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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4714
Presentato in data: 08/07/2009
Modifica della L. R. 31 maggio 2002 n. 9 in attuazione delle L. 296/06 (delibera di Giunta n. 965 del 06 07 09).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Integrazioni alla legge regionale n. 9 del 2002
1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 31
maggio 2002, n. 9 è inserito il seguente articolo:
Art. 8 bis
Classificazione delle aree
del demanio marittimo regionale
1. In attuazione dell' articolo 1, comma 251, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007) tutte le aree
demaniali marittime turistico ricreative ricadenti
nei Comuni costieri, ai fini della riscossione dei
relativi canoni, sono classificate secondo le
specifiche di cui all'Allegato A (Classificazione
di normale ed alta valenza turistica) della
presente legge. Le aree classificate ad alta
valenza turistica ricadono nel litorale dei
seguenti Comuni:
a) Comune di Ravenna;
b) Comune di Cervia;
c) Comune di Cesenatico;
d) Comune di Rimini;
e) Comune di Riccione.
2. I titolari di concessioni demaniali marittime di
cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400
(Disposizioni per la determinazione dei canoni
relativi a concessioni demaniali marittime),
convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 494,
potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la
proroga della durata della concessione fino ad un
massimo di venti anni a partire dalla data di
rilascio, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 253, della Legge n. 296 del 2006 ed in
conformità di quanto disposto dal presente
articolo.
3. La Giunta approva direttive vincolanti per
l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2,
con proprio atto deliberativo da pubblicare nel
Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. .
2. All'articolo 9 (Imposta regionale sulle
concessioni dei beni del demanio dello Stato) della
Legge regionale n. 9 del 2002, dopo il comma 4 è
inserito il seguente comma:
4 bis. Nel rispetto dei termini di cui
all'articolo 77- ter, comma 19 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria) convertito,
con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n.
133, la Regione potrà adeguare l'imposta per i beni
del demanio marittimo prevista dall'articolo 9,
comma 3 della Legge regionale 27 dicembre 1971, n.
1 (Legge regionale sui tributi propri della
Regione) nella misura del 35%. Alla riscossione
provvederanno i Comuni costieri con le seguenti
modalità:
a) Il 30% con destinazione sui capitoli di bilancio
della Regione;
b) Il restante 5% con destinazione sui capitoli di
bilancio dei Comuni costieri per l'esercizio delle
funzioni di cui alla presente legge. .
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L'allegato è consultabile presso il Servizio
Segreteria dell'Assemblea Legislativa.
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