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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 9071
Presentato in data: 04/11/2019
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente e promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina". (04 11 19) A firma dei Consiglieri: Piccinini, Bertani, Sensoli

Presentatori:

Piccinini, Bertani, Sensoli

Testo:

 

Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente e promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina

 


RELAZIONE

 

La plastica è ampiamente utilizzata nella nostra economia: negli imballaggi, nell'edilizia, nelle autovetture, nell'elettronica, nell'agricoltura e in altri settori. La produzione mondiale di plastica è 20 volte superiore a quella degli anni 60' e, stando alle previsioni, entro il 2050 potrà quasi quadruplicare. Sebbene esistano migliaia di tipi di plastica, il 90% di questi deriva da combustibili fossili vergini. Circa il 6% del consumo mondiale di petrolio è utilizzato per produrre plastica e tale percentuale potrebbe raggiungere il 20% entro il 2050. I dati del settore indicano che in Europa il 42% dei rifiuti di plastica post-consumo è sottoposto a incenerimento con recupero di energia, il 31% è riciclato e il 27% e collocato in discarica. Circa il 63% dei rifiuti di plastica raccolti e riciclati sono smaltiti nell'Unione europea mentre il restante 37% è esportato.

Il costo relativamente basso della plastica e la sua versatilità ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. Anche se la plastica svolge un ruolo utile nell'economia e trova applicazioni essenziali in molti settori, il suo uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari.

Quando poi la plastica finisce nell’ambiente diventa un problema, con conseguenze negative per la natura, il clima e la salute umana. Si stima che una percentuale compresa tra il 2 e il 5% della plastica prodotta finisca negli oceani causando danni per gli ecosistemi costieri e marini. Particolarmente preoccupante è la microplastica poiché può essere ingerita dagli animali selvatici, causando potenziali danni fisici, pregiudicando la fertilità e fungendo da vettore delle tossine.

Una parte considerevole della plastica che finisce nell’ambiente è costituita dai prodotti monouso (piatti, posate, cannucce, bastoncini cotonati, ecc.). Questi vengono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente.

Oltre ai suddetti prodotti monouso anche gli imballaggi spesso sono in plastica usa e getta e finiscono per aumentare la quota di rifiuti in plastica prodotti dagli utenti.

In linea con quanto stabilito con la Direttiva Europea, che prevede che dal 2021 saranno vietati i prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative, e in linea con il recentissimo DL Clima, che prevede (Art. 9 Green corner) che, al fine di ridurre la produzione dei rifiuti, si riconosca un contributo agli esercenti commerciali che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti sfusi o alla spina, è necessario introdurre da un lato specifici divieti per l’utilizzo, anche per la somministrazione di cibi e bevande, di prodotti in plastica monouso, al fine di limitarne l’uso e l’eventuale abbandono, e dall’altro incentivare la vendita dei prodotti sfusi.

Ciò premesso, si illustrano di seguito gli articoli del presente PDL:

-          art. 1: l’articolo indica le finalità della legge, cioè la promozione, la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti attraverso l’utilizzo di misure necessarie per prevenire e ridurre in modo duraturo l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute dell'uomo, di determinati prodotti di plastica;

-          art. 2: il comma 1 stabilisce il divieto di utilizzare prodotti in plastica monouso durante manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, dalla Regione. Il comma 2 stabilisce il divieto di utilizzare prodotti in plastica monouso nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo;

-          art. 3: detta le disposizioni transitorie per l’applicazione delle restrizioni all’uso dei prodotti in plastica monouso di cui al precedente articolo;

-          art. 4: la Regione intende adoperarsi in un’azione di sensibilizzazione attraverso misure quali: sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori del settore sui danni derivanti dalla dispersione nell'ambiente dei rifiuti di plastica; promuovere nell'offerta formativa degli istituti scolastici azioni tese a rafforzare la sensibilità ambientale dei ragazzi; azzerare l'impatto determinato dalla dispersione in mare dei materiali utilizzati per lo svolgimento dell'attività di pesca e acquacoltura;

-          art. 5: con questo articolo la Regione istituisce un sistema di monitoraggio costante atto a verificare la presenza di rifiuti di plastica e le microplastiche nell'ambiente;

-          art. 6: con questo articolo la Regione intende sostenere la ricerca relativa ai materiali ecologicamente ed economicamente sostenibili, alternativi alla plastica monouso;

-          art- 7: La Regione con questo articolo per agevolare quanto stabilito dall’art. 9 (Green corner) del DL Clima, promuove la diffusione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina;

-          art. 8: in questo articolo la regione stabilisce contributi per l’apertura di nuove attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina o per la realizzazione di punti vendita di prodotti sfusi e alla spina in attività commerciali di vendita già esistenti;

-          art.9: Viene istituito il Registro delle attività commerciali di vendita di prodotti alla spina della Regione Emilia-Romagna. Con delibera della Giunta regionale vengono stabiliti i requisiti dei negozi, i controlli da effettuarsi e le campagne di informazione e sensibilizzazione dirette a promuovere la diffusione dei negozi alla spina;

-          art.10: è la “clausola valutativa”, con cui si prevede che la Giunta regionale predisponga annualmente per l’Assemblea legislativa regionale una relazione riguardante lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi effettuati;

-          art. 11: Norma finanziaria di reperimento delle risorse necessarie;

-          art. 12: Disposizioni transitorie.

 


Art. 1

Finalità

 

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con le direttive europee, adotta le misure necessarie per prevenire e ridurre in modo duraturo l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute dell'uomo, di determinati prodotti di plastica, così come individuati dalla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

 

2. La Regione, ispirandosi ai principi del Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare promuove la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, facilitando la cooperazione tra i settori della progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti, nonché mediante il raccordo con gli enti locali nella gestione dei rifiuti.

 

Art. 2

Restrizioni all’uso di prodotti in plastica monouso

 

1. Nell’ambito delle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, enti locali, enti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso.

 

2. Nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso.

 

3. Dal 1° gennaio 2020 è fatto divieto di utilizzo di materiali in plastica monouso nelle sedi e nello svolgimento delle attività della Regione, nonché degli Enti strumentali, delle Aziende regionali e delle Società controllate. La Regione promuove l’adozione di comportamenti e divieti analoghi a quelli del comma 3 da parte degli Enti e delle Società partecipate

 

4. La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, può definire sanzioni per l’inosservanza dei divieti di cui al comma 2.

 

5. Nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è, altresì, fatto divieto di utilizzo dei prodotti in plastica monouso indicati al comma 2.

 

6. Ai fini dell’applicazione di tale divieto, i comuni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli atti di competenza per garantire l’operatività del divieto e l’applicazione delle relative sanzioni.

 

Art. 3

Disposizioni transitorie per l’applicazione delle restrizioni all’uso dei prodotti in plastica monouso

 

1. Il divieto di cui all’articolo 2, comma 1, si applica previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Il divieto di cui all’articolo 2, comma 2, si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro la data del 31 dicembre 2019.

 

3. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l’adozione degli atti di adeguamento di cui all’articolo 2, comma 4.

 

Art. 4

Azioni di sensibilizzazione

 

1. La Regione promuove e sostiene misure finalizzate a:

 

a) sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori del settore sui danni derivanti dalla dispersione nell'ambiente dei rifiuti di plastica con un approccio integrato che abbracci i temi ambientali, economici e sociali;

 

b) promuovere nell'offerta formativa degli istituti scolastici azioni tese a rafforzare la sensibilità ambientale dei ragazzi e la loro consapevolezza dei danni prodotti dai rifiuti di plastica all'ambiente e alla salute dell'uomo, anche mediante attività didattiche e di pulizia dell'ambiente;

 

c) azzerare l'impatto determinato dalla dispersione in mare dei materiali utilizzati per lo svolgimento dell'attività di pesca e acquacoltura, attraverso l'adozione di tecniche e materiali che garantiscano la sostenibilità ambientale.

 

Art. 5

Attività di monitoraggio

 

1. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio costante atto a verificare la presenza di rifiuti di plastica e le microplastiche nell'ambiente, in particolare nell'ambiente acquatico, e in tutti gli ambiti in cui la loro presenza può nuocere alla salute dell'uomo.

 

Art. 6

Sostegno alla ricerca e alla produzione di materiali innovativi e sostenibili

 

1. La Regione, anche in collaborazione con lo Stato e l'Unione europea, sostiene la ricerca relativa ai materiali ecologicamente ed economicamente sostenibili, alternativi alla plastica monouso.

 

Art. 7

Attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina

 

1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all’art. 1, nonché per agevolare quanto stabilito dall’art. 9 (Green corner) del DL Clima del 10 ottobre 2019, promuove la diffusione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina.

 

2. Tali negozi garantiscono un’adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti venduti, in particolare per le produzioni di qualità, biologiche, naturali e da filiera corta, nonché sulla trasparenza dei prezzi.

 

3. Per prodotti sfusi si intendono i prodotti la cui vendita in modalità sfusa o alla spina, espressamente prevista dalla rispettiva normativa di settore.

 

4. Per attività commerciali di vendita si intendono attività commerciali organizzate come piccole o microimprese secondo la definizione di cui al D.M. 18 aprile 2005.

 

Art. 8

Funzioni della Regione

 

1. La Regione concede contributi per l’apertura di nuove attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina o per la realizzazione di punti vendita di prodotti sfusi e alla spina in attività commerciali di vendita già esistenti; a tal fine, la Giunta regionale, entro il 30 giugno dell’anno precedente, adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, un programma annuale degli interventi, con il quale sono individuati, in particolare:

 

a) la tipologia di investimenti che si intende sostenere, con l’indicazione delle relative spese ammissibili;

 

b) le modalità attuative;

 

c) le risorse disponibili;

 

d) idonee iniziative di educazione, formazione e divulgazione sui contenuti e sulle finalità di questa legge.

 

2. Gli interventi sono adottati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di aiuti di Stato.

 

Art. 9

Istituzione del registro regionale delle attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina

 

1. La Regione istituisce il registro delle “Attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina della Regione Emilia-Romagna” suddiviso per provincia e città e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet.

 

2. Con propria deliberazione, previo parere della competente Commissione assembleare, la Giunta regionale definisce, in particolare:

 

a) i requisiti delle attività per l’iscrizione nel registro di cui al comma 1;

 

b) i controlli da effettuare nelle attività iscritte nel registro di cui al comma 1;

 

c) le campagne di informazione e sensibilizzazione anche on-line sui siti istituzionali della Regione e degli enti locali, dirette a promuovere la diffusione di tale tipologia di attività.

 

Art. 10

Clausola valutativa

 

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore di questa legge, presenta annualmente all’Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per favorire l’utilizzo di prodotti alla spina. A tal fine, con riferimento al programma annuale previsto dall’articolo, la relazione illustra per ogni progetto realizzato:

 

a) la tipologia di investimenti attivati;

 

b) l’indicazione della tipologia e delle quantità di prodotto alla spina commercializzato;

 

c) l’indicazione della riduzione degli imballaggi derivante dall’utilizzo dei prodotti alla spina, per settore merceologico;

 

d) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.

 

Art. 11

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 2019, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 - 2019.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

Art. 12

Disposizioni transitorie

 

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta il programma annuale previsto all’articolo 8 e le disposizioni per l’istituzione del registro disciplinato all’articolo 9 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 


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