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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 8858
Presentato in data: 13/09/2019
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Istituzione del Registro Regionale Tumori Animali". (13 09 19) A firma della Consigliera: Gibertoni

Presentatori:

Gibertoni

Testo:

 

Istituzione del Registro Regionale Tumori Animali

 


RELAZIONE

 

Con il presente Progetto di Legge si intende istituire il Registro Tumori Animali Regionale, sia riguardo degli animali d’affezione che a quelli di interesse zootecnico, quale strumento conoscitivo che può avere un ruolo primario, anche e soprattutto, nello studio dei fattori di rischio per l’uomo, tenuto conto dell’importanza del contributo della scienza veterinaria e della patologia comparata ai fini della ricerca medica e della medicina preventiva e per raccogliere indicatori ambientali utili al miglioramento della salute umana, oltre che permettere una valutazione approfondita della qualità degli alimenti.

In Italia sono state realizzate alcune esperienze di istituzione di Registri tumori animali in diverse Regioni, come quella della sezione di Genova dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. A questo hanno fatto seguito le esperienze degli Istituti zooprofilattici sperimentali della Toscana e della Sicilia.

Gli studi volti alla definizione degli aspetti istopatologici, genetici e molecolari delle neoplasie spontanee degli animali e le ricerche relative alla comprensione delle relazioni tra tali aspetti e le problematiche diagnostiche e terapeutiche, continuano a dimostrare importanti analogie biologiche con i corrispondenti tumori umani. Da qui l’importanza di adottare metodologie tecnico-analitiche sovrapponibili a quelle utilizzate in medicina umana attraverso la raccolta sistematica di tutte le informazioni utili. Se da un lato è vero che sono ancora molti i fattori che possono influenzare l’efficacia di un registro tumori animali, tra questi: l’imprecisione delle demografie delle popolazioni animali, il fenomeno del randagismo, le diagnosi non precise, la predisposizione di alcune specie e razze animali all’insorgenza di particolari forme tumorali; dall’altro lato è riconosciuto da più parti come l’istituzione di un registro tumori in oncologia veterinaria sia assolutamente necessaria, per un bisogno urgente di conoscere e approfondire i possibili fattori di rischio responsabili dell’insorgenza dei tumori animali, appunto per l’importanza anche da un punto di vista comparativo, per definire modelli animali di cancerogenesi spontanea.

 


 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell’Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) istituisce il Registro Regionale Tumori Animali, strumento di raccolta, archiviazione, analisi e interpretazione dei dati relativi ai soggetti affetti da neoplasia, dei suoi trattamenti ed esiti o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita, attraverso il coinvolgimento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e degli ordini Provinciali dei Medici Veterinari nonché delle Università presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

 

2. Il Registro Regionale Tumori Animali, di cui al comma 1, ha la finalità di rilevare e di elaborare i dati relativi alle patologie neoplastiche negli animali, per confrontarli con i dati disponibili per la popolazione umana, a partire da quella residente nelle stesse aree, e permettere studi comparativi sul comportamento dei tumori spontanei, nonché, sull’eventuale ruolo giocato da fattori di rischio ambientale nel determinare i tumori stessi, infine, per rilevare elementi utili per la prevenzione di neoplasie che colpiscono la specie umana.

 

3. Tutti i casi di tumore negli animali nel territorio della Regione Emilia-Romagna sono soggetti a registrazione nel Registro Regionale Tumori Animali le cui finalità programmatiche sono così definite:

 

a) realizzare la raccolta, l’elaborazione e la registrazione di dati statistici completi, di buona qualità e validati scientificamente, provenienti da molteplici fonti di flussi informativi in campo sanitario veterinario, per incidenza, prevalenza e sopravvivenza, secondo l’andamento spaziale e temporale, dei casi di tumore negli animali del territorio regionale;

 

b) rappresentare uno strumento di consultazione per progetti regionali, nazionali ed internazionali, di ricerca anche traslazionale in oncologia;

 

c) essere di supporto per piani regionali in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria;

 

d) contribuire, attraverso i dati prodotti, alla valutazione dell’appropriatezza dei trattamenti terapeutici in oncologia veterinaria ed alla valutazione di interventi di prevenzione oncologica mirata;

 

e) essere strumento per gli studi epidemiologici finalizzati all’analisi dell’impatto dell’ambiente sulla incidenza della patologia oncologica, attraverso uno studio integrato delle matrici ambientali animali, in considerazione del ruolo di “sentinelle ambientali” che gli animali stessi rivestono nei confronti della salute umana;

 

f) realizzare un’informazione continua e completa nei confronti della popolazione della Regione Emilia-Romagna.

 

4. La valutazione epidemiologica della casistica neoplastica degli animali è affidata Centro Emiliano Romagnolo di Epidemiologia Veterinaria (C.E.R.E.V) a cui è attribuita anche la funzione di Osservatorio.

 

Art. 2

Organizzazione territoriale e gestione del Registro Regionale Tumori Animali

 

1. Con apposita deliberazione, da assumere entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determinerà la disciplina per il funzionamento del Registro Regionale Tumori Animali, nonché, le modalità e le procedure necessarie allo sviluppo dello stesso, dei sistemi informatici utili per l’integrazione con i sistemi esistenti, individuando, inoltre, la struttura regionale competente per la supervisione e la manutenzione del Registro Regionale Tumori Animali, di cui al comma 1, dell’art. 1, e delle sue articolazioni territoriali, nonché, l’organizzazione delle attività e le dotazioni organiche e strutturali del Registro Regionale Tumori Animali.

 

Art. 3

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 2019, mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 - 2020.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER).

 


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