione
Emilia-Romagna, nonché gli Enti pubblici
costituenti Agenzie per la mobilità ai sensi
dell'art. 19 della legge regionale 2 ottobre 1998,
n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale) o costituenti Agenzie d'Ambito
per i servizi pubblici ai sensi dell'art. 3 della
legge regionale 6 settembre 1999, n. 25
(Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti
locali per l'organizzazione del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti
urbani) possono utilizzare l'istituto della
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,
secondo i criteri e le modalità disciplinati
all'art. 3 della presente legge.
2. Gli atti di competenza della Giunta regionale e
dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa sono adottati dagli organi
istituzionali di ciascun Ente, secondo le
competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 11
Revisione della dotazione organica
del personale regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare,
ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n.
43 del 2001, il tetto di spesa del personale e la
relativa dotazione organica in misura
corrispondente alle esigenze di inquadramento del
personale di cui all'articolo 4.
2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 9
comma 2, della legge regionale n. 9 del 2007, le
assunzioni relative alla programmazione dei
fabbisogni professionali per il triennio 2008-2010
sono effettuate nei limiti del tetto di spesa
corrispondente alla dotazione organica del
personale, per la copertura di posti disponibili o
istituiti entro il 31 dicembre 2008 o che si
renderanno vacanti nel triennio 2008-2010.
3. La Regione può applicare, per il triennio
2008-2010, ai soggetti collocati nelle graduatorie
per l'assunzione a tempo indeterminato, in
posizioni comprese negli atti di programmazione dei
fabbisogni, le disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 6, della legge regionale n. 9 del 2007.
4. I risparmi cumulativi conseguenti alla
soppressione di posti nella dotazione organica
complessiva dell'Ente devono superare, al 31
dicembre 2012, i costi cumulativi relativi agli
incentivi erogati. A tal fine, la dotazione
organica complessiva è ridotta con decorrenza
dall'1 gennaio 2009, di un numero di posti
corrispondente almeno al 30 per cento del costo dei
posti complessivamente resisi vacanti, alla stessa
data, per effetto della risoluzione consensuale. Al
termine di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la
Regione raffronta l'andamento complessivo degli
importi erogati a titolo di incentivo e quello dei
risparmi ottenuti per effetto delle soppressioni di
dotazione organica, individuando l'eventuale
necessità di ulteriori riduzioni della dotazione
organica complessiva.
Art. 12
Provvedimenti per la realizzazione di un nido
d'infanzia rivolto ai dipendenti della Regione
Emilia-Romagna e aperto al territorio
1. Al fine di favorire, una migliore conciliazione
degli impegni di cura, di lavoro e di vita delle
famiglie dei dipendenti della Regione
Emilia-Romagna, nonché dei dipendenti di altre
aziende identificate nell'ambito dell'apposito
accordo realizzato con il Comune di Bologna, la
Regione è autorizzata a concedere al Comune di
Bologna stesso un contributo di euro 2.000.000,00
per la realizzazione di un nido d'infanzia aperto
al territorio, in conformità dei requisiti
strutturali e organizzativi previsti dalla
direttiva approvata dall'Assemblea Legislativa, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1 della Legge
regionale 10 gennaio 2000, n. 1.
2. La Giunta regionale definisce con propri atti
criteri e modalità per la concessione del
contributo di cui al presente articolo, nonché
criteri, modalità e procedure organizzative e
gestionali per la fruizione del servizio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, la Regione Emilia-Romagna fa
fronte mediante l'istituzione di apposita unità
previsionale di base e relativo capitolo nella
parte spesa del bilancio regionale, la cui
copertura è garantita dai fondi accantonati
nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B.
1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 Fondo speciale
per far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione - Spese di investimento , voce n. 6,
del bilancio regionale per l'esercizio 2008.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare
con propri atti le necessarie variazioni al
bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto
disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d)
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 13
Norma finanziaria
1. Per far fronte all'onere derivante
dall'inquadramento di cui all'articolo 4, la Giunta
regionale è autorizzata a disporre con proprio atto
le necessarie variazioni, di competenza e di cassa,
al bilancio di previsione, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 31 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 14
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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