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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 8874
Presentato in data: 18/09/2019
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna". (18 09 19) A firma dei Consiglieri: Rancan, Delmonte, Liverani, Pompignoli, Rainieri, Bargi, Pettazzoni, Marchetti Daniele

Presentatori:

Rancan, Delmonte, Liverani, Pompignoli, Rainieri, Bargi, Pettazzoni, Marchetti Daniele

Testo:

 

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino dell’Emilia-Romagna

 


RELAZIONE

 

Il SAER, Servizio Regionale E.R del C.N.S.A.S, occupa da decenni un ruolo primario nello svolgimento del servizio pubblico di soccorso sanitario in ambiente impervio e di elisoccorso sanitario del 118 dell’Emilia-Romagna. Detto servizio pubblico è normato dalla Legge 74/2001 che individua inequivocabilmente in Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico quale interlocutore esclusivo per l’attuazione del servizio sanitario (di soccorso in ambiente e di elisoccorso) sanitario del 118.

Il SAER è strutturato come ONLUS, pertanto risulta prettamente a base volontaria, dotato di personale altamente qualificato con alto grado di professionalità certificato da scuole nazionali riconosciute dalla Legge 74/2001. Esso opera in Regione Emilia-Romagna da oltre 20 anni nel contesto dei soccorsi sanitari e non sanitari in montagna attraverso 410 tecnici dislocati sul territorio.

Il soccorso ai pericolanti ed agli infortunati sull’arco appenninico della Regione si articola attualmente su sette stazioni territoriali: Stazione Monte Alfeo (PC) Stazione Monte Orsaro (PR), Stazione Monte Cusna (RE), Stazione Monte Cimone (MO), Stazione Corno alle Scale (BO), Stazione Rocca di Badolo (BO) e Stazione del Monte Falco (FC).

Sussiste, pertanto, per legge un doppio binario di competenze istituzionali del SAER:

-          Lo stesso è componente della Protezione Civile ex L 192/92 e come tale è certamente una struttura operativa dell’apicale autorità provinciale di Protezione Civile e quindi un riferimento stretto della Prefettura;

-          Lo stesso è anche competente del 118 e come tale è invece attivato direttamente dalla Centrale Operativa, che riceve la chiamata di soccorso, ed interviene a mezzo delle proprie squadre alpine e speleo territoriali composte da tecnici e sanitari.

Il SAER può oggi contare su di una sede regionale a Castelnovo ne’ Monti (RE), 30 mezzi fuoristrada distribuiti tra le stazioni per il trasporto delle attrezzature di soccorso, dei tecnici e dei sanitari, oltre a basi mobili di coordinamento ed un furgone logistico per il trasporto delle attrezzature della Stazione Speleologica.

Nel SAER, inoltre, è sempre stato attivo un nutrito gruppo di cinofili che ha consentito al servizio regionale di utilizzare l’importante risorsa in diverse delicate operazioni di ricerca in superficie ed attualmente, di disporre di unità cinofile da valanga che turnano in servizio di picchetto presso la base di elisoccorso nei periodi a rischio.

Negli ultimi due anni, prendendo come riferimento il periodo 31 Gennaio – 31 Agosto, gli interventi sul territorio da parte delle stazioni sono stati 420 nel 2018 e 402 nel 2019, di cui rispettivamente 190 e 205 nel solo periodo estivo.

Sempre con riferimento alle medesime annate, gli interventi della Centrale Operativa (ossia quelli gestiti in quasi totale autonomia) sono stati 429 e 227. 

Il presente progetto di legge, quindi, mira alla valorizzazione e al potenziamento del Soccorso Alpino dell’Emilia-Romagna. Ad oggi, infatti, a livello regionale non esiste una vera e propria legge in grado di individuare nel Soccorso Alpino il principale corpo volontario di soccorso in ambito alpinistico, escursionistico e dello sport in montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione dell’ambiente montano, ipogeo o comunque ostile ed impervio.

In Emilia-Romagna, vi è in essere una convenzione triennale, stipulata nel 2016, tra l’Agenzia Regionale per la sicurezza del territorio e la protezione civile e il SAER. Il documento, sicuramente utile dal punto di vista operativo, individua nel Soccorso Alpino un’ulteriore forza in campo nel sistema di protezione civile emiliano-romagnolo, in grado di portare aiuto alle popolazioni in caso di calamità naturali intervenendo con uomini e mezzi in montagna, in contesti impervi e difficilmente raggiungibili.

Da qui nasce la necessità di avere uno strumento legislativo regionale al fine di potenziare la struttura del SAER così da riconoscerne il valore operativo anche in virtù di un rapporto con la Sanità comunque già esistente.

L’Articolo 1 definisce l’oggetto del progetto di legge, definendo anche le attività svolte dal SAER-CNSAS.

L’Articolo 2 regola, in ambito di Soccorso ed Elisoccorso, i rapporti tra la Regione e il SAER-CNSAS individuando quest’ultimo come principale Corpo di intervento per il soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio. In tale Articolo si riporta anche la stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM).

L’Articolo 3 prevede il sostegno, da parte della Regione, alle Scuole regionali e alla Commissione tecnica regionale del SAER-CNSAS, avvalendosi di quest’ultima per l’individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali.

L’Articolo 4 stabilisce che la Regione debba favorire la dotazione in capo al SAER-CNSAS di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118 e delle centrali operative NUE 112.

L’Articolo 5 stabilisce che gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, invece, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell’utente quando siano richiesti da quest’ultimo o riconducibili ad esso. La Giunta regionale aggiorna annualmente il proprio tariffario per i servizi di soccorso il cui onere è a carico dell’utente stabilendo che i proventi siano destinati al potenziamento dei SUEM 118.

L’Articolo 6 stabilisce l’apposizione dei segni distintivi del SAER sugli automezzi e le attrezzature, nonché l’apposizione del numero unico 118 del SUEM e del Numero unico di emergenza europeo (NUE) 112 su tutte le tipologie di materiale informativo.

L’Articolo 7 prevede la nomina da parte della Giunta regionale di un Comitato di indirizzo e controllo composto dai dirigenti delle strutture regionali competenti per legge, stabiliti in un numero massimo di quattro. Il Comitato dovrà riferire con cadenza annuale le competenti commissioni consiliari. L’articolo specifica, al comma 3, che la partecipazione ai lavori del Comitato non comporta oneri per il bilancio regionale.

L’Articolo 8 stabilisce il finanziamento delle attività, autorizzando la convenzione con l’ASL di Bologna quale rappresentante di tutte le ASL delle 3 macroaree SUEM regionali, diretta al rimborso delle spese, l’erogazione dei servizi garantiti dal SAER - CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate. Vengono poi stabilite le attività finanziabili, ossia:

a)      l’attività formativa, l’attività di soccorso e per le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;

b)      l’attività direttiva, amministrativa, organizzativa, tecnica e per l’attività del personale dipendente e del personale SAER - CNSAS;

c)      l’attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali;

d)      le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni nelle attività di cui all’articolo 1 della presente legge e per la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal SAER - CNSAS.

L’Articolo 9 stabilisce la norma finanziaria.

 

 


Art. 1

Oggetto

 

1. La Regione Emilia Romagna, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” e successive modificazioni riconosce e promuove l’attività del Soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SAER- CNSAS, rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza della pratica delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale dell’ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative.

 

Art. 2

Soccorso ed Elisoccorso

 

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 74 del 2001, si avvale del SAER - CNSAS per l’attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SAER - CNSAS opera in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende unità locali sociosanitarie appartenenti alle 3 macroaree regionali, attraverso il numero unico 118.

 

2. La Regione Emilia-Romagna, anche in osservanza del comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 74 del 2001, assume ogni iniziativa atta a riconoscere il ruolo del SAER - CNSAS nelle centrali operative NUE 112 sia a valenza regionale sia a valenza provinciale o interprovinciale.

 

3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search And Rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende sanitarie si avvalgono di personale SAER - CNSAS, tramite convenzione onerosa stipulata tra il SAER - CNSAS stesso, con l’ASL di Bologna che agisce in rappresentanza delle ASL delle 3 Macro aree del SUEM regionale. Tale convenzione disciplina anche la formazione, l’aggiornamento e la verifica del personale sanitario delle aziende sanitarie, ai sensi della legge n. 74 del 2001.

 

4. L’attività di soccorso di carattere non sanitario del SAER - CNSAS nell’ambito regionale si svolge anche mediante l’utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 

 

Art. 3

Scuole ed attività specialistiche

 

1. La Regione Emilia-Romagna sostiene le Scuole regionali e la Commissione tecnica regionale del SAER - CNSAS e si avvale del SAER - CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti. 

 

Art. 4

Rete Radio

 

1. La Regione Emilia-Romagna favorisce la dotazione in capo al SAER - CNSAS di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118 e delle centrali operative NUE 112, quando il SAER- CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell’articolo 8 della presente legge. A tal fine la Regione promuove altresì le opportune intese fra il SAER - CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d’uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.

 

Art. 5

Prestazioni

 

1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”. Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi.

 

2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell’utente quando siano richiesti da quest’ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118.

 

3. La Giunta regionale, sentito il SAER- CNSAS per la parte di competenza, aggiorna annualmente il proprio tariffario per i servizi di soccorso il cui onere è a carico dell’utente. Le tariffe per gli interventi di carattere non sanitario sono ridotte del venti per cento per i residenti nella Regione Emilia-Romagna.

 

4. I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna macroarea sociosanitaria della Regione Emilia-Romagna sede di SUEM 118, sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all’area montana.

 

Art. 6

Segni distintivi

 

1. Il SAER - CNSAS è tenuto ad apporre e pubblicizzare sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo curato e diffuso il numero unico 118 del SUEM e il Numero unico di emergenza europeo (NUE) 112, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva n. 2002/22/CE e successive modificazioni e dalla normativa nazionale di recepimento.

 

Art. 7

Comitato di indirizzo e controllo

 

1. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni rese dalle strutture regionali competenti per materia, riferisce a cadenza annuale alle competenti commissioni consiliari.

 

2. La Giunta regionale nomina un comitato di indirizzo e controllo composto da un massimo di quattro membri, costituito dai dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali competenti nelle materie di cui alla presente legge. Alle riunioni del comitato possono partecipare i consiglieri regionali che compongono la Commissione consiliare competente per materia.

 

3. La partecipazione ai lavori del Comitato, di cui al comma 2, non comporta oneri per il bilancio regionale.

 

Art. 8

Finanziamento delle attività

 

1. La Giunta regionale autorizza la convenzione con l’ASL di Bologna quale rappresentante di tutte le ASL delle 3 macroaree SUEM regionali, diretta al rimborso delle spese, l’erogazione dei servizi garantiti dal SAER - CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i contenuti e le modalità definiti nella convenzione e nei relativi protocolli operativi di cui al comma 2. In particolare, sono oggetto di finanziamento le spese per:

 

a) l’attività formativa, l’attività di soccorso e per le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;

 

b) l’attività direttiva, amministrativa, organizzativa, tecnica e per l’attività del personale dipendente e del personale SAER - CNSAS;

 

c) l’attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali;

 

d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni nelle attività di cui all’articolo 1 della presente legge e per la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal SAER - CNSAS.

 

2. La Giunta regionale delega l’ASL di Bologna quale rappresentante di tutte le ASL delle 3 macroaree SUEM regionali a regolare i rapporti con il SAER - CNSAS mediante convenzioni a valenza triennale e relativi protocolli operativi da stipularsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto anche conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e dal comma 39 dell’articolo 80, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante la legge finanziaria per l’anno 2003. 

 

Art. 9

Norme finanziarie

 

1. Per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate per i trasferimenti alle AUSL destinati a finanziare le convenzioni per le attività di soccorso in zone impervie per i servizi di urgenza ed emergenza sanitaria. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 


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