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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4917
Presentato in data: 25/09/2009
Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo (delibera di Giunta n. 1406 del 21 09 09)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla
Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV bis,
Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo del
Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234 del 2007
(Regolamento del Consiglio recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli
(regolamento unico OCM) ed altresì al Titolo IV del
Regolamento (CE) 27 giugno 2008 n. 555 del 2008
(Regolamento della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479 del 2008
del Consiglio relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di
sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo), la Regione disciplina gli obblighi e
le sanzioni amministrative relative alle superfici
vitate impiantate illegalmente.
2. La presente legge disciplina, inoltre, le
sanzioni amministrative connesse alla gestione e al
controllo del potenziale produttivo viticolo nel
rispetto della normativa comunitaria richiamata al
comma 1 e delle disposizioni nazionali emanate in
materia.
3. Per superfici vitate illegali si intendono le
superfici impiantate a partire dal 1° aprile 1987
senza disporre dei corrispondenti diritti di
impianto.
4. Ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento (CE)
n. 555 del 2008, le sanzioni previste dalla
presente legge non si applicano ai vigneti ad uso
familiare, la cui superficie non sia superiore a
0,1 ettari e la cui produzione sia destinata al
consumo familiare.
Art. 2
Funzioni delle Province, delle Comunità Montane e
delle Unioni di Comuni
1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla
presente legge sono accertate dalle Province e
dalle Comunità Montane ai sensi della L.R. 30
maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura.
Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34)
nonché dagli altri enti che sono subentrati alle
Comunità Montane nell'esercizio delle relative
funzioni ai sensi della L.R. 30 giugno 2008, n. 10
(Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'Amministrazione e la razionalizzazione delle
funzioni) (di seguito Amministrazioni).
2. Gli enti di cui al comma 1 provvedono altresì
all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed
introitano i relativi proventi.
3. Per l'accertamento delle violazioni e
l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge, ad eccezione di
quelle previste all'articolo 6, si applicano le
disposizioni di cui al Capo I della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).
4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dalla presente legge non è ammesso il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16
della Legge n. 689 del 1981.
Art. 3
Proporzionalità della sanzione
1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono
calcolate in maniera proporzionale alla superficie
vitata illegale, anche nell'ipotesi di superfici
inferiori o superiori all'ettaro, salvo ove
diversamente previsto dalla presente legge.
Art. 4
Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998
1. Ai sensi dell'articolo 85 bis, paragrafo 1 del
Regolamento (CE) n. 1234 del 2007, il produttore ha
l'obbligo di estirpare a proprie spese le superfici
vitate illegali impiantate dopo il 31 agosto 1998.
L'estirpazione non dà origine a diritti di
impianto.
2. Per gli impianti illegali esistenti alla data
del 3 luglio 2008 il produttore è tenuto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
pari a 12.000,00 Euro ad ettaro, con decorrenza 1
gennaio 2009.
3. Per gli impianti illegali realizzati
successivamente alla data del 3 luglio 2008 la
sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere
dalla data della loro realizzazione.
4. La sanzione amministrativa di cui ai commi 2 e 3
è nuovamente applicata, fino all'adempimento
dell'obbligo di estirpazione, ogni dodici mesi
decorrenti:
a) per la fattispecie di cui al comma 2 dal 1
gennaio 2010;
b) per la fattispecie di cui al comma 3 dodici mesi
dopo la data di applicazione della prima sanzione.
Art. 5
Impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998
1. Le superfici vitate impiantate illegalmente sino
al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE)
17 maggio 1999, n. 1493 del 1999 (Regolamento del
Consiglio relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo), possono essere regolarizzate
entro il 31 dicembre 2009, come previsto
all'articolo 85 ter, paragrafo 1, del Regolamento
(CE) n. 1234 del 2007, con le modalità di cui
all'articolo 6.
2. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3 del
Regolamento (CE) n. 555 del 2008, l'omessa
regolarizzazione delle superfici nei termini di cui
al comma 1, comporta:
a) l'obbligo del produttore di estirpare a proprie
spese le superfici vitate illegali;
b) il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria di 12.000,00 Euro ad ettaro. Per i
vigneti non ancora estirpati entro il 30 giugno
2010 la sanzione è applicata per la prima volta l'1
luglio 2010 e, successivamente, ogni 12 mesi fino
all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.
Art. 6
Modalità di regolarizzazione
1. Il conduttore di superfici vitate di cui
all'articolo 5 comma 1 presenta la domanda di
regolarizzazione alle Amministrazioni indicate
all'articolo 2 entro il termine perentorio del 30
novembre 2009.
2. Le domande presentate in data antecedente
all'entrata in vigore della presente legge restano
salve ed ai procedimenti che ne derivano si
applicano le presenti disposizioni e la normativa
vigente in materia di potenziale viticolo. È fatta
salva la facoltà per gli interessati di procedere
al ritiro, alla modifica e alla integrazione delle
medesime domande entro la data del 30 novembre
2009.
3. Alla domanda di regolarizzazione è allegata:
a) l'attestazione del versamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo;
b) copia dei contratti di distillazione, qualora le
uve ed i prodotti ottenuti dalle uve provenienti
dalle superfici interessate alla regolarizzazione
siano stati destinati alla distillazione.
4. La mancata presentazione entro il 30 novembre
2009 dell'attestazione del versamento, unitamente
alla domanda, comporta l'inammissibilità della
domanda stessa.
5. I conduttori che presentano la domanda di cui al
comma 1 sono tenuti al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 6.000,00 Euro ad
ettaro.
6. I conduttori che non dimostrino l'avvio alla
distillazione dei prodotti vitivinicoli, ottenuti
dalle superfici oggetto di regolarizzazione, sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di
1.000,00 Euro ad ettaro per ogni anno di mancato
avvio alla distillazione, fino ad un massimo di
5.000,00 Euro ad ettaro.
7. Le superfici vitate sono regolarizzate previa
verifica da parte delle Amministrazioni del
rispetto delle condizioni del Regolamento (CE) n.
1234 del 2007 e del Regolamento (CE) n. 555 del
2008 e della normativa vigente in materia di
potenziale viticolo.
8. Le Amministrazioni, nel corso dell'istruttoria
della domanda, richiedono agli interessati i
chiarimenti necessari e le integrazioni della
documentazione presentata, provvedendo altresì a
rimuovere le irregolarità e i vizi formali
riscontrati.
9. Il rilascio del provvedimento di
regolarizzazione è subordinato al pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al
presente articolo.
10. Il provvedimento di regolarizzazione è
rilasciato dall'Amministrazione entro il 31
dicembre 2009 e ha il valore e gli effetti
dell'attestato di reimpianto.
11. I conduttori che hanno ottenuto il
provvedimento di regolarizzazione non sono soggetti
alle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260
(Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CE) n. 1493 del 1999, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
a norma dell'articolo 5 della Legge 21 dicembre
1999, n. 526) e dall'articolo 4, comma 3, del
decreto legge 7 settembre 1987, n. 370 (Nuove norme
in materia di produzione e commercializzazione dei
prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per
l'inosservanza dei regolamenti comunitari in
materia) convertito con Legge 4 novembre 1987, n.
460.
Art. 7
Destinazione delle uve e dei prodotti ottenuti
dalle uve
1. Ai sensi degli articoli 85 bis comma 2 e 85 ter
comma 3 del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007, e
dell'articolo 57 del Regolamento (CE) n. 555 del
2008, in attesa dell'adempimento dell'obbligo di
estirpazione di cui all'articolo 4, comma 1 e
articolo 5, comma 2, o in attesa della
regolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, le
uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte
possono avere soltanto una delle seguenti
destinazioni, a spese del produttore:
a) vendemmia verde di cui all'articolo 103
novodecies, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1234 del 2007;
b) distillazione.
2. Ai sensi dell'articolo 85 bis del Regolamento
(CE) n. 1234 del 2007 i prodotti ottenuti dalla
distillazione non possono essere utilizzati per la
preparazione di alcole con titolo alcolometrico
volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
3. Il produttore comunica ogni anno
all'Amministrazione l'intenzione di ricorrere alla
distillazione o alla vendemmia verde, secondo le
modalità e i termini stabiliti dalla Giunta
regionale, ai sensi dell'articolo 9.
4. Il produttore che non ottempera o ottempera in
modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti
dall'articolo 56, paragrafo 2) del Regolamento (CE)
n. 555 del 2008 è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00
Euro per ettaro.
5. La sanzione di cui al comma 4 si applica a
decorrere dai seguenti termini:
a) in caso di mancata presentazione del contratto
di distillazione, un mese dopo la fine della
campagna viticola in cui i prodotti sono stati
ottenuti;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni
in materia di vendemmia verde, il 1º settembre
dell'anno civile considerato.
Art. 8
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione
delle norme sul potenziale viticolo
1. È fatto obbligo a ciascun conduttore:
a) effettuare, entro 60 giorni dalla fine della
campagna in cui ha preso in conduzione le superfici
vitate, la dichiarazione delle stesse per la
definizione del potenziale viticolo aziendale;
b) comunicare qualsiasi variazione al potenziale
viticolo dell'azienda, aggiornando la relativa
dichiarazione entro 60 giorni dal termine della
campagna viticola nella quale le variazioni sono
avvenute.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di 500,00 Euro per ogni ettaro di
superficie non dichiarata, con un minimo pari a
200,00 Euro, il produttore che non effettua o
effettua in maniera incompleta la dichiarazione
delle superfici vitate di cui alla lettera a) del
comma 1.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di 200,00 Euro il produttore che non
rispetta l'obbligo di cui al comma 1, lettera b).
4. Il produttore che intenda impiantare, estirpare
ai fini della concessione del diritto, reimpiantare
o acquistare da terzi il diritto al fine di
reimpianto deve presentare domanda di
autorizzazione alle Amministrazioni.
5. Il produttore, che pur dimostrando di aver
rispettato le norme sul potenziale viticolo,
estirpa o reimpianta una superficie vitata senza
aver presentato la domanda di cui al comma 4, è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di
500,00 Euro per ogni ettaro di superficie
interessata, con un minimo di 200,00 Euro.
6. I diritti di reimpianto, originati da superfici
vitate per le quali il produttore non abbia
provveduto alla richiesta di autorizzazione
all'estirpazione, sono trasferiti alla riserva
regionale, se il produttore non provvede al
pagamento della sanzione di cui al comma 5 entro i
termini ovvero non presenta domanda per il rilascio
del diritto entro sessanta giorni dal pagamento
della sanzione.
7. È soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di 200,00 euro il produttore che, avendo
presentato la domanda di cui al comma 4, inizi i
lavori senza la relativa autorizzazione.
8. È soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di 200,00 Euro il produttore che non
effettua le comunicazioni di avvenuta estirpazione
o avvenuto impianto o le effettua oltre i termini
previsti nelle relative disposizioni regionali
ovvero che le effettua senza aver terminato i
lavori.
9. È soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 200,00 Euro il produttore che,
beneficiando di contributi pubblici per la
ristrutturazione e riconversione vigneti, non
informa le Amministrazioni, prima della
comunicazione di fine lavori, di realizzare un
impianto difforme da quanto prescritto
nell'autorizzazione di cui al comma 4.
10. Ai fini dell'applicazione del comma 9, per
difformità dell'impianto s'intende la difformità di
localizzazione del medesimo ovvero la difformità
tecnica in relazione al vitigno, sesto d'impianto o
forma di allevamento.
Art. 9
Disposizioni di attuazione
1. La Giunta regionale entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge
disciplina, con proprio provvedimento, termini e
modalità di cui all'articolo 7, comma 3.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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