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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4614
Presentato in data: 06/05/2009
Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (delibera di Giunta n. 600 del 04 05 09).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Bollettino Ufficiale Regionale Telematico
1. Il Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna (BURERT) è lo strumento di
conoscenza e pubblicità legale delle leggi
regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in
esso pubblicati. Restano ferme le altre forme di
pubblicità e conoscenza degli atti altrimenti
previste dall'ordinamento.
2. Il BURERT è redatto in forma digitale e diffuso
in forma telematica, con modalità volte a
garantirne l'autenticità, l'integrità e la
conservazione.
Art. 2
Consultazione
1. La consultazione del BURERT sul sito web della
Regione è libera e gratuita.
2. La consultazione gratuita del BURERT è garantita
presso gli uffici per le relazioni con il pubblico
e le biblioteche della Regione e degli enti locali
nonché presso eventuali punti di accesso
individuati con l'atto di cui all'articolo 5, comma
6. Il rilascio di stampa, a richiesta degli
interessati, è soggetto ad un contributo in misura
corrispondente a quella fissata per l'estrazione di
copie di atti amministrativi.
3. Ove non sia praticabile l'accesso telematico al
BURERT, gli interessati possono richiedere alla
Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una
stampa della pubblicazione, dietro pagamento in
contrassegno di una quota per l'invio, fissata con
l'atto di cui all'articolo 5, comma 6, oltre al
contributo di cui al comma 2.
4. Presso i Comuni della regione è disponibile, in
visione gratuita agli interessati, almeno una
stampa dell'ultimo numero del BURERT. Per il
rilascio della stampa si applica il contributo di
cui al comma 2.
Art. 3
Supplemento Speciale del BURERT
1. Ai fini di informazione e documentazione, le
proposte di legge alle Camere, i progetti di legge,
i progetti di regolamento delegati dallo Stato e le
proposte di atti amministrativi di rilevante
importanza di competenza dell'Assemblea sono
pubblicati nel Supplemento Speciale del BURERT.
Sulla rilevante importanza dell'atto decide
l'Ufficio di Presidenza.
Art. 4
Atti soggetti a pubblicazione
1. Il BURERT si articola in tre parti i cui
contenuti sono specificati nei commi seguenti.
2. Sono pubblicati nella prima parte del BURERT:
a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica
dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi
dell'articolo 123 della Costituzione;
b) le leggi e i regolamenti regionali e i
regolamenti interni dell'Assemblea;
c) le decisioni della Corte Costituzionale sulle
questioni in cui la Regione è parte; i ricorsi
della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre
Regioni su questioni di legittimità costituzionale
e per i conflitti di attribuzione davanti alla
Corte Costituzionale di cui la Regione è parte; le
ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano
sollevato questione di legittimità costituzionale
di leggi regionali;
d) le richieste di referendum regionali e la
proclamazione dei risultati;
e) gli atti regionali con cui si determina
l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per la loro applicazione;
f) gli atti regionali la cui adozione determina,
per espressa previsione normativa, l'abrogazione o
l'entrata in vigore di disposizioni di legge o di
regolamento.
3. Sono pubblicati nella seconda parte del BURERT:
a) gli atti regionali che dispongono in generale
sull'organizzazione e sul funzionamento della
Regione;
b) gli atti regionali di indirizzo, aventi
carattere di generalità, rivolti ad Amministrazioni
pubbliche o ad altri soggetti;
c) gli atti approvati dall'Assemblea legislativa
non altrimenti previsti dal presente articolo;
d) gli atti regionali o di altri Enti o
Amministrazioni la cui pubblicazione è prevista da
legge o da regolamento o per esigenze di pubblica
conoscenza.
4. Sono pubblicati nella terza parte del BURERT gli
avvisi e i bandi relativi a concorsi e gare.
5. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei
destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme
vigenti in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 5
Ordinamento del BURERT
1. La pubblicazione del BURERT è curata dalle
strutture organizzative della Presidenza della
Giunta regionale cui competono la direzione, la
redazione e l'amministrazione del Bollettino.
2. Il BURERT è di norma pubblicato con cadenza
settimanale e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi
la necessità.
3. La pubblicazione nel BURERT è effettuata nel
testo integrale o per estratto o per omissis.
4. I testi pubblicati nel BURERT debbono essere
conformi ai testi trasmessi per la pubblicazione.
Qualora si riscontrino difformità tra il testo
trasmesso per la pubblicazione e il testo
pubblicato oppure tra il testo originale e il testo
trasmesso per la pubblicazione, la correzione è
disposta mediante un apposito comunicato che indica
la parte errata del testo pubblicato e il testo
corretto, prevedendo, se del caso, la
ripubblicazione dell'intero atto.
5. Il costo della pubblicazione degli atti
regionali è a carico della Regione. La
pubblicazione degli atti di altri Enti o
Amministrazioni, obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento, è effettuata senza oneri
per l'Ente o l'Amministrazione interessata. Ove la
pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo
costo è a carico del soggetto richiedente.
6. Le ulteriori disposizioni dell'ordinamento del
BURERT sono dettate con atto del Presidente della
Giunta regionale.
Art. 6
Valore del testo pubblicato e conservazione degli
originali
1. I testi delle leggi e dei regolamenti regionali
pubblicati nel Bollettino Ufficiale si presumono
conformi all'originale e costituiscono testo legale
degli atti stessi fino a quando non se ne provi
l'inesattezza mediante esibizione della copia
conforme all'originale.
2. Gli originali delle leggi e dei regolamenti
della Regione Emilia-Romagna, muniti del timbro e
del visto del Presidente della Regione, sono
inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
regolamenti della Regione Emilia-Romagna conservata
presso la Presidenza della Giunta.
Art. 7
Testi coordinati degli atti normativi
1. Al fine di facilitare la conoscenza della
normativa vigente, qualora una legge o un
regolamento subisca modifiche è redatto il testo
coordinato, che è pubblicato, con mero carattere
informativo, sulla banca dati di cui al comma 2.
2. La banca dati, collocata sul sito web
dell'Assemblea legislativa, pubblica, con accesso
libero e gratuito, il testo vigente, sia esso
storico o coordinato, delle leggi e dei regolamenti
della Regione Emilia-Romagna. Dei testi coordinati
sono accessibili i testi storici ed è attivabile il
percorso risultante a seguito degli interventi
normativi modificativi intercorsi nel tempo.
3. È garantito il collegamento telematico, con le
modalità indicate nell'atto di cui all'articolo 5,
comma 6, tra i testi delle leggi e dei regolamenti,
modificativi di provvedimenti normativi, pubblicati
nel BURERT, e i testi, coordinati dalle modifiche,
pubblicati sulla banca dati di cui al comma 2.
Art. 8
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. La L.R. 9 settembre 1987, n. 28 Norme per la
pubblicazione delle leggi e degli atti
amministrativi nel Bollettino Ufficiale della
Regione e riordino delle disposizioni relative al
Bollettino Ufficiale è abrogata.
2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio
2010.
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