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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 8933
Presentato in data: 03/10/2019
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: “Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "Istituzione del Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza” con l’introduzione di un obbligo di riscontro." (03 10 19) A firma della Consigliera: Sensoli

Presentatori:

Sensoli

Testo:

 

Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 – “Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza” con l’introduzione di un obbligo di riscontro

 


RELAZIONE

 

Lo scopo della presente proposta di legge regionale è molto circoscritto, nascendo da una fattispecie ben delimitata, ma di così alta rilevanza che sulla vicenda più complessiva l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha deciso di istituire (utilizzando per la prima volta tale strumento) una Commissione speciale d'inchiesta circa il sistema di tutela dei minori nella Regione Emilia-Romagna. Nel caso specifico, viste le indicazioni di criticità emerse nell’audizione del 25 settembre 2019, da parte dell’ex Garante per l’infanzia e l’adolescenza, si propone la modifica della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 – “Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza”, per evitare che abbia a ripetersi, in futuro, la circostanza che possano cadere nel vuoto, come di fatto accaduto, le segnalazioni e raccomandazioni, nonché, le altre istanze rivolte dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza alla Giunta regionale o ad altro soggetto appartenente alla Regione Emilia-Romagna o dipendente dalla stessa.

L’altro fine, della presente proposta di legge regionale, è stabilire, in maniera inequivoca, il diritto di accesso alla documentazione prodotta o detenuta dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza da parte dei consiglieri regionali, anche in questo caso, al fine di evitare il ripetersi di quanto avvenuto in questi giorni in cui nemmeno ai componenti di una commissione speciale d’inchiesta deliberata dall’Assemblea Legislativa regionale, con lo specifico compito di far luce sulla degenerazione del sistema degli affidi dei minori, soprattutto nell’ambito della Val d’Enza, sia stato possibile esaminare detta documentazione, per tacere, infine, dell’attività ispettiva ordinaria dei singoli consiglieri regionali, e tutto ciò pur rimanendo nell’ambito della necessaria riservatezza.

 


Art. 1

Obbligo di riscontro alle comunicazioni del Garante dell’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 – “Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza” e accesso alla documentazione prodotta o detenuta dal Garante

 

1. Dopo l’art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 – “Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza” è introdotto il seguente art. 4 bis:

 

Art. 4 bis

Obbligo di riscontro certo alle segnalazioni del Garante e accesso alla documentazione prodotta o detenuta dal Garante

 

1. La Regione assicura riscontro certo e documentabile, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento, a tutte le segnalazioni, raccomandazioni, nonché, altre istanze rivolte, dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, alla Giunta regionale o ad altro soggetto dipendente dalla Regione.

 

2. Nel caso il dirigente investito dalla segnalazione, raccomandazione, nonché, altro tipo qualsivoglia d’istanza rivolta ad esso, dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, tenga una condotta omissiva, o nel caso di mancato o tardivo riscontro, del termine previsto dal comma 1, la circostanza costituisce elemento di valutazione negativa della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare, del dirigente stesso, nonché del dirigente preposto alla direzione dell’area amministrativa che sovrintende al riscontro delle istanze di cui al comma 1.

 

3. L’attività del Garante regionale per l'infanzia e l’adolescenza rientra, pienamente, nell’ambito di conoscenza, di cui all’art. 30, comma 3, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, pur nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 2

Norma finanziaria

 

1. La presente legge non comporta maggiori oneri di spesa a carico del Bilancio regionale.

 


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