Testo:
Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025
Art. 1
Oggetto e finalità
1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in linea con gli obiettivi indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2023) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.
CAPO I
CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO e IMPRESE
Art. 2
Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018
1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 2(Norme in materia di sviluppo del settore musicale) è inserito il seguente:
Sostegno ai locali di musica dal vivo
1.La Regione, per favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo della musica contemporanea originale e promuovere l'educazione all'ascolto, concede contributi ai locali di musica dal vivo in possesso di requisiti e standard minimi relativi alla quantità e alla continuità della programmazione, nonché all’idoneità di spazi e dotazioni tecnologiche.
2. La Regione istituisce un elenco regionale dei locali di musica dal vivo in cui sono iscritti i locali in possesso di requisiti e standard minimi di cui al comma 1 ai fini dell’ammissione ai contributi ivi previsti”.
Inserimento dell’articolo 8-ter nella legge regionale n. 2 del 2018
1.Dopo l’articolo 8- bis della legge regionale n. 2 del 2018 è inserito il seguente:
“Art. 8-ter
Elenco dei locali di musica dal vivo
1. I criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco dei locali di musica dal vivo di cui all'articolo 8-bis sono stabiliti dalla Giunta regionale”.
Art. 4
Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018, le parole “agli articoli 3, 5, 7 e 8” sono sostituite dalle seguenti “agli articoli 3, 5, 7, 8 e 8-bis”.
Art. 5
Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018
1. Al comma 1, lettera c) dell’articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018, le parole “dell’elenco di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti “degli elenchi di cui agli articoli 4 e 8 ter”.
CAPO II
TERRITORIO ed AMBIENTE
Art. 6
Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1989
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di revoca per inattività, l’incarico può essere rinnovato previa frequentazione di un corso di aggiornamento di cui al comma 4 dell’articolo 4”.
CAPO III
DISPOSIZIONI ULTERIORI e FINALI
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).