Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 3189
Presentato in data: 08/09/2016
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Informazione, pubblicizzazione e trasparenza delle attività della Regione". (08 09 16) A firma della Consigliera: Piccinini

Presentatori:

Piccinini

Testo:

progetto di legge

Informazione, pubblicizzazione e trasparenza delle attività della Regione

 

 


Art. 1 –Principi

 

1.In coerenza con lo Statuto, al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione, la Regione informa la propria attività al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, con particolare riferimento agli atti legislativi, di indirizzo, amministrativi, gestionali ed ispettivi, assunti sia direttamente sia da Agenzie, Enti strumentali e ed Aziende regionali, nonché dalle società controllate.

2.Ai fini del comma 1 la Regione assicura la completa e tempestiva pubblicizzazione di tutte le informazioni relative alla propria attività ed a quella delle Agenzie, degli enti strumentali e delle Aziende regionali, nonché delle società controllate.

3.La Regione promuove l'adozione di livelli di trasparenza e modalità di pubblicizzazione da parte di enti e società partecipate non inferiori a quelli assicurati attraverso l'attuazione della presente norma o comunque realizzati, se ad essi superiori.

 

 

Art. 2 –Attuazione

 

1.Oltre al rispetto degli obblighi di legge la Regione assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i provvedimenti adottati dagli organi politici, anche monocratici, e dalla dirigenza per i quali non sussistano divieti o limiti di pubblicizzazione. In tali casi la pubblicazione avviene assicurando la non intelligibilità di dati personali non pertinenti, di dati sensibili o giudiziari, ovvero dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.

2.Le pubblicazioni dei provvedimenti del comma 1 avvengono di norma entro due giorni lavorativi dalla data di adozione dei provvedimenti. Eventuali differimenti di tale termine, comunque non superiori ad ulteriori tre giorni lavorativi, devono essere adeguatamente motivati dall'autorità emanante il provvedimento. Le motivazioni sono pubblicate contestualmente ed unitamente ai provvedimenti.

3.L'Amministrazione procederà comunque a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti ovvero i dati sensibili o giudiziari, ai sensi dell'art. 4 commi 1 lett. d) ed e) del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).”)

 

Espandi Indice