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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5538
Presentato in data: 13/05/2014
"Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e abrogazioni alla legge regionale 28 luglio 2011, n. 12 "Attuazione della direttiva 2009/147/CE. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 e alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo"". A firma dei Consiglieri: Meo, Naldi

Presentatori:

Consiglieri Gabriella Meo e Gian Guido Naldi.

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

 

“Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e abrogazioni alla legge regionale 28 luglio 2011, n. 12 “Attuazione della Direttiva 2009/147/CE. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 e alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo””

 

 


Art. 1 – Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 1994

 

  1. All’art. 34 è soppresso il comma 2.

 

 

Art. 2 – Modifiche all’articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994

 

  1. All’art. 52 sono apportate le seguenti modifiche:

a)     è soppresso il comma 3;

b)     al comma 4 sono soppresse le parole “con o senza l’impiego di richiami vivi”;

c)     è soppresso il comma 7.

 

 

Art. 3 – Modifiche all’articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994

 

  1. L’art. 54 è interamente sostituito dal seguente:

 

“Art. 54

Divieto di cattura, allevamento, detenzione, uso e cessione di uccelli a fini di richiamo

 

  1. Sono vietati la cattura, l’allevamento, la detenzione, l’uso ed la cessione di uccelli allo scopo di utilizzarli come richiami vivi per l’attività venatoria.
  2. Tutti gli impianti per la cattura di uccelli ad uso di richiamo esistenti, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, devono essere smantellati alla presenza di personale della Provincia territorialmente competente che prenderà in consegna le reti, i richiami utilizzati dagli impianti, gli uccelli eventualmente catturati, i contrassegni e i registri.
  3. Tutti gli impianti per l’allevamento di uccelli ad uso di richiamo esistenti, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, devono essere smantellati alla presenza di personale della Provincia territorialmente competente che prenderà in consegna gli uccelli allevati, i contrassegni e i registri.
  4. Entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, i cacciatori che detengono uccelli a scopo di richiamo, anche se acquisiti al di fuori del territorio regionale, sono tenuti a riconsegnarli alla Provincia in cui risiedono.
  5. Entro un mese dall’approvazione della presente legge, i titolari dei centri di raccolta riconsegnano alla Provincia territorialmente competente i registri di carico e scarico e ogni altro documento in loro possesso.”

 

 

Art. 4 – Modifiche all’articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994

 

 

  1. L’art. 55 è interamente sostituito dal seguente:

 

“Art. 55

Gestione e liberazione degli uccelli utilizzati a fini di richiamo

 

1. Le Province sono responsabili del benessere degli uccelli recuperati dallo smantellamento degli impianti di cattura e degli allevamenti, nonché degli uccelli riconsegnati dai cacciatori, di cui all’art. 54, fino alla loro liberazione.

2. Le Province incaricano i Centri di Recupero per Animali Selvatici (CRAS) autorizzati a detenere gli esemplari recuperati. Gli uccelli utilizzati come richiami vivi dovranno essere sottoposti a visita veterinaria e gli esemplari sani dovranno essere immediatamente liberati nell’ambiente naturale, mentre gli esemplari malati verranno curati allo scopo di liberarli qualora ne sussistano le condizioni o di detenerli in via permanente nel caso essi risultino irrecuperabili.

3. La Regione assegna ai CRAS incaricati di cui al comma 2 un finanziamento proporzionale al numero degli uccelli consegnati loro dalle Province.”

 

 

Art. 5 – Modifiche all’articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994

 

  1. All’art. 61 sono apportate le seguenti modifiche:

a.al comma 1, lettera z), sono soppresse le parole “con richiami vivi”;

b. al comma 1, lettera ff), sono soppresse le parole “i richiami e”;

c. al comma 1, la lettera nn) è così riscritta: “nn) cattura e allevamento di richiami vivi: da 464 Euro a 1.549 Euro nonché sequestro e confisca dei richiami; detenzione, uso e cessione di richiami vivi: da 206 Euro a 1.239 Euro nonché sequestro e confisca dei richiami;”;

d. al comma 1, la lettera oo) è così riscritta: “oo) mancata comunicazione all’ISPRA o al Comune territorialmente competente del rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;”.

 

 

Art. 6 – Modifiche all’articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994

 

  1. All’art. 62 è soppressa la lettera a) del comma 1.

 

 

Art. 7 – Abrogazioni alla legge regionale 28 luglio 2011, n. 12

 

1. Alla legge regionale 28 luglio 2011, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a. è abrogato l’art. 2;

b. è abrogato il comma 2 dell’art. 3;

c. sono abrogate le parole “definisce annualmente il numero degli impianti di cattura di uccelli ad uso di richiamo attivabili e” al comma 1 dell’art. 4;

d. sono abrogati i commi 2 e 4 dell’art. 4;

e. sono abrogate le parole “catturati o” nel comma 1 dell’art. 5;

f. sono abrogati i commi 1 e 2 dell’art. 6.

 

 

Art. 8 – Norma finanziaria

 

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

 

Art. 9 – Entrata in vigore

 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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